Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza breve 12/06/2025, n. 11513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11513 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15762/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15762 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OS SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Perrino, Giangiacomo Saurini, Manlio Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del D.M n.107 dell'8/06/2023 del Ministro dell'Istruzione e del Merito recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex articolo 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del decreto - legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14, - ammesso dalla Corte dei Conti alla registrazione l'8/08/2023 n. 2228 con osservazione,
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SA OS il 27/3/2024:
-dell'Avviso prot.n.0079720 del 29.12.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il Personale scolastico;
- dello stesso DM n.107/2023, nella parte in cui è stato tacitamente modificato per effetto delle modifiche introdotte nel testo del DL n.198/2022 ad opera del DL n.75/2023 (conv. dalla L.n.112/2023), così come riportate nell'Avviso prot.n.0079720 del 29.12.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 72 bis e 74 del cpa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la parte ricorrente, con la proposizione del ricorso introduttivo e dell’atto recante motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, inerenti alla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali sopra indicata, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili e chiedendone l’annullamento;
Rilevato che l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con comparsa di stile depositata in data 29 novembre 2023;
Rilevato che la parte ricorrente, con istanza depositata in data 4 giugno 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, segnalando l’avvenuta, integrale soddisfazione della pretesa avanzata dallo stesso, essendo stato già immesso in ruolo quale dirigente scolastico; nessuna opposizione ha avanzato l’amministrazione resistente.
All’udienza camerale del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato dato avviso a verbale della definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli articoli 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. alla luce della dichiarazione di mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio presentata dalla parte ricorrente, non opposta dall’amministrazione resistente.
TANTO PREMESSO
Il Collegio, tenuto conto di quanto rappresentato in giudizio dalla parte ricorrente, rileva che il presente ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione; in tal senso la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Tar Lazio, Sez. III Ter, 9 aprile 2025, n. 7041, Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
Ritenuto altresì di poter compensare le spese di lite tra le parti, stante la definizione in rito della presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando ai sensi degli art. 72 bis, comma 2 e 74 del c.p.a. sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a..
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO