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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/06/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 214/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 214/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] – Parte_1 C.F._1
Australia il 15.09.1971 e residente in Australia – Melburne – 3 Vincent Place
Kensington 3031, elettivamente domiciliata in Pescina (AQ) alla Via Romolo Tranquilli
n. 70, presso e nello studio dell'Avv. Ida Quaglieri che la rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in Largo Salvatore n.12, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Liberato Taglieri (C.F. ) in Avezzano (AQ) – Via C. C.F._3
Battisti n. 101 - che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale dei coniugi emesso in data 02.03.2023 dal Tribunale di Avezzano, ad oggi passato in giudicato chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Luco dei Marsi (AQ) in data 17.03.2012 e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi con gli estremi di seguito indicati: Anno 2012 Numero 1 Parte
II Serie C Ufficio
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Confermare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale, di seguito riportate:
“a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) La residenza del IG. resta immutata in Pescina (AQ) – Largo San Parte_2
Salvatore n. 12, mentre la IG.ra fissa la propria residenza in Parte_1
Melburne – Australia – ove risulta emigrata dal 25.07.2019;
c) I coniugi rinunciano concordemente e reciprocamente all'assegno di mantenimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.03.2025, e Parte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di scioglimento del Parte_2 matrimonio contratto in Luco dei Marsi (AQ) il 17.03.2012 dal quale non sono nati figli.
Il Tribunale di Avezzano pronunciava la separazione personale tra i coniugi con decreto di omologa n. cronol. 1288/2023 emesso in data 02.03.2023.
All'udienza del 28 maggio 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
2 Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Avezzano in data
02.03.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Avezzano nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dal decreto di omologa, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo idonee e congrue alle condizioni economiche delle parti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Luco dei Marsi (AQ) il 17.03.2012, trascritto
[...] Parte_2
presso il comune di Luco dei Marsi: Anno 2012, Numero 1, Parte II, Serie C;
OMOLOGA la seguente condizione:
“c) I coniugi rinunciano concordemente e reciprocamente all'assegno di mantenimento”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
3 Così deciso in Avezzano il 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 214/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ) nata a [...] – Parte_1 C.F._1
Australia il 15.09.1971 e residente in Australia – Melburne – 3 Vincent Place
Kensington 3031, elettivamente domiciliata in Pescina (AQ) alla Via Romolo Tranquilli
n. 70, presso e nello studio dell'Avv. Ida Quaglieri che la rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in Largo Salvatore n.12, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Liberato Taglieri (C.F. ) in Avezzano (AQ) – Via C. C.F._3
Battisti n. 101 - che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso congiunto;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti, previo ottenimento del decreto di omologa di separazione personale dei coniugi emesso in data 02.03.2023 dal Tribunale di Avezzano, ad oggi passato in giudicato chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Luco dei Marsi (AQ) in data 17.03.2012 e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi con gli estremi di seguito indicati: Anno 2012 Numero 1 Parte
II Serie C Ufficio
2. Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3. Confermare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale, di seguito riportate:
“a) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
b) La residenza del IG. resta immutata in Pescina (AQ) – Largo San Parte_2
Salvatore n. 12, mentre la IG.ra fissa la propria residenza in Parte_1
Melburne – Australia – ove risulta emigrata dal 25.07.2019;
c) I coniugi rinunciano concordemente e reciprocamente all'assegno di mantenimento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.03.2025, e Parte_1
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di scioglimento del Parte_2 matrimonio contratto in Luco dei Marsi (AQ) il 17.03.2012 dal quale non sono nati figli.
Il Tribunale di Avezzano pronunciava la separazione personale tra i coniugi con decreto di omologa n. cronol. 1288/2023 emesso in data 02.03.2023.
All'udienza del 28 maggio 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
2 Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Avezzano in data
02.03.2023, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Avezzano nel procedimento di separazione, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dal decreto di omologa, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo idonee e congrue alle condizioni economiche delle parti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Luco dei Marsi (AQ) il 17.03.2012, trascritto
[...] Parte_2
presso il comune di Luco dei Marsi: Anno 2012, Numero 1, Parte II, Serie C;
OMOLOGA la seguente condizione:
“c) I coniugi rinunciano concordemente e reciprocamente all'assegno di mantenimento”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luco dei Marsi (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
3 Così deciso in Avezzano il 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
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