Articolo 6 della Legge 21 maggio 1955, n. 463
Articolo 5Articolo 7
Versione
9 giugno 1955
Art. 6.
Allo scopo di integrare, il fabbisogno finanziario per la costruzione a propria cura e spese di autostrade ai sensi dell'art. 1, l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e' autorizzata dal 1955-56 al 1964-65, a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito ed Enti di diritto pubblico all'uopo autorizzati dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.
Le operazioni di mutuo e gli atti ad esso inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, fatta salva la quota di abbonamento di cui all' art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 , convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488 .
Entrata in vigore il 9 giugno 1955
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