TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9071/2023, promosso da:
1) , nato a [...]/SP il 27.06.1983; Parte_1
2) nata a [...]/SP il 27.02.1975; Parte_2
3) nato a [...]/SP il 22.03.2004; Parte_3
4) , nata ad [...]/SP il 07.10.1978; Controparte_1
5) , nata a [...]/SP il 12.08.1968; Controparte_2
6) , nata a [...]/SP il 24.02.1979; Controparte_3
7) , nata a [...]/SP il 27.10.1982; Controparte_4
8) , nata a [...]/SP il 21.11.1960; Controparte_5
9) nata a [...]/SP il 04.04.1981; CP_6 Parte_4
10) nata a [...] Pãolo/SP il 22.06.1953; Parte_5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella LA MALFA del Foro di Palermo
RICORRENTI contro
Controparte_7 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 15 maggio 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1 1. Con atto depositato il 14/7/2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...], oggi Castelverde (CR), il 19 febbraio 1878, e hanno Parte_6 esposto che:
- sono, infatti, discendenti diretti di ovvero Parte_6 Persona_1 ovvero ovvero , cittadino italiano, nato a [...] Persona_2 Parte_6
(CR), il 19.02.1878, figlio di e di lo stesso, come risulta dal Per_3 Persona_4 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992;
- in data 08.09.1900 contraeva matrimonio con Parte_6 CP_8
e dalla loro unione nascevano:
[...]
1) in data 04.09.1901 ; Persona_5
2) in data 14.08.1905 ; Persona_6
3) in data 24.03.1911 ; Persona_7
4) in data 18.11.1914 ; Parte_7
- in data 24.04.1926 contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_5 Persona_8 unione nasceva, in data 16.06.1932, ; Persona_9
- in data 23.04.1951 contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_9 CP_9 unione nasceva, in data 01.03.1961, ; Per_10
- in data 02.09.1978, contraeva matrimonio con , Per_10 Persona_11 adottando il nome di , e dalla loro unione nasceva, in data 7.10.1978, Parte_8
, odierna ricorrente;
Controparte_1
- in data 12.04.1928 contraeva matrimonio con e dalla Persona_6 Per_12 loro unione nasceva, in data 22.06.1953, ; Parte_5
- in data 08.09.1979 contraeva matrimonio con Parte_5 Persona_13
adottando il nome di (odierna
[...] Persona_14 ricorrente), e dalla loro unione nasceva, in data 04.04.1981, ; Persona_15
- in data 17.07.2010 contraeva matrimonio con Persona_15 Persona_16 adottando il nome di (odierna ricorrente), e dalla loro unione Parte_9 nasceva, a São Paolo/SP in data 29.07.2021, Persona_17
- in data 26.06.1952 contraeva matrimonio con e Persona_7 Parte_10 dalla loro unione nasceva, in data 20.7.1939, ; Persona_18
2 - in data 20.02.1962 contraeva matrimonio con Persona_18 Per_19
, adottando il nome di e dalla loro unione nasceva, in data
[...] Parte_11
12.08.1968, Controparte_2
- in data 10.09.2004 contraeva matrimonio con Controparte_2 Persona_20
, adottando il nome di (odierna ricorrente);
[...] Controparte_2
- in data 18.06.1936 contraeva matrimonio con Parte_7 Persona_21
e dalla loro unione nascevano:
o in data 15.07.1939 ; Persona_22
o in data 14.08.1953 ; Persona_23
- in data 04.04.1959 contraeva matrimonio con e dalla Persona_22 CP_10 loro unione nascevano:
o in data 14.12.1959 ; quest'ultimo in data 24.05.1980 contraeva Persona_24 matrimonio con (per poi divorziare nel 1993) e dalla loro unione Persona_25 nasceva, in data 27.06.1983, , odierno ricorrente che in data Parte_1
22.12.2009 contraeva matrimonio con;
Persona_26
o in data 21.11.1960 ; quest'ultima in data 02.09.1978, contraeva matrimonio CP_5 con AR RE CARDOSO, adottando il nome di Controparte_5
(odierna ricorrente), e dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti:
▪ in data 24.02.1979 ; quest'ultima in data 17.08.2004 Controparte_3 contraeva matrimonio con;
Persona_27
▪ in data 27.10.1982 ; Controparte_4
- in data 14.09.1974 contraeva matrimonio con , Persona_23 Persona_28 adottando il nome di , e dalla loro unione nasceva, in data Persona_29
27.02.1975, ; Parte_2
- in data 22.03.2003 contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
adottando il nome di Persona_30 Parte_2
(odierna ricorrente), e dalla loro unione nascevano:
o in data 22.03.2004 odierno ricorrente;
Parte_3
o in data 06.07.2009, a Caçapava/SP, João Vítor DE CASTILHO SANTOS.
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_7 il 27 giugno 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 11 settembre 2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 15 maggio 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 9 maggio 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
3 1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_31 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o
4 di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_7
5 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1) , nato a [...]/SP il 27.06.1983; Parte_1
2) nata a [...]/SP il 27.02.1975; Parte_2
3) nato a [...]/SP il 22.03.2004; Parte_3
4) , nata ad [...]/SP il 07.10.1978; Controparte_1
5) , nata a [...]/SP il 12.08.1968; Controparte_2
6) , nata a [...]/SP il 24.02.1979; Controparte_3
7) , nata a [...]/SP il 27.10.1982; Controparte_4
8) , nata a [...]/SP il 21.11.1960; Controparte_5
9) nata a [...]/SP il 04.04.1981; CP_6 Parte_4
10) , nata a [...] Pãolo/SP il 22.06.1953; Parte_5
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_7 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12 giugno 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9071/2023, promosso da:
1) , nato a [...]/SP il 27.06.1983; Parte_1
2) nata a [...]/SP il 27.02.1975; Parte_2
3) nato a [...]/SP il 22.03.2004; Parte_3
4) , nata ad [...]/SP il 07.10.1978; Controparte_1
5) , nata a [...]/SP il 12.08.1968; Controparte_2
6) , nata a [...]/SP il 24.02.1979; Controparte_3
7) , nata a [...]/SP il 27.10.1982; Controparte_4
8) , nata a [...]/SP il 21.11.1960; Controparte_5
9) nata a [...]/SP il 04.04.1981; CP_6 Parte_4
10) nata a [...] Pãolo/SP il 22.06.1953; Parte_5 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stella LA MALFA del Foro di Palermo
RICORRENTI contro
Controparte_7 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza del 15 maggio 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1 1. Con atto depositato il 14/7/2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano
, nato a [...], oggi Castelverde (CR), il 19 febbraio 1878, e hanno Parte_6 esposto che:
- sono, infatti, discendenti diretti di ovvero Parte_6 Persona_1 ovvero ovvero , cittadino italiano, nato a [...] Persona_2 Parte_6
(CR), il 19.02.1878, figlio di e di lo stesso, come risulta dal Per_3 Persona_4 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992;
- in data 08.09.1900 contraeva matrimonio con Parte_6 CP_8
e dalla loro unione nascevano:
[...]
1) in data 04.09.1901 ; Persona_5
2) in data 14.08.1905 ; Persona_6
3) in data 24.03.1911 ; Persona_7
4) in data 18.11.1914 ; Parte_7
- in data 24.04.1926 contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_5 Persona_8 unione nasceva, in data 16.06.1932, ; Persona_9
- in data 23.04.1951 contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_9 CP_9 unione nasceva, in data 01.03.1961, ; Per_10
- in data 02.09.1978, contraeva matrimonio con , Per_10 Persona_11 adottando il nome di , e dalla loro unione nasceva, in data 7.10.1978, Parte_8
, odierna ricorrente;
Controparte_1
- in data 12.04.1928 contraeva matrimonio con e dalla Persona_6 Per_12 loro unione nasceva, in data 22.06.1953, ; Parte_5
- in data 08.09.1979 contraeva matrimonio con Parte_5 Persona_13
adottando il nome di (odierna
[...] Persona_14 ricorrente), e dalla loro unione nasceva, in data 04.04.1981, ; Persona_15
- in data 17.07.2010 contraeva matrimonio con Persona_15 Persona_16 adottando il nome di (odierna ricorrente), e dalla loro unione Parte_9 nasceva, a São Paolo/SP in data 29.07.2021, Persona_17
- in data 26.06.1952 contraeva matrimonio con e Persona_7 Parte_10 dalla loro unione nasceva, in data 20.7.1939, ; Persona_18
2 - in data 20.02.1962 contraeva matrimonio con Persona_18 Per_19
, adottando il nome di e dalla loro unione nasceva, in data
[...] Parte_11
12.08.1968, Controparte_2
- in data 10.09.2004 contraeva matrimonio con Controparte_2 Persona_20
, adottando il nome di (odierna ricorrente);
[...] Controparte_2
- in data 18.06.1936 contraeva matrimonio con Parte_7 Persona_21
e dalla loro unione nascevano:
o in data 15.07.1939 ; Persona_22
o in data 14.08.1953 ; Persona_23
- in data 04.04.1959 contraeva matrimonio con e dalla Persona_22 CP_10 loro unione nascevano:
o in data 14.12.1959 ; quest'ultimo in data 24.05.1980 contraeva Persona_24 matrimonio con (per poi divorziare nel 1993) e dalla loro unione Persona_25 nasceva, in data 27.06.1983, , odierno ricorrente che in data Parte_1
22.12.2009 contraeva matrimonio con;
Persona_26
o in data 21.11.1960 ; quest'ultima in data 02.09.1978, contraeva matrimonio CP_5 con AR RE CARDOSO, adottando il nome di Controparte_5
(odierna ricorrente), e dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti:
▪ in data 24.02.1979 ; quest'ultima in data 17.08.2004 Controparte_3 contraeva matrimonio con;
Persona_27
▪ in data 27.10.1982 ; Controparte_4
- in data 14.09.1974 contraeva matrimonio con , Persona_23 Persona_28 adottando il nome di , e dalla loro unione nasceva, in data Persona_29
27.02.1975, ; Parte_2
- in data 22.03.2003 contraeva matrimonio con Parte_2 [...]
adottando il nome di Persona_30 Parte_2
(odierna ricorrente), e dalla loro unione nascevano:
o in data 22.03.2004 odierno ricorrente;
Parte_3
o in data 06.07.2009, a Caçapava/SP, João Vítor DE CASTILHO SANTOS.
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_7 il 27 giugno 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 11 settembre 2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 15 maggio 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 9 maggio 2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
3 1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_31 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o
4 di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_7
5 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1) , nato a [...]/SP il 27.06.1983; Parte_1
2) nata a [...]/SP il 27.02.1975; Parte_2
3) nato a [...]/SP il 22.03.2004; Parte_3
4) , nata ad [...]/SP il 07.10.1978; Controparte_1
5) , nata a [...]/SP il 12.08.1968; Controparte_2
6) , nata a [...]/SP il 24.02.1979; Controparte_3
7) , nata a [...]/SP il 27.10.1982; Controparte_4
8) , nata a [...]/SP il 21.11.1960; Controparte_5
9) nata a [...]/SP il 04.04.1981; CP_6 Parte_4
10) , nata a [...] Pãolo/SP il 22.06.1953; Parte_5
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_7 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12 giugno 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
6