Sentenza 6 marzo 1987
Massime • 1
Mentre l'art. 6, lett. B), del R.d.l. 23 settembre 1937 n. 1918 (sull'Assicurazione contro le malattie per la gente di mare) collega l'erogazione dell'indennità giornaliera del settantacinque per cento del salario, prevista in favore del lavoratore marittimo di fatto totalmente impedito di attendere al lavoro, alla durata dell'assistenza medico-chirurgica gratuita - spettante, ai sensi della lett. A) del medesimo articolo, "fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno" - l'articolo unico della successiva legge 16 ottobre 1962 n. 1486, più che attuare un prolungamento della stessa indennità, ne amplia il presupposto (già restrittivamente fissato in coincidenza con le esigenze terapeutiche oggetto della prestazione di assistenza medico-chirurgica), consentendo la corresponsione dell'indennità (fino al massimo di un anno dalla dichiarazione dell'apposita commissione) anche al marittimo che, nonostante l'avvenuta guarigione clinica, sia dichiarato temporaneamente inidoneo al lavoro in Sede di visita medica da parte della commissione di primo grado prevista dal R.d.l. 14 dicembre 1933 n. 1773.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/1987, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1987 |
Testo completo
Mentre l'art. 6, lett. B), del R.d.l. 23 settembre 1937 n. 1918 (sull'Assicurazione contro le malattie per la gente di mare) collega l'erogazione dell'indennità giornaliera del settantacinque per cento del salario, prevista in favore del lavoratore marittimo di fatto totalmente impedito di attendere al lavoro, alla durata dell'assistenza medico-chirurgica gratuita - spettante, ai sensi della lett. A) del medesimo articolo, "fino alla guarigione clinica e per la durata massima di un anno" - l'articolo unico della successiva legge 16 ottobre 1962 n. 1486, più che attuare un prolungamento della stessa indennità, ne amplia il presupposto (già restrittivamente fissato in coincidenza con le esigenze terapeutiche oggetto della prestazione di assistenza medico-chirurgica), consentendo la corresponsione dell'indennità (fino al massimo di un anno dalla dichiarazione dell'apposita commissione) anche al marittimo che, nonostante l'avvenuta guarigione clinica, sia dichiarato temporaneamente inidoneo al lavoro in Sede di visita medica da parte della commissione di primo grado prevista dal R.d.l. 14 dicembre 1933 n. 1773.*