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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2228/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale, come da indirizzi ordinario e pec in atti, dell'avv. Vittorio Boccieri, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione
-Opponente-
E
(p. iva ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p.iva ), in persona dei rispettivi leg. rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da indirizzo ordinario e pec in atti presso lo studio dell'avv. Marco
Rossi, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
-Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 272/2022 emesso il 18.3.22, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 33.918,65, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di rimborso del capitale e degli interessi di mora dovuti a seguito dell'estinzione anticipata per decadenza dal beneficio del termine del contratto di finanziamento (n. 45718298) stipulato con la società finanziaria OS AT e, poi, oggetto di contratto di cessione in favore dell'opposta.
L'opponente chiedeva, previo accertamento dell'inesistenza del credito per mancata stipula del contratto di finanziamento, per indeterminatezza del contenuto del ricorso monitorio e/o per carenza di legittimazione attiva e passiva, la revoca del decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda di pagamento dell'opposta.
L'opponente, tra le eccezioni poste a sostegno dell'opposizione, procedeva anche alla contestazione della violazione della buona fede contrattuale nell'erogazione del credito e dell'inadempimento contrattuale, attesa la sola comunicazione della cessione del credito e non della decadenza dal beneficio del termine.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa ritualmente depositata con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Ebbene, va premessa e sottolineata una certa genericità nell'esposizione delle eccezioni poste a fondamento dell'opposizione, nonché una parziale contraddizione tra le varie eccezioni sollevate, avendo, ad esempio, l'opponente dichiarato di non aver mai sottoscritto alcun contratto in data 1.3.2010, laddove ha anche asserito che l'opposta non avrebbe indicato la data di stipula del contratto, che, invece, risulta depositato e stipulato in data 31.3.2012 (cfr. copia del contratto allegata al fascicolo monitorio di parte opposta).
L'opposta ha depositato ampia e completa documentazione relativa sia al contratto di finanziamento stipulato in data 31.3.2012 fonte dell'obbligazione in lite, sottoscritto dall'opponente
(contenente le condizioni contrattuali: erogazione della somma di € 18.029,43 da restituire in 120 rate mensili di € 258,00 ciascuna, con TAN 11,94% e TAEG 13,29%), sia al contratto di cessione di crediti stipulato in data 18.3.19 con OS AT con la comunicazione relativa alla cessione del credito, sia l'estratto dei crediti ceduti comprensivo del credito in lite, sia, infine, l'estratto conto integrale dall'apertura alla chiusura del rapporto.
Orbene, l'opposta ha depositato documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva, rappresentata dal contratto di cessione stipulato in data 18.3.19 (cfr. copia del contratto allegato n. 4 al fascicolo monitorio).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente secondo cui mancherebbe la prova del contratto e sarebbe stata depositata soltanto l'avviso di pubblicazione nella G.U dell'operazione di cessione di crediti in blocco. In ogni caso, iunto di diritto, giova osservare che la Corte di Cassazione, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha affermato che nell'ipotesi in cui il trasferimento del credito sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, ma che tale prova è priva di vincoli di forma e, pertanto, può essere fornita anche in base a presunzioni.
Se è vero che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, ex comma 2 dell'art. 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. e non costituisce tuttavia di per sé prova della cessione.
Tuttavia, anche siffatta pubblicazione, unitamente ad altri elementi, può essere valutata quale presunzione (cfr. Cass. 2019/17110; Cass. 2021/29973; Cass. 2020/24798; 2023/17944; Cass.
2023/21821).
Tale elemento indiziario, nel caso in esame, risulta corroborato da altri due elementi presuntivi fortemente significativi, rappresentati dall'estratto conto dei crediti ceduti, che consente senza alcun dubbio di ritenere che il credito in lite sia compreso nella cessione, e dal fatto che l'opposta è in possesso del contratto di finanziamento e della comunicazione di avvenuta cessione, notificata all'opponente.
Dunque, appaiono prive di pregio le eccezioni contenute nell'atto di opposizione in merito alla carenza di legittimazione attiva e passiva, risultando pienamente provate in capo alle parti la qualifica di debitore ceduto e di creditore cessionario.
Priva di pregio è la doglianza relativa all'illegittimità della cessione avvenuta “pro solvendo” e non “pro soluto”, in quanto il debitore ceduto è del tutto estraneo al contratto di cessione del credito.
Poi, è infondata l'eccezione relativa alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
tale omissione non può determinare alcun inadempimento contrattuale dell'opposta idoneo a causare l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito. Infatti, essendo non contestato l'inadempimento dell'opponente rispetto all'obbligazione di pagamento delle rate di rimborso della somma mutuata, sussiste il diritto dell'opposta di richiedere il pagamento del credito.
Infatti, la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo comporta anche la manifestazione della volontà del creditore di far valere la decadenza dal beneficio del termine per inadempimento del debitore. Infine, non è fondato il motivo di opposizione relativo alla presunta violazione della buona fede contrattuale in sede di erogazione del credito, non avendo l'opponente allegato in modo specifico e documentato le circostanze di fatto su cui tale eccezione si fonda.
In definitiva l'opposizione va rigettata.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo con applicazione di valori minimi dello scaglione del d.m. 147/22 in cui rientra il credito attesa la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
c) condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 3.808,00, oltre spese gen. al 15% e accessori come per legge.
Avellino, il 13.6.25 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2228/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale, come da indirizzi ordinario e pec in atti, dell'avv. Vittorio Boccieri, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione
-Opponente-
E
(p. iva ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p.iva ), in persona dei rispettivi leg. rappresentanti p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da indirizzo ordinario e pec in atti presso lo studio dell'avv. Marco
Rossi, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
-Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 272/2022 emesso il 18.3.22, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 33.918,65, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di rimborso del capitale e degli interessi di mora dovuti a seguito dell'estinzione anticipata per decadenza dal beneficio del termine del contratto di finanziamento (n. 45718298) stipulato con la società finanziaria OS AT e, poi, oggetto di contratto di cessione in favore dell'opposta.
L'opponente chiedeva, previo accertamento dell'inesistenza del credito per mancata stipula del contratto di finanziamento, per indeterminatezza del contenuto del ricorso monitorio e/o per carenza di legittimazione attiva e passiva, la revoca del decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda di pagamento dell'opposta.
L'opponente, tra le eccezioni poste a sostegno dell'opposizione, procedeva anche alla contestazione della violazione della buona fede contrattuale nell'erogazione del credito e dell'inadempimento contrattuale, attesa la sola comunicazione della cessione del credito e non della decadenza dal beneficio del termine.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa ritualmente depositata con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Indi, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
Ebbene, va premessa e sottolineata una certa genericità nell'esposizione delle eccezioni poste a fondamento dell'opposizione, nonché una parziale contraddizione tra le varie eccezioni sollevate, avendo, ad esempio, l'opponente dichiarato di non aver mai sottoscritto alcun contratto in data 1.3.2010, laddove ha anche asserito che l'opposta non avrebbe indicato la data di stipula del contratto, che, invece, risulta depositato e stipulato in data 31.3.2012 (cfr. copia del contratto allegata al fascicolo monitorio di parte opposta).
L'opposta ha depositato ampia e completa documentazione relativa sia al contratto di finanziamento stipulato in data 31.3.2012 fonte dell'obbligazione in lite, sottoscritto dall'opponente
(contenente le condizioni contrattuali: erogazione della somma di € 18.029,43 da restituire in 120 rate mensili di € 258,00 ciascuna, con TAN 11,94% e TAEG 13,29%), sia al contratto di cessione di crediti stipulato in data 18.3.19 con OS AT con la comunicazione relativa alla cessione del credito, sia l'estratto dei crediti ceduti comprensivo del credito in lite, sia, infine, l'estratto conto integrale dall'apertura alla chiusura del rapporto.
Orbene, l'opposta ha depositato documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva, rappresentata dal contratto di cessione stipulato in data 18.3.19 (cfr. copia del contratto allegato n. 4 al fascicolo monitorio).
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente secondo cui mancherebbe la prova del contratto e sarebbe stata depositata soltanto l'avviso di pubblicazione nella G.U dell'operazione di cessione di crediti in blocco. In ogni caso, iunto di diritto, giova osservare che la Corte di Cassazione, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha affermato che nell'ipotesi in cui il trasferimento del credito sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, ma che tale prova è priva di vincoli di forma e, pertanto, può essere fornita anche in base a presunzioni.
Se è vero che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, ex comma 2 dell'art. 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. e non costituisce tuttavia di per sé prova della cessione.
Tuttavia, anche siffatta pubblicazione, unitamente ad altri elementi, può essere valutata quale presunzione (cfr. Cass. 2019/17110; Cass. 2021/29973; Cass. 2020/24798; 2023/17944; Cass.
2023/21821).
Tale elemento indiziario, nel caso in esame, risulta corroborato da altri due elementi presuntivi fortemente significativi, rappresentati dall'estratto conto dei crediti ceduti, che consente senza alcun dubbio di ritenere che il credito in lite sia compreso nella cessione, e dal fatto che l'opposta è in possesso del contratto di finanziamento e della comunicazione di avvenuta cessione, notificata all'opponente.
Dunque, appaiono prive di pregio le eccezioni contenute nell'atto di opposizione in merito alla carenza di legittimazione attiva e passiva, risultando pienamente provate in capo alle parti la qualifica di debitore ceduto e di creditore cessionario.
Priva di pregio è la doglianza relativa all'illegittimità della cessione avvenuta “pro solvendo” e non “pro soluto”, in quanto il debitore ceduto è del tutto estraneo al contratto di cessione del credito.
Poi, è infondata l'eccezione relativa alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;
tale omissione non può determinare alcun inadempimento contrattuale dell'opposta idoneo a causare l'inesistenza e/o l'inesigibilità del credito. Infatti, essendo non contestato l'inadempimento dell'opponente rispetto all'obbligazione di pagamento delle rate di rimborso della somma mutuata, sussiste il diritto dell'opposta di richiedere il pagamento del credito.
Infatti, la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo comporta anche la manifestazione della volontà del creditore di far valere la decadenza dal beneficio del termine per inadempimento del debitore. Infine, non è fondato il motivo di opposizione relativo alla presunta violazione della buona fede contrattuale in sede di erogazione del credito, non avendo l'opponente allegato in modo specifico e documentato le circostanze di fatto su cui tale eccezione si fonda.
In definitiva l'opposizione va rigettata.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo con applicazione di valori minimi dello scaglione del d.m. 147/22 in cui rientra il credito attesa la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
c) condanna l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 3.808,00, oltre spese gen. al 15% e accessori come per legge.
Avellino, il 13.6.25 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli