Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18903 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. SESSA ARMANDO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'avv. SESSA ARMANDO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/10/2024 da e Parte_1 CP_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 12/01/2005; che dal matrimonio erano nate due figlie: in data 6/9/2007 e in data Persona_1 Per_2
15/10/2009;
1
che negli accordi è stato previsto:
1) la casa coniugale, sita in Napoli alla Calata Conte di Casanova n. 3, piano 7°, int. 22, resterà assegnata al marito, così come arredata con annessi mobili e suppellettili, mentre la moglie trasferirà altrove la propria residenza;
2) le figlie , nata a [...] il [...], e , nata a [...]_3 Persona_4
il 15/10/2009 resteranno affidate ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre, nell'attuale casa coniugale;
3) il marito, con bonifico bancario del 15/10/24, ha già versato alla moglie, a titolo di contributo una tantum per il suo mantenimento, la somma di € 10.000,00;
4) il marito, inoltre, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi, si obbliga a trasferire, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, a proprie cura e spese, a ciascuna delle figlie e , la quota pari al 50% del Persona_3 Persona_4
diritto di nuda proprietà del suindicato appartamento sito in Napoli alla Calata Conte di
Casanova n. 3, al piano 7°, contraddistinto col n. int. 22, identificato nel NCEU del Comune di
Napoli alla sez. VIC, foglio 4, particella 467, sub. 27, nat. A2, vani 4, riservando a sé l'usufrutto dello stesso immobile;
5) onde mantenere vivi i rapporti fra la madre e le figlie, queste staranno con la madre ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 19,00; inoltre, trascorreranno con la madre, dalle ore 10,00 alle ore 17,00, la giornata del sabato e nella settimana successiva, la domenica;
inoltre, trascorreranno con la madre, ad anni alterni, i giorni di Natale e Pasqua e un periodo di
15 giorni nel mese di agosto, che sarà concordato tra i coniugi di volta in volta;
6) ciascun coniuge provvederà a sostenere le spese straordinarie per le figlie, ciascuno nella misura del 50%;
7) i coniugi si impegnano a prestarsi reciproco aiuto sia economico che fisico per il caso di bisogno;
8) i coniugi prestano reciprocamente il loro consenso al rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio per entrambe le figlie;
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva esprimendo parere contrario all'accoglimento del ricorso.
2 Con decreto del 14/11/2024 il relatore rilevava d'ufficio che le parti non avevano previsto l'assegno di mantenimento per le figlie minori a carico della madre, genitore non collocatario.
All'udienza cartolare del 04.02.2025, con note di trattazione scritta, le parti si riportavano all'atto introduttivo senza alcuna modifica o chiarimento.
Gli accordi per come formulati non possono essere omologati.
In via preliminare, va rilevato che, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. vi è l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di mantenere, istruire, educare i figli in proporzione alle loro sostanze.
In egual modo vi è in capo ai figli il diritto ad essere mantenuti, educati istruiti e assistiti moralmente dai genitori, ex art. 315 comma 1 c.c.
Nel caso de quo, poiché le figlie convivono con il padre, quest'ultimo provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre nulla è stato posto a carico della madre, non collocatario.
Il diritto del figlio ad essere mantenuto da entrambi i genitori è un diritto cd. indisponibile, ossia non può essere oggetto di rinuncia né da parte del figlio medesimo, né da parte del genitore che nell'interesse di quest'ultimo lo riceve (Cass. n. 32529/2018).
Ed ancora, la prevalente collocazione dele figlie presso uno dei due genitori comporta il sostenere di oneri e costi aggiuntivi, trovando così giustificazione la determinazione di un contributo di mantenimento a carico del genitore non collocatario.
Applicando, pertanto, i principi suindicati, nessuna delle parti ha rispettato i dettati normativi, tali da permettere al Collegio di accogliere il proprio ricorso.
Va rilevato che, nonostante il rilievo del PM ed il rilievo sollevato dal giudice relatore, le parti non hanno offerto alcuna spiegazione dell'assenza dell'obbligo di mantenimento a carico della madre.
In assenza di ogni allegazione non è possibile ritenere l'accordo conforme all'interesse delle figlie minori.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario, alla luce dei rilievi prima sviluppati.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
provvede:
• non omologa le condizioni di cui al ricorso;
• nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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