TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15387/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/06/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANTONIOLI MARTA;
E
(GERMANIA, 24/02/1976), con il patrocinio dell'avv. ANTONIOLI CP_1
MARTA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto in data 10.11.2007 in Roma (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma l'anno 2007, atto n. 00537, parte I, serie 01).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
22640/2021 del 18/10/2021 RG n. 20343/2021 del Tribunale di //, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni obbligazione pregressa e di essere entrambi economicamente autosufficienti tanto da non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
3) I coniugi dichiarano in questa sede di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e di avere interamente compensato qualsiasi reciproca ragione creditoria per qualsiasi titolo o ragione.
4) Le spese del presente giudizio sono poste a carico del marito”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/11/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
15387/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.11.2007 in Roma (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma l'anno 2007, atto n. 00537, parte I, serie 01) tra ROMA (RM), 13/06/1979) e Parte_1 CP_1
(GERMANIA, 24/02/1976), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15387/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 13/06/1979), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANTONIOLI MARTA;
E
(GERMANIA, 24/02/1976), con il patrocinio dell'avv. ANTONIOLI CP_1
MARTA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto in data 10.11.2007 in Roma (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma l'anno 2007, atto n. 00537, parte I, serie 01).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
22640/2021 del 18/10/2021 RG n. 20343/2021 del Tribunale di //, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni obbligazione pregressa e di essere entrambi economicamente autosufficienti tanto da non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
3) I coniugi dichiarano in questa sede di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e di avere interamente compensato qualsiasi reciproca ragione creditoria per qualsiasi titolo o ragione.
4) Le spese del presente giudizio sono poste a carico del marito”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 10/11/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
15387/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10.11.2007 in Roma (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma l'anno 2007, atto n. 00537, parte I, serie 01) tra ROMA (RM), 13/06/1979) e Parte_1 CP_1
(GERMANIA, 24/02/1976), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 11/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi