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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Vincenza Barbalucca Presidente dott.ssa Federica Peluso Giudice rel. dott.ssa Federica Girfatti Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2268/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: separazione consensuale, promosso da:
C.F. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. DURANTE LUCIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, C.F. elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. VARCHETTA PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto e da note scritte depositate con termine al 12.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso sottoscritto dalle parti e depositato in data 07/10/2024 (come integrato in data
30/01/2025), e , dalla cui Parte_1 Parte_2 unione sono nati i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e (nato Per_1 Per_2 Per_3 il 09.07.1988) hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni, premettendo di aver provveduto alla suddivisione della casa coniugale in due appartamenti indipendenti:
1 di 2 “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà del , sita in Brusciano alla via Cucca n. 6, resterà in uso ai coniugi così Pt_2 come indicato in premessa, i quali ne sopporteranno pro quota ogni onere e spesa;
3) Il Sig. verserà alla un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 entro il giorno 5 di ogni Pt_2 Pt_1 mese, che sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT”.
Con successivo decreto il giudice relatore ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione.
2. Ebbene, la domanda di separazione personale è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dagli atti del procedimento che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio in data 11/10/1981 in Somma Vesuviana (NA) e che la convivenza è divenuta intollerabile.
Il Tribunale, pertanto, considerato che le condizioni di separazione, riportate nel ricorso e che si intendono qui integralmente trascritte, non sono contrarie a norme imperative, ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmesso a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di Somma Vesuviana (NA) (Atto n. 144
Parte II Serie A Anno 1981).
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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