Articolo 98 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 97Articolo 99
Versione
15 luglio 1964
Art. 98.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in quello del Ministero degli affari esteri, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1984, connesse con l'attuazione della legge 27 luglio 1962, n. 1115 , nonche' ad iscrivere nel citato stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme da prelevarsi dalle disponibilita' del "Fondo speciale" costituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della medesima legge 27 luglio 1962, n. 1115 .
Entrata in vigore il 15 luglio 1964