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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/09/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3868/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi legittimi del de cuius (deceduto il 22.05.2023), NA rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Ferraro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Acerra, via Santolo Riemma n. 2;
RICORRENTI
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: A) accogliere la presente istanza anche con riferimento alla richiesta di cui alla espletata fase sommaria e per l'effetto accertare e dichiarare che l'istante, è meritevole dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vale a dire dal
25.10.2018; B) si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservandoci di nominare il consulente di parte;
C) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, compresse espletate CTU e CTP anche afferenti la fase sommaria e con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 20.07.2022, NA
, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per
[...]
A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, il sig. decedeva (segnatamente, in data 22.05.2023) NA
e, pertanto, si costituivano gli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi legittimi, per la prosecuzione del giudizio, insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate dal de cuius (cfr. comparsa di costituzione del 26.10.2023).
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1 Nella fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole patologie e, in particolare, del morbo di Parkinson, sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla deambulazione. L'istante ha, altresì, dedotto un peggioramento clinico delle proprie condizioni di salute, che, se congruamente valutato dal c.t.u. sulla scorta della ulteriore documentazione medica prodotta, condurrebbe al riconoscimento della prestazione richiesta.
2.1. In ragione dei rilievi di parte nonché della documentazione medica sopravvenuta, si è ritenuta necessaria un'integrazione dell'elaborato peritale da parte del c.t.u. già nominato in ATP, dott. il quale, all'esito delle proprie valutazioni, ha affermato la sussistenza del Persona_2 requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 15.10.2022.
3. In prima fase, il consulente tecnico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi:
“malattia di Parkinson con modesti tremori delle mani;
artroprotesi ginocchio sinistro e fatti artrosici diffusi e, in particolare, del ginocchio destro;
modestissimi segni di cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
epatite cronica steatosica”, precisando che “altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, con riferimento a quelle che si evincono nel certificato telematico di invalidità civile, precisiamo che di scarso o nullo momento valutativo nel nostro ambito è la malattia emorroidaria;
che non sono stati obiettivati significativi segni di bronchite cronica”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “… non esiste nessun decadimento cognitivo né nessuna depressione come documenta, in modo inequivocabile, la condotta finalistica tenuta dal ricorrente nel corso della visita e prima descritta e tutta finalizzata a farsi riconoscere un gravissimo decadimento cognitivo (“non ricordo” a domande come il proprio nome, ad esempio) o una condizione di allettamento in realtà, condizioni entrambe ampiamente contraddette dai dati clinici.
Tornando alle patologie in diagnosi le stesse costituiscono un quadro patologico che, in un soggetto di 85 anni quale è l'interessato, è in grado di realizzare la difficoltà grave 100%.
Allo stato, non sono state obiettivate patologie che possano giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In particolare, e come già accennato, contrariamente a quanto riferito dall'esaminando nel corso della visita, non vi sono patologie che possano giustificare l'allettamento che peraltro è escluso anche dal buon trofismo e dalla forza degli arti inferiori.
Anche dal punto di vista psichico, come chiaramente emerso nel corso della visita (cfr la visita medica), non vi è nessun deficit della memoria recente o remota. In conclusione, da quanto emerge da una lettura critica della documentazione sanitaria agli atti e, soprattutto, da quanto obiettivato nel corso della visita, non è presente nessuna patologia che possa giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto che la valutazione espressa è in contraddizione con la circostanza che sia stata richiesta addirittura una visita domiciliare, forse opportuno precisare che non vi è nessuna patologia che impedisca al ricorrente, accompagnato, di recarsi presso l'ambulatorio medico. Del resto, lo stesso contenuto del certificato del 22/09/2021 redatto dal Medico di Medicina Generale
(“Parkinson per cui non si può allontanare da casa”, pur nell'estrema equivocità della formula verbale adoperata, non descrive affatto un paziente allettato o intrasportabile”.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte e della documentazione medica sopravvenuta.
Il c.t.u., in replica alle censure di parte, ha così chiarito: “Ho preso visione delle controdeduzioni alla mia CTU a firma del Dott. , riportate pressoché integralmente anche nel ricorso Persona_3 all'opposizione all'ATP a firma dell'Avv.to Antonio Laudando.
A mio avviso nelle osservazioni poste vi è, ancor prima di un errore di merito, un non più sanabile errore di metodo.
Il CTP, infatti, non fonda le sue considerazioni su una obiettività clinica, propria e verificata, ma si affida unicamente alle descrizioni e alle valutazioni riportate da altri. Anzi, fa ancora peggio.
Egli, infatti, non prende in considerazione l'intera documentazione sanitaria disponibile nel fascicolo ma seleziona tra essa la parte a lui favorevole e, argomentando unicamente su questa, ritiene sia possibile giungere a “valutazioni che, stante la scientificità delle stesse, non potranno rimanere inascoltate”.
Oltre alla documentazione sanitaria citata dal CTP fanno parte del fascicolo e hanno pari valore probatorio anche la rimanente certificazione, tra cui ricordo il verbale della Commissione invalidi civili nel quale un collegio di ben tre medici giunge alla conclusione che nella fattispecie dove riconoscersi la sola difficoltà medio-grave 67%-99%, valutazione sulla quale, peraltro, ha concordato, sottoscrivendola, anche un quarto medico ovvero quello della categoria dell' . Parte_4
Sempre con riferimento al metodo, credo sia pacifico e scontato che qualsiasi valutazione in ambito sanitario non possa prescindere dall'atto squisitamente medico della visita dell'esaminando ed è su questa, ovviamente con le conoscenze che derivano da una lettura critica dell'intera documentazione in atti, che deve fondarsi la CTU.
Nella mia relazione parlo di modesti tremori senza compromissione dei movimenti fini per averlo riscontrato e verificato in corso di visita. Nella mia relazione si esclude un decadimento cognitivo significativo in quanto la condotta utilitaristica obiettivata nel corso dell'esame diretto ha consentito di escluderlo.
In conclusione, deve confermarsi la valutazione già espressa e, sono convinto che ove il CTP avesse visitato il ricorrente anziché limitarsi ad esprimere un parere sulle carte, avrebbe sicuramente condiviso e fatta sua la mia valutazione. Giusto per completezza, affronto gli altri punti della CTP.
- per quanto obiettivato all'esame clinico diretto i fatti artrosici e la iniziale cardiopatia non sono d'entità tale da avere significativa incidenza sull'autonomia del soggetto. Non sto affermando che gli stessi non sono presenti tant'è che sono riportati anche nella mia diagnosi ma semplicemente che per lo stadio evolutivo emerso alla visita medica non erano tali da incidere sull'autonomia del soggetto;
- non vi è nessuna patologia, nemmeno tra quelle denunciate e non condivise in questa relazione che possa giustificare l'allettamento del soggetto o che controindichi o renda difficoltosa o sconsigliata la trasportabilità del ricorrente presso un ambulatorio medico con mezzi ordinari;
- il CTP scrive “la relazione redatta dal Dott. non costituisce un esempio scolastico di Per_2 perizia medico-legale”. Sono pienamente d'accordo con lui. La mia relazione, infatti, non è una
“perizia” (anche se il volgo spesso così la definisce) ma una CTU che è cosa completamente diversa dal punto di vista medico e giuridico;
- il CTP precisa che il non aver applicato la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità
“costituisce un vizio di legittimità” che rende nulla la CTU. Per il vero, nell'opposizione all'ATP viene riportata quasi l'intera relazione del CTP ma non queste sue osservazioni giuridiche, non so se perché sfuggite o perché non condivise dall'Avv.to Laudando. Sono sempre stato convinto che i medici debbano fare le cose mediche (tipo, l'anamnesi, l'esame obiettivo, eccetera) e i giuristi le cose giuridiche (tipo interpretare le leggi o le sentenze, valutar vizi di legittimità, eccetera) senza invadere e senza lasciare che altri invadano i rispettivi campi. Credo di rimanere nel rispetto di tale regola se ricordo che il DM 5/2/92, come espressamente precisato nello stesso decreto, serve a valutare la capacità di lavoro (“La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigente. Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa … Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa” cfr DM citato, Primo capoverso”) e nulla ha a che vedere con la valutazione delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, che è quanto doveva valutarsi nella fattispecie;
- infine, circa l'affermazione “i test della capacità funzionale dell'anziano sono assolutamente di competenza geriatrica” ricordo che le attività riservate ai soli specialisti sono poche (quali la radiologia, l'anestesia, le funzioni di medico competente o dello sport, e forse qualche altra che mi sfugge) e non conosco nessuna norma, nessun protocollo, nessuna linea guida e nessuna buona pratica clinica che attribuisca ai geriatri l'esclusività o anche solo la priorità in tali test”.
3.2. Rilevato che il c.t.u. aveva omesso di considerare la documentazione medica sopravvenuta alla fase di atp e ritualmente prodotta nell'odierno giudizio, si è ritenuto neccessario chiedere ulteriori chiarimenti al c.t.u. nominato, al fine di verificare un possibile aggravamento delle condizioni di salute del de cuius.
Il c.t.u., all'esito di tali approfondimenti peritali, ha così ritenuto: “Dall'esame della documentazione appena riportata emerge un peggioramento del quadro clinico, rispetto a quanto obiettivato e descritto nel corso della mia visita del 03/03/2022. In particolare, il 15/10/2022 si aveva un episodio di scompenso cardiaco acuto, di tipo congestizio, con edema polmonare acuto, motivo di ricovero presso la cardiologia della Casa di Cura “Villa di Fiori di Acerra”. Si tratta di un evento patologico che in un soggetto oramai di quasi 86 anni quale era il sig. NA all'epoca, che sommato al quadro patologico descritto nell'ATP, dà ragione di una importante compromissione dell'autonomia personale al punto da rendere necessaria un'assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita. In conclusione, dallo studio degli atti appare fondato ritenere che, a decorrere dall'episodio acuto, motivo del ricovero del 15/10/2022 e fino al momento del decesso avvenuto il 22/05/2023 il quadro patologico è stato di tale gravità da rendere necessaria un'assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 15.10.2022 e sino al decesso (22.05.2023).
5. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
6. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento da data successiva al deposito del ricorso in opposizione e della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese della fase di a.t.p.o., mentre va disposta la compensazione integrale delle spese di lite della fase di opposizione. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 15.10.2022 e sino al decesso (22.05.2023);
• Dichiara irripetibili le spese della fase di a.t.p.o.;
• Compensa integralmente le spese della fase di opposizione;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 24/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 24/09/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3868/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi legittimi del de cuius (deceduto il 22.05.2023), NA rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Daniela Ferraro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Acerra, via Santolo Riemma n. 2;
RICORRENTI
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: A) accogliere la presente istanza anche con riferimento alla richiesta di cui alla espletata fase sommaria e per l'effetto accertare e dichiarare che l'istante, è meritevole dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vale a dire dal
25.10.2018; B) si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, riservandoci di nominare il consulente di parte;
C) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, compresse espletate CTU e CTP anche afferenti la fase sommaria e con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
PER L' : a) dichiarare la inammissibilità della domanda ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. CP_1 ovvero la nullità del ricorso per le causali spiegate;
b) dichiarare la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in L. n. 326/2003; c) dichiarare la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
d) rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell' CP_1 siccome infondata in fatto e in diritto;
e) condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 20.07.2022, NA
, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per
[...]
A.T.P. introdotto per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta, a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, il sig. decedeva (segnatamente, in data 22.05.2023) NA
e, pertanto, si costituivano gli odierni ricorrenti, nella qualità di eredi legittimi, per la prosecuzione del giudizio, insistendo per l'accoglimento delle richieste formulate dal de cuius (cfr. comparsa di costituzione del 26.10.2023).
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.– la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1 Nella fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico obbiettivato, avendo sottovalutato l'incidenza funzionale delle singole patologie e, in particolare, del morbo di Parkinson, sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita nonché sulla deambulazione. L'istante ha, altresì, dedotto un peggioramento clinico delle proprie condizioni di salute, che, se congruamente valutato dal c.t.u. sulla scorta della ulteriore documentazione medica prodotta, condurrebbe al riconoscimento della prestazione richiesta.
2.1. In ragione dei rilievi di parte nonché della documentazione medica sopravvenuta, si è ritenuta necessaria un'integrazione dell'elaborato peritale da parte del c.t.u. già nominato in ATP, dott. il quale, all'esito delle proprie valutazioni, ha affermato la sussistenza del Persona_2 requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 15.10.2022.
3. In prima fase, il consulente tecnico, sulla scorta delle risultanze dell'esame obiettivo praticato nonché della documentazione sanitaria esaminata, ha formulato la seguente diagnosi:
“malattia di Parkinson con modesti tremori delle mani;
artroprotesi ginocchio sinistro e fatti artrosici diffusi e, in particolare, del ginocchio destro;
modestissimi segni di cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
epatite cronica steatosica”, precisando che “altre patologie di interesse valutativo, allo stato, non sono obiettivabili e, in particolare, con riferimento a quelle che si evincono nel certificato telematico di invalidità civile, precisiamo che di scarso o nullo momento valutativo nel nostro ambito è la malattia emorroidaria;
che non sono stati obiettivati significativi segni di bronchite cronica”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “… non esiste nessun decadimento cognitivo né nessuna depressione come documenta, in modo inequivocabile, la condotta finalistica tenuta dal ricorrente nel corso della visita e prima descritta e tutta finalizzata a farsi riconoscere un gravissimo decadimento cognitivo (“non ricordo” a domande come il proprio nome, ad esempio) o una condizione di allettamento in realtà, condizioni entrambe ampiamente contraddette dai dati clinici.
Tornando alle patologie in diagnosi le stesse costituiscono un quadro patologico che, in un soggetto di 85 anni quale è l'interessato, è in grado di realizzare la difficoltà grave 100%.
Allo stato, non sono state obiettivate patologie che possano giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In particolare, e come già accennato, contrariamente a quanto riferito dall'esaminando nel corso della visita, non vi sono patologie che possano giustificare l'allettamento che peraltro è escluso anche dal buon trofismo e dalla forza degli arti inferiori.
Anche dal punto di vista psichico, come chiaramente emerso nel corso della visita (cfr la visita medica), non vi è nessun deficit della memoria recente o remota. In conclusione, da quanto emerge da una lettura critica della documentazione sanitaria agli atti e, soprattutto, da quanto obiettivato nel corso della visita, non è presente nessuna patologia che possa giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto che la valutazione espressa è in contraddizione con la circostanza che sia stata richiesta addirittura una visita domiciliare, forse opportuno precisare che non vi è nessuna patologia che impedisca al ricorrente, accompagnato, di recarsi presso l'ambulatorio medico. Del resto, lo stesso contenuto del certificato del 22/09/2021 redatto dal Medico di Medicina Generale
(“Parkinson per cui non si può allontanare da casa”, pur nell'estrema equivocità della formula verbale adoperata, non descrive affatto un paziente allettato o intrasportabile”.
3.1. Come accennato, è stato richiesto un supplemento di perizia sulla scorta dei rilievi di parte e della documentazione medica sopravvenuta.
Il c.t.u., in replica alle censure di parte, ha così chiarito: “Ho preso visione delle controdeduzioni alla mia CTU a firma del Dott. , riportate pressoché integralmente anche nel ricorso Persona_3 all'opposizione all'ATP a firma dell'Avv.to Antonio Laudando.
A mio avviso nelle osservazioni poste vi è, ancor prima di un errore di merito, un non più sanabile errore di metodo.
Il CTP, infatti, non fonda le sue considerazioni su una obiettività clinica, propria e verificata, ma si affida unicamente alle descrizioni e alle valutazioni riportate da altri. Anzi, fa ancora peggio.
Egli, infatti, non prende in considerazione l'intera documentazione sanitaria disponibile nel fascicolo ma seleziona tra essa la parte a lui favorevole e, argomentando unicamente su questa, ritiene sia possibile giungere a “valutazioni che, stante la scientificità delle stesse, non potranno rimanere inascoltate”.
Oltre alla documentazione sanitaria citata dal CTP fanno parte del fascicolo e hanno pari valore probatorio anche la rimanente certificazione, tra cui ricordo il verbale della Commissione invalidi civili nel quale un collegio di ben tre medici giunge alla conclusione che nella fattispecie dove riconoscersi la sola difficoltà medio-grave 67%-99%, valutazione sulla quale, peraltro, ha concordato, sottoscrivendola, anche un quarto medico ovvero quello della categoria dell' . Parte_4
Sempre con riferimento al metodo, credo sia pacifico e scontato che qualsiasi valutazione in ambito sanitario non possa prescindere dall'atto squisitamente medico della visita dell'esaminando ed è su questa, ovviamente con le conoscenze che derivano da una lettura critica dell'intera documentazione in atti, che deve fondarsi la CTU.
Nella mia relazione parlo di modesti tremori senza compromissione dei movimenti fini per averlo riscontrato e verificato in corso di visita. Nella mia relazione si esclude un decadimento cognitivo significativo in quanto la condotta utilitaristica obiettivata nel corso dell'esame diretto ha consentito di escluderlo.
In conclusione, deve confermarsi la valutazione già espressa e, sono convinto che ove il CTP avesse visitato il ricorrente anziché limitarsi ad esprimere un parere sulle carte, avrebbe sicuramente condiviso e fatta sua la mia valutazione. Giusto per completezza, affronto gli altri punti della CTP.
- per quanto obiettivato all'esame clinico diretto i fatti artrosici e la iniziale cardiopatia non sono d'entità tale da avere significativa incidenza sull'autonomia del soggetto. Non sto affermando che gli stessi non sono presenti tant'è che sono riportati anche nella mia diagnosi ma semplicemente che per lo stadio evolutivo emerso alla visita medica non erano tali da incidere sull'autonomia del soggetto;
- non vi è nessuna patologia, nemmeno tra quelle denunciate e non condivise in questa relazione che possa giustificare l'allettamento del soggetto o che controindichi o renda difficoltosa o sconsigliata la trasportabilità del ricorrente presso un ambulatorio medico con mezzi ordinari;
- il CTP scrive “la relazione redatta dal Dott. non costituisce un esempio scolastico di Per_2 perizia medico-legale”. Sono pienamente d'accordo con lui. La mia relazione, infatti, non è una
“perizia” (anche se il volgo spesso così la definisce) ma una CTU che è cosa completamente diversa dal punto di vista medico e giuridico;
- il CTP precisa che il non aver applicato la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità
“costituisce un vizio di legittimità” che rende nulla la CTU. Per il vero, nell'opposizione all'ATP viene riportata quasi l'intera relazione del CTP ma non queste sue osservazioni giuridiche, non so se perché sfuggite o perché non condivise dall'Avv.to Laudando. Sono sempre stato convinto che i medici debbano fare le cose mediche (tipo, l'anamnesi, l'esame obiettivo, eccetera) e i giuristi le cose giuridiche (tipo interpretare le leggi o le sentenze, valutar vizi di legittimità, eccetera) senza invadere e senza lasciare che altri invadano i rispettivi campi. Credo di rimanere nel rispetto di tale regola se ricordo che il DM 5/2/92, come espressamente precisato nello stesso decreto, serve a valutare la capacità di lavoro (“La nuova tabella fa riferimento alla incidenza delle infermità invalidanti sulla capacità lavorativa secondo i criteri della normativa vigente. Pertanto richiede l'analisi e la misura percentuale di ciascuna menomazione anatomo-funzionale e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa … Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa” cfr DM citato, Primo capoverso”) e nulla ha a che vedere con la valutazione delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, che è quanto doveva valutarsi nella fattispecie;
- infine, circa l'affermazione “i test della capacità funzionale dell'anziano sono assolutamente di competenza geriatrica” ricordo che le attività riservate ai soli specialisti sono poche (quali la radiologia, l'anestesia, le funzioni di medico competente o dello sport, e forse qualche altra che mi sfugge) e non conosco nessuna norma, nessun protocollo, nessuna linea guida e nessuna buona pratica clinica che attribuisca ai geriatri l'esclusività o anche solo la priorità in tali test”.
3.2. Rilevato che il c.t.u. aveva omesso di considerare la documentazione medica sopravvenuta alla fase di atp e ritualmente prodotta nell'odierno giudizio, si è ritenuto neccessario chiedere ulteriori chiarimenti al c.t.u. nominato, al fine di verificare un possibile aggravamento delle condizioni di salute del de cuius.
Il c.t.u., all'esito di tali approfondimenti peritali, ha così ritenuto: “Dall'esame della documentazione appena riportata emerge un peggioramento del quadro clinico, rispetto a quanto obiettivato e descritto nel corso della mia visita del 03/03/2022. In particolare, il 15/10/2022 si aveva un episodio di scompenso cardiaco acuto, di tipo congestizio, con edema polmonare acuto, motivo di ricovero presso la cardiologia della Casa di Cura “Villa di Fiori di Acerra”. Si tratta di un evento patologico che in un soggetto oramai di quasi 86 anni quale era il sig. NA all'epoca, che sommato al quadro patologico descritto nell'ATP, dà ragione di una importante compromissione dell'autonomia personale al punto da rendere necessaria un'assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita. In conclusione, dallo studio degli atti appare fondato ritenere che, a decorrere dall'episodio acuto, motivo del ricovero del 15/10/2022 e fino al momento del decesso avvenuto il 22/05/2023 il quadro patologico è stato di tale gravità da rendere necessaria un'assistenza continua per l'espletamento degli atti quotidiani della vita”.
4. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce della attenta ed argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. nominato, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 15.10.2022 e sino al decesso (22.05.2023).
5. In ordine alla domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei della prestazione richiesta, la stessa non può trovare accoglimento.
Ritiene il decidente di dover aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio-sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione.
Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta
(ex multis Cass. n. 6085/2014; da ultimo si legga Cass. civ., sez. lav., 30/06/2022, n. 20861 che ha affermato “Questa Corte ha già ripetutamente precisato (da ultimo, Cass. Sez. VI-L, ordinanza n.
4866/2022) che il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con l'accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento della stessa, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione”).
6. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della decorrenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento da data successiva al deposito del ricorso in opposizione e della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese della fase di a.t.p.o., mentre va disposta la compensazione integrale delle spese di lite della fase di opposizione. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 15.10.2022 e sino al decesso (22.05.2023);
• Dichiara irripetibili le spese della fase di a.t.p.o.;
• Compensa integralmente le spese della fase di opposizione;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 24/09/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno