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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 976/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 976/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) e P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
Agatino Luigi Di Stallo, elettivamente domiciliati nel suo studio in Ragusa, via
Archimede n. 19/A.
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. MONTEROSSO TITO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO
EMANUELE ORLANDO, 56 CATANIA, presso il difensore avv. MONTEROSSO
TITO
APPELLATA
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.2.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1192/2023, pubblicata in data 15.3.2023, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da Parte_1
e dalla sua fideiubente nei confronti di Banco Popolare
[...] Parte_2
Siciliano soc. coop. e compensava le spese di lite tra le parti nella misura dell'intero.
In sintesi:
l'attrice premetteva di avere concluso contratto di conto corrente di corrispondenza con la banca convenuta in data 15.10.1997, contraddistinto originariamente dal n. 352289 e poi dal n. 287892, non affidato;
premetteva di avere in seguito aderito alla convenzione sottoscritta in data 2.2.2009 applicata al conto in questione su cui, in data 16.2.2012, le era stato concesso un fido di
€ 50.000,00, poi ampliato di € 3.000,00 giusta concessione del 29.10.2013 fino al
30.10.2013; denunciava che sul conto corrente in questione la banca convenuta aveva praticato interessi passivi illegittimi in quanto usurari, capitalizzandoli in violazione del divieto di anatocismo, e che aveva illegittimamente esercitato lo jus variandi, antergato e postergato le valute in suo danno, nonché addebitato commissioni e spese non dovute;
chiedeva, previa ammissione di CTU finalizzata ad accertare il saldo reale del conto corrente, di condannare la banca “alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a titolo di usura, anatocismo, nonché al risarcimento dei danni morali”; pagina 2 di 10 produceva, prima ancora dell'udienza di prima comparizione fissata per il 12.1.2016, tutta una serie di estratti conto;
si costituiva in giudizio la banca la quale chiedeva il rigetto delle domanda attoree, eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie e produceva, tra l'altro, i contratti del
15.10.1997, del 2.2.2009 e le aperture di credito del 16.2.2012 e del 29.10.2013, nonché
l'estratto conto del c/c n.287892 al 31/08/2015, il quale presentata un saldo creditore per la banca di € 68.396,87, e l'estratto c/c al 30/06/2000 contenente la comunicazione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori in ottemperanza alla Delibera CICR del 09/02/2000; con pec in data 12.1.2016 l'attrice chiedeva stragiudizialmente alla banca copia di tutti gli ee/cc del conto corrente per cui è causa;
esperito il tentativo di mediazione, all'udienza del 10.5.2016 il g.i. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. denunciava che: “il contratto del
16.2.2012 presenta un tasso di mora del 19,50% ampiamente superiore al tasso soglia;
il contratto del 2.2.2009 presenta un tasso del 13,64% a fronte di un tasso soglia del
12,93%. In entrambi i casi la banca ha dunque applicato tassi usurari ab origine, con la conseguenza prevista dall'art. 1815 comma II c.c.”; con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. l'attrice chiedeva: “ai sensi dell'art.
210 c.p.c… che la banca consegni ovvero esibisca, anche tramite difensore costituito, copia degli estratti conto mancanti, relativi al rapporto, sin dal suo sorgere con l'allora
, sino alla data di notifica della citazione”; CP_2
con ordinanza del 31.3.2017 il g.i. “considerato che, in relazione alla domanda proposta in citazione, appare necessario disporre consulenza tecnica al fine di procedere, sulla base della documentazione in atti, a rideterminare i rapporti di dare avere tra le parti in relazione al rapporto indicato in citazione e per cui risulta prodotta la relativa documentazione (sempre che la stessa non presenti soluzione di continuità) procedendo, sulla base dei relativi estratti conto senza che venga computata alcuna capitalizzazione
pagina 3 di 10 (né trimestrale, né annuale) fino alla data in cui è stata prevista la reciprocità della applicazione e capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi nonché a :1.
Riepilogare tutti i movimenti contabili in essi registrati;
2. rielaborare i saldi in ordine di valuta, determinando gli interessi addebitati;
3. ricalcolare i detti saldi, applicando il tasso legale in luogo di quello praticato dalla banca se non previsto contrattualmente e poi quello convenzionale previsto nel rispettivo contratto, computando sia gli interessi debitori (a favore della banca), sia quelli creditori (a favore del cliente), senza applicare alcuna capitalizzazione fino alla data in cui contrattualmente è stata prevista la reciprocità, senza computare commissioni di massimo scoperto se non indicate nel contratto;
4. Accertare eventuale superamento del tasso soglia”; in data 12.9.2017 il CTU depositava la sua relazione in cui dava atto della impossibilità di espletare il mandato conferitogli attesa “la estrema frammentarietà nella presenza, agli atti del fascicolo, degli estratti conto necessari al ricalcolo delle competenze”, atteso che, dal 1997 al 2015, risultavano mancanti gli estratti dei seguenti periodi:
anno 1997: mesi da ottobre a dicembre;
anno 1998: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 1999: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, dicembre;
anno 2000: mesi di aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre, ottobre, novembre;
anno 2001: mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre dicembre;
anno 2002: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, settembre, novembre;
anno 2003: luglio, agosto;
anno 2004: mesi di aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2005: mesi di gennaio, febbraio, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2006: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2007: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2008: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno pagina 4 di 10 2009: mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2010: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2011: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2012: mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto;
anno 2013: mesi di luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2014: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto;
anno 2015: mesi di aprile, maggio, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre;
con ordinanza in data 2.1.2018 il g.i., premesso che l'attrice aveva chiesto alla banca la consegna degli ee/cc ai sensi dell'art. 119 TUB, ordinava alla convenuta “di depositare la documentazione richiesta con la missiva dell'8.1.2016 o quanto meno quella mancante rispetto a quanto prodotto da parte attrice”; con ordinanza in data 27.4.2018 il g.i. revocava l'ordinanza del 2.1.2018 e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con ordinanza in data 28.10.2020 il g.i. rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e disponeva nuovamente l'ordine di esibizione degli ee/cc mancanti a cui la banca convenuta non dava seguito;
all'udienza del 25.1.2022 la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione e decisa con la sentenza indicata in epigrafe in cui il Tribunale, rilevato che gli ee/cc in atti non consentivano la rielaborazione del saldo del conto corrente per cui è causa, rigettava le domande attoree e compensava le spese di lite.
Avverso la detta sentenza e Parte_1 Parte_1
dalla sua fideiubente proponevano appello. Parte_2
Si costituiva in giudizio succeduto all'originaria convenuta, Controparte_3
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato nei termini appresso specificati.
Innanzitutto va chiarito, in accoglimento del primo motivo di gravame, che l'ordine di esibizione degli estratti conto mancanti è stato impartito dal tribunale in presenza dei presupposti di legge, sì come individuati dalla S.C., ed è stato senza giustificato motivo non adempiuto dalla convenuta.
Invero, secondo l'orientamento della S.C. ormai affermatosi: “Quanto al diritto del cliente di ottenere, ex articolo 119, comma 4, testo unico bancario, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, esso può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex articolo 210 del Cpc nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass., sez. I, 30 giugno 2023, n. 18574 ed anche
Cass., sez. I, 12 maggio 2023, n. 12993 e Cass., sez. I, 1 agosto 2022, n. 23861).
Nel caso a mani l'appellante ha richiesto la consegna degli ee/cc dopo la notifica della citazione, ed esattamente con pec in data 12.1.2016, e l'ordine di esibizione è stato chiesto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata in data 4.11.2016, di talché la banca avrebbe dovuto senz'altro esibire in giudizio quanto ordinatole.
Ciò posto, secondo il disposto dell'art. 210 c.p.c. ratione temporis applicabile, dalla mancata esibizione degli ee/cc necessari per la rielaborazione del saldo del conto corrente il giudice può soltanto desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma 2, c.p.c., logicamente, prima ancora che giuridicamente, del tutto inidonei a sostenere l'accertamento, in positivo, del saldo del conto corrente – secondo la correntista a suo credito –, rispetto al quale resta immutato l'onere della prova in capo ad essa attrice.
Il secondo motivo di gravame va rigettato atteso che il numero di mensilità in relazione alle quali difetta la produzione degli ee/cc (pari a 127), e la sua distribuzione nel tempo
(v. supra), è tale da rendere impossibile, nemmeno in parte (ossia con decorrenza da una pagina 6 di 10 certa data e non necessariamente dall'inizio del rapporto e fino all'attualità, visto che la citazione sarebbe stata spiccata a conto ancora aperto), la ricostruzione del saldo del conto.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si è poi doluta della omessa statuizione in punto di accertamento della usurarietà degli interessi passivi stabiliti in forza della convenzione del 2.2.2009 e degli interessi di mora stabiliti con la concessione del fido del 16.2.2012, nonché del mancato accertamento della violazione del divieto di anatocismo, trattandosi di profili rispetto ai quali la mancata produzione degli estratti conto sarebbe irrilevante.
La banca appellata ha ampiamente controdedotto con riferimento alle nullità denunciate dall'appellante.
Ritiene la Corte che, palese la sussistenza dell'interesse della correntista all'accertamento delle nullità la cui eventuale esistenza condiziona il saldo del conto (a prescindere dalla impossibilità di procedere, in questo giudizio, al suo accertamento), la violazione del divieto di anatocismo sussiste fino alla conclusione della convenzione del
2.2.2009, siccome va ritenuta la usurarietà degli interessi di mora pattuiti con il contratto di affidamento del 16.2.2012, a differenza degli interessi stabiliti con la convenzione del
2.2.2009 i quali non superano la soglia usuraria.
Invero, relativamente all'anatocismo, il contratto del 15.10.1997 prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale degli interessi attivi, di talché, incontestatamente, sussiste ab origine la denunciata violazione dell'art. 1283
c.c.
La nullità della clausola anatocistica risulta essere stata rimossa soltanto con la convenzione del 2.2.2009 in cui le parti stabilivano che gli interessi attivi e passivi sarebbero stati capitalizzati entrambi con cadenza trimestrale.
A differenza di quanto sostenuto dalla banca appellata nessun rilievo è invece possibile attribuire, ai fini della eliminazione della causa di nullità, alla mera “comunicazione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale per interessi debitori e creditori in
pagina 7 di 10 ottemperanza alla Delibera CICR del 09/02/2000” contenuta nell'estratto conto al
30.6.2000 inviato all'appellata, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza della S.C.:
“La sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente” (così Cass., sez. I, 12 marzo 2020, n. 7105 ed anche Cass., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140 e Cass., sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29420).
Va quindi dichiarata la nullità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di conto corrente in data 15.10.1997.
Avuto riguardo alla denunciata usurarietà dei tassi passivi previsti dalla convenzione del
2.2.2009, ritiene la Corte che la stessa non sussista.
Va premesso che nella convenzione de qua è previsto un tasso effettivo annuo lordo per utilizzi su scoperti di conto del 13,64%.
Come è noto, fino a tutto il 2009, le scoperture di conto in mancanza di affidamento venivano ricomprese, secondo la normativa secondaria dettata dall'autorità monetaria e le rilevazioni della Banca d'Italia, nella categoria delle aperture di credito in conto corrente.
Il TEGM previsto per le aperture di credito in conto corrente concluse tra l'1.1.2009 ed il 31.3.2009 era pari, giusta D.M. 19.12.2008 in atti, al 12,17% (per le aperture fino ad €
5.000,00) ed al 9,12% (per le aperture oltre € 5.000,00).
Ne consegue che, anche a volere considerare il TEGM relativo a queste ultime, il tasso debitore stabilito nella convenzione del 2.2.2009 del 13,64%, è inferiore alla soglia usuraria pari al 13,68% (9,12% aumentato della metà).
L'appellante ha poi denunciato la usurarietà del tasso di mora pattuito nella misura del
19,50% con la apertura di credito, per € 50.000,00, in data 16.2.2012.
Ritiene la Corte che questo motivo di appello sia fondato.
Invero, premesso che l'apposizione della c.d. clausola di salvaguardia è inidonea ad pagina 8 di 10 inertizzare la eccepita nullità giusta quanto chiarito da Cass., sez. III, 18 ottobre 2024, n.
27106 (secondo cui: “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia”), e premesso altresì che non è stata allegata la concreta applicazione degli interessi moratori la quale, come è noto, per il caso di conto corrente, consegue alla chiusura del conto (di talché occorre avere riguardo a Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597 secondo cui: “In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo
l'inadempimento”), nel caso a mai il tasso soglia per le aperture di credito oltre €
5.000,00 concluse nel primo trimestre del 2012 è pari al 16,6375% che, aumentato del
2,1% trattandosi di interessi di mora, ascende ad € 18,7375, comunque inferiore al
19,50% contrattualmente stabilito e quindi sopra soglia.
Con la conseguenza che anche questa nullità, al pari di quella per violazione del divieto di anatocismo contenuta nel contratto del 15.10.1997, deve essere dichiarata.
La declaratoria della nullità della clausola anatocistica impone di chiarire che il saldo apparente risultante dall'estratto conto al 31.8.2015 prodotto dalla banca, in quanto inficiato dagli effetti della clausola in questione protrattisi fino al 2.2.2009 (e quindi oltre il periodo in cui le eventuali rimesse solutorie ante decennio dalla citazione sarebbero prescritte), è certamente inattendibile e non vale a documentare il credito dell'appellata che da esso risulta.
pagina 9 di 10 Venendo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, considerato che la domanda attorea è stata in parte accolta, sussistono i presupposti per procedere alla loro compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 976/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n.
[...] Parte_2
1192/2023, pubblicata in data 15.3.2023: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che la clausola del contratto di conto corrente stipulato tra le parti in data 15.10.1997 con cui è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla perché in violazione dell'art. 1283 c.c. e che anche la clausola del contratto di apertura di credito in data 16.2.2012 con cui è stabilita, nel 19,50%, la misura degli interessi moratori è nulla perché superiore alla soglia usuraria;
rigetta nel resto l'appello; compensa tra le parti, nella misura dell'intero, le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 976/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) e P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
Agatino Luigi Di Stallo, elettivamente domiciliati nel suo studio in Ragusa, via
Archimede n. 19/A.
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'avv. MONTEROSSO TITO, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO
EMANUELE ORLANDO, 56 CATANIA, presso il difensore avv. MONTEROSSO
TITO
APPELLATA
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.2.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1192/2023, pubblicata in data 15.3.2023, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da Parte_1
e dalla sua fideiubente nei confronti di Banco Popolare
[...] Parte_2
Siciliano soc. coop. e compensava le spese di lite tra le parti nella misura dell'intero.
In sintesi:
l'attrice premetteva di avere concluso contratto di conto corrente di corrispondenza con la banca convenuta in data 15.10.1997, contraddistinto originariamente dal n. 352289 e poi dal n. 287892, non affidato;
premetteva di avere in seguito aderito alla convenzione sottoscritta in data 2.2.2009 applicata al conto in questione su cui, in data 16.2.2012, le era stato concesso un fido di
€ 50.000,00, poi ampliato di € 3.000,00 giusta concessione del 29.10.2013 fino al
30.10.2013; denunciava che sul conto corrente in questione la banca convenuta aveva praticato interessi passivi illegittimi in quanto usurari, capitalizzandoli in violazione del divieto di anatocismo, e che aveva illegittimamente esercitato lo jus variandi, antergato e postergato le valute in suo danno, nonché addebitato commissioni e spese non dovute;
chiedeva, previa ammissione di CTU finalizzata ad accertare il saldo reale del conto corrente, di condannare la banca “alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a titolo di usura, anatocismo, nonché al risarcimento dei danni morali”; pagina 2 di 10 produceva, prima ancora dell'udienza di prima comparizione fissata per il 12.1.2016, tutta una serie di estratti conto;
si costituiva in giudizio la banca la quale chiedeva il rigetto delle domanda attoree, eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie e produceva, tra l'altro, i contratti del
15.10.1997, del 2.2.2009 e le aperture di credito del 16.2.2012 e del 29.10.2013, nonché
l'estratto conto del c/c n.287892 al 31/08/2015, il quale presentata un saldo creditore per la banca di € 68.396,87, e l'estratto c/c al 30/06/2000 contenente la comunicazione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori in ottemperanza alla Delibera CICR del 09/02/2000; con pec in data 12.1.2016 l'attrice chiedeva stragiudizialmente alla banca copia di tutti gli ee/cc del conto corrente per cui è causa;
esperito il tentativo di mediazione, all'udienza del 10.5.2016 il g.i. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. denunciava che: “il contratto del
16.2.2012 presenta un tasso di mora del 19,50% ampiamente superiore al tasso soglia;
il contratto del 2.2.2009 presenta un tasso del 13,64% a fronte di un tasso soglia del
12,93%. In entrambi i casi la banca ha dunque applicato tassi usurari ab origine, con la conseguenza prevista dall'art. 1815 comma II c.c.”; con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. l'attrice chiedeva: “ai sensi dell'art.
210 c.p.c… che la banca consegni ovvero esibisca, anche tramite difensore costituito, copia degli estratti conto mancanti, relativi al rapporto, sin dal suo sorgere con l'allora
, sino alla data di notifica della citazione”; CP_2
con ordinanza del 31.3.2017 il g.i. “considerato che, in relazione alla domanda proposta in citazione, appare necessario disporre consulenza tecnica al fine di procedere, sulla base della documentazione in atti, a rideterminare i rapporti di dare avere tra le parti in relazione al rapporto indicato in citazione e per cui risulta prodotta la relativa documentazione (sempre che la stessa non presenti soluzione di continuità) procedendo, sulla base dei relativi estratti conto senza che venga computata alcuna capitalizzazione
pagina 3 di 10 (né trimestrale, né annuale) fino alla data in cui è stata prevista la reciprocità della applicazione e capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi nonché a :1.
Riepilogare tutti i movimenti contabili in essi registrati;
2. rielaborare i saldi in ordine di valuta, determinando gli interessi addebitati;
3. ricalcolare i detti saldi, applicando il tasso legale in luogo di quello praticato dalla banca se non previsto contrattualmente e poi quello convenzionale previsto nel rispettivo contratto, computando sia gli interessi debitori (a favore della banca), sia quelli creditori (a favore del cliente), senza applicare alcuna capitalizzazione fino alla data in cui contrattualmente è stata prevista la reciprocità, senza computare commissioni di massimo scoperto se non indicate nel contratto;
4. Accertare eventuale superamento del tasso soglia”; in data 12.9.2017 il CTU depositava la sua relazione in cui dava atto della impossibilità di espletare il mandato conferitogli attesa “la estrema frammentarietà nella presenza, agli atti del fascicolo, degli estratti conto necessari al ricalcolo delle competenze”, atteso che, dal 1997 al 2015, risultavano mancanti gli estratti dei seguenti periodi:
anno 1997: mesi da ottobre a dicembre;
anno 1998: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 1999: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, dicembre;
anno 2000: mesi di aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre, ottobre, novembre;
anno 2001: mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre dicembre;
anno 2002: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, settembre, novembre;
anno 2003: luglio, agosto;
anno 2004: mesi di aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2005: mesi di gennaio, febbraio, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2006: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2007: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2008: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno pagina 4 di 10 2009: mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2010: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2011: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2012: mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto;
anno 2013: mesi di luglio, agosto, ottobre, novembre;
anno 2014: mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto;
anno 2015: mesi di aprile, maggio, luglio, settembre, ottobre, novembre, dicembre;
con ordinanza in data 2.1.2018 il g.i., premesso che l'attrice aveva chiesto alla banca la consegna degli ee/cc ai sensi dell'art. 119 TUB, ordinava alla convenuta “di depositare la documentazione richiesta con la missiva dell'8.1.2016 o quanto meno quella mancante rispetto a quanto prodotto da parte attrice”; con ordinanza in data 27.4.2018 il g.i. revocava l'ordinanza del 2.1.2018 e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni;
con ordinanza in data 28.10.2020 il g.i. rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e disponeva nuovamente l'ordine di esibizione degli ee/cc mancanti a cui la banca convenuta non dava seguito;
all'udienza del 25.1.2022 la causa veniva trattenuta nuovamente in decisione e decisa con la sentenza indicata in epigrafe in cui il Tribunale, rilevato che gli ee/cc in atti non consentivano la rielaborazione del saldo del conto corrente per cui è causa, rigettava le domande attoree e compensava le spese di lite.
Avverso la detta sentenza e Parte_1 Parte_1
dalla sua fideiubente proponevano appello. Parte_2
Si costituiva in giudizio succeduto all'originaria convenuta, Controparte_3
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 10 Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato nei termini appresso specificati.
Innanzitutto va chiarito, in accoglimento del primo motivo di gravame, che l'ordine di esibizione degli estratti conto mancanti è stato impartito dal tribunale in presenza dei presupposti di legge, sì come individuati dalla S.C., ed è stato senza giustificato motivo non adempiuto dalla convenuta.
Invero, secondo l'orientamento della S.C. ormai affermatosi: “Quanto al diritto del cliente di ottenere, ex articolo 119, comma 4, testo unico bancario, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, esso può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex articolo 210 del Cpc nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna” (Cass., sez. I, 30 giugno 2023, n. 18574 ed anche
Cass., sez. I, 12 maggio 2023, n. 12993 e Cass., sez. I, 1 agosto 2022, n. 23861).
Nel caso a mani l'appellante ha richiesto la consegna degli ee/cc dopo la notifica della citazione, ed esattamente con pec in data 12.1.2016, e l'ordine di esibizione è stato chiesto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata in data 4.11.2016, di talché la banca avrebbe dovuto senz'altro esibire in giudizio quanto ordinatole.
Ciò posto, secondo il disposto dell'art. 210 c.p.c. ratione temporis applicabile, dalla mancata esibizione degli ee/cc necessari per la rielaborazione del saldo del conto corrente il giudice può soltanto desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma 2, c.p.c., logicamente, prima ancora che giuridicamente, del tutto inidonei a sostenere l'accertamento, in positivo, del saldo del conto corrente – secondo la correntista a suo credito –, rispetto al quale resta immutato l'onere della prova in capo ad essa attrice.
Il secondo motivo di gravame va rigettato atteso che il numero di mensilità in relazione alle quali difetta la produzione degli ee/cc (pari a 127), e la sua distribuzione nel tempo
(v. supra), è tale da rendere impossibile, nemmeno in parte (ossia con decorrenza da una pagina 6 di 10 certa data e non necessariamente dall'inizio del rapporto e fino all'attualità, visto che la citazione sarebbe stata spiccata a conto ancora aperto), la ricostruzione del saldo del conto.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si è poi doluta della omessa statuizione in punto di accertamento della usurarietà degli interessi passivi stabiliti in forza della convenzione del 2.2.2009 e degli interessi di mora stabiliti con la concessione del fido del 16.2.2012, nonché del mancato accertamento della violazione del divieto di anatocismo, trattandosi di profili rispetto ai quali la mancata produzione degli estratti conto sarebbe irrilevante.
La banca appellata ha ampiamente controdedotto con riferimento alle nullità denunciate dall'appellante.
Ritiene la Corte che, palese la sussistenza dell'interesse della correntista all'accertamento delle nullità la cui eventuale esistenza condiziona il saldo del conto (a prescindere dalla impossibilità di procedere, in questo giudizio, al suo accertamento), la violazione del divieto di anatocismo sussiste fino alla conclusione della convenzione del
2.2.2009, siccome va ritenuta la usurarietà degli interessi di mora pattuiti con il contratto di affidamento del 16.2.2012, a differenza degli interessi stabiliti con la convenzione del
2.2.2009 i quali non superano la soglia usuraria.
Invero, relativamente all'anatocismo, il contratto del 15.10.1997 prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e quella annuale degli interessi attivi, di talché, incontestatamente, sussiste ab origine la denunciata violazione dell'art. 1283
c.c.
La nullità della clausola anatocistica risulta essere stata rimossa soltanto con la convenzione del 2.2.2009 in cui le parti stabilivano che gli interessi attivi e passivi sarebbero stati capitalizzati entrambi con cadenza trimestrale.
A differenza di quanto sostenuto dalla banca appellata nessun rilievo è invece possibile attribuire, ai fini della eliminazione della causa di nullità, alla mera “comunicazione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale per interessi debitori e creditori in
pagina 7 di 10 ottemperanza alla Delibera CICR del 09/02/2000” contenuta nell'estratto conto al
30.6.2000 inviato all'appellata, atteso che, secondo la pacifica giurisprudenza della S.C.:
“La sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente” (così Cass., sez. I, 12 marzo 2020, n. 7105 ed anche Cass., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9140 e Cass., sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29420).
Va quindi dichiarata la nullità della clausola anatocistica contenuta nel contratto di conto corrente in data 15.10.1997.
Avuto riguardo alla denunciata usurarietà dei tassi passivi previsti dalla convenzione del
2.2.2009, ritiene la Corte che la stessa non sussista.
Va premesso che nella convenzione de qua è previsto un tasso effettivo annuo lordo per utilizzi su scoperti di conto del 13,64%.
Come è noto, fino a tutto il 2009, le scoperture di conto in mancanza di affidamento venivano ricomprese, secondo la normativa secondaria dettata dall'autorità monetaria e le rilevazioni della Banca d'Italia, nella categoria delle aperture di credito in conto corrente.
Il TEGM previsto per le aperture di credito in conto corrente concluse tra l'1.1.2009 ed il 31.3.2009 era pari, giusta D.M. 19.12.2008 in atti, al 12,17% (per le aperture fino ad €
5.000,00) ed al 9,12% (per le aperture oltre € 5.000,00).
Ne consegue che, anche a volere considerare il TEGM relativo a queste ultime, il tasso debitore stabilito nella convenzione del 2.2.2009 del 13,64%, è inferiore alla soglia usuraria pari al 13,68% (9,12% aumentato della metà).
L'appellante ha poi denunciato la usurarietà del tasso di mora pattuito nella misura del
19,50% con la apertura di credito, per € 50.000,00, in data 16.2.2012.
Ritiene la Corte che questo motivo di appello sia fondato.
Invero, premesso che l'apposizione della c.d. clausola di salvaguardia è inidonea ad pagina 8 di 10 inertizzare la eccepita nullità giusta quanto chiarito da Cass., sez. III, 18 ottobre 2024, n.
27106 (secondo cui: “La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia”), e premesso altresì che non è stata allegata la concreta applicazione degli interessi moratori la quale, come è noto, per il caso di conto corrente, consegue alla chiusura del conto (di talché occorre avere riguardo a Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19597 secondo cui: “In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati;
tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo
l'inadempimento”), nel caso a mai il tasso soglia per le aperture di credito oltre €
5.000,00 concluse nel primo trimestre del 2012 è pari al 16,6375% che, aumentato del
2,1% trattandosi di interessi di mora, ascende ad € 18,7375, comunque inferiore al
19,50% contrattualmente stabilito e quindi sopra soglia.
Con la conseguenza che anche questa nullità, al pari di quella per violazione del divieto di anatocismo contenuta nel contratto del 15.10.1997, deve essere dichiarata.
La declaratoria della nullità della clausola anatocistica impone di chiarire che il saldo apparente risultante dall'estratto conto al 31.8.2015 prodotto dalla banca, in quanto inficiato dagli effetti della clausola in questione protrattisi fino al 2.2.2009 (e quindi oltre il periodo in cui le eventuali rimesse solutorie ante decennio dalla citazione sarebbero prescritte), è certamente inattendibile e non vale a documentare il credito dell'appellata che da esso risulta.
pagina 9 di 10 Venendo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, considerato che la domanda attorea è stata in parte accolta, sussistono i presupposti per procedere alla loro compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 976/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n.
[...] Parte_2
1192/2023, pubblicata in data 15.3.2023: in parziale accoglimento dell'appello, dichiara che la clausola del contratto di conto corrente stipulato tra le parti in data 15.10.1997 con cui è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla perché in violazione dell'art. 1283 c.c. e che anche la clausola del contratto di apertura di credito in data 16.2.2012 con cui è stabilita, nel 19,50%, la misura degli interessi moratori è nulla perché superiore alla soglia usuraria;
rigetta nel resto l'appello; compensa tra le parti, nella misura dell'intero, le spese di lite dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 19 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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