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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente est. dott. Francesco Notaro Consigliere dott. Marina Regina Elefante Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2001 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 534/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 2 marzo 2020, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Costagliola di Fiore, presso il cui studio in Piano di Sorrento (NA) alla Via
Bagnulo n. 36 elettivamente domicilia appellante
E
( , rappresentato e difeso, giusta procura agli Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Silvia De Angelis, presso il cui studio in Sant'Agnello (NA) al Corso Italia n. 40 elettivamente domicilia appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 19 maggio 2017 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi a e Parte_1 all'INPS Via De Gasperi n. 55, Castellammare di Stabia e Controparte_2 Controparte_3
Via Università n. 1 per il recupero della somma di € 7.843,96, dovuta in virtù della CP_4 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 3821/2016 del in favore di Controparte_1
Nell'ambito della procedura esecutiva distinta con il n. 1146/2017 la debitrice, Parte_1 proponeva opposizione ex art.615, secondo comma, c.p.c. e con essa istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. che il G.E. rigettava, giusta ordinanza pronunciata in data
27.9.2017, fissando il termine per formalizzare l'opposizione di 60 giorni dinanzi al giudice ordinario da detta data.
Quindi, il G.E. emetteva ordinanza di assegnazione, in data 8 novembre 2017, comunicata in data
20 novembre 2017, con la quale assegnava in pagamento: “salvo esazione, al creditore procedente
– 1/5 della somma mensilmente dovuta dal debitore esecutato a titolo di pensione Controparte_1 calcolata tenendo presente il minimo vitale previsto dall'art. 545 c.p.c, così come novellato dal decreto legge
Giugno 2015 n. 83, pari ad € 672,78 e, pertanto sull'importo di euro 803,86, pari a € 160,77 e ciò all'esito delle trattenute dipendenti dai pignoramenti notificati anteriormente e fino alla concorrenza del credito come sopra riconosciuto e delle spese liquidate, oltre al rimborso delle spese, IVA e CPA e le eventuali spese di registrazione del presente provvedimento, nonché gli interessi legali sulla sorta capitale successivi al precede.
Assegna altresì le some di € 570,00 (pari a €1140,00 al 50%) nonché € 547,76 bloccate sul conto corrente della ciò a totale soddisfazione del credito e delle spese e competenze di esecuzione Controparte_5 così come sopra liquidate”.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi, con Parte_1 istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deducendo il superamento dei limiti stabiliti dalla legge per il pignoramento di stipendi e pensioni e la pignorabilità delle somme nella misura della metà in quanto giacenti su un conto corrente cointestato. L'opposizione veniva depositata telematicamente in data 13 dicembre 2017 pur se l'opponente assumeva di averla depositata già in data 11 dicembre 2017 (con la ricezione di tre pec), ma, rifiutata dalla cancelleria per ragioni tecniche, anche il giorno successivo, 12 dicembre
2017, perché “il sistema non ne permetteva l'inserimento nel medesimo fascicolo R.G. 1146/2017, ma doveva operarsi un nuovo deposito, con pagamento, tra l'altro, di un nuovo contributo unificato”.
All'udienza fissata per la comparizione delle Parti, si costituiva ed eccepiva Controparte_1 la tardività dell'opposizione poiché presentata oltre i termini di cui all'art 617 c.p.c..
Quindi, il giudice, con ordinanza pronunciata in data 26/9-3/10/2018, dichiarava inammissibile l'istanza cautelare e, dopo aver ritenuto che il ricorrente non avesse rispettato i termini previsti dall'art. 617 c.p.c., fissava il termine per la riassunzione del giudizio di merito “ai fini dell'approfondimento relativo all'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione”.
quindi, notificava atto di citazione “per il giudizio di merito post opposizione a Parte_1 pignoramento nelle procedure esecutive 1146/2017 e 7833/2017” concludendo onde sentir: “A) dichiarare la inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi, nei limiti sopra esposti;
B) dichiarare che la somma da attribuire al creditore procedente è pari ad euro 83,38; C) dichiarare inefficace il pignoramento sul conto corrente e/o determinare le basi di calcolo in base al quale l'eventuale somma dovrebbe essere assegnata;
D) in via del tutto subordinata, rideterminare la cifra del credito in assegnazione e determinare il periodo di detrazione della somma da parte dell'INPS a favore del creditore;
E) in caso di accoglimento delle suddette istanze, determinare che le somme già versate al creditore procedente vengano immediatamente restituite, e/o in base alla rideterminazione della somma pignorabile calcolare le somme già versate nel periodo;
- condannare il creditore procedente alle spese ed onorari del presente giudizio, da Controparte_1 attribuirsi alla suddetta procuratrice, che si dichiara antistataria.”.
Costituitosi concludeva per l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, CP_1 CP_1 per la sua infondatezza nel merito, richiamando quanto sostenuto dal giudice con l'ordinanza pronunciata in data 26/9-3/10/2018.
Il giudice di prime cure, in particolare, ripercorso nei seguenti termini l'iter della procedura esecutiva: “Nell'ambito della procedura esecutiva intrapresa da nei confronti di Controparte_1 instaurata con atto di pignoramento presso terzi definito con assegnazione somme avente RG. Parte_1
Co Es. n.1146/2017, la proponeva opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione. Il Parte_1 rigettava l'istanza di sospensione concedendo termine di giorni 60 dalla data del 27-09-2017 per la formalizzazione dell'opposizione. Con riserva sciolta fuori udienza l'08-11-17 il GE assegnava le somme al creditore Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi con istanza di sospensione Controparte_1 dell'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio RG. Es. 1146/2017 avente rg. N. 7833/2017 la Pt_1 proponeva istanza cautelare al giudice dell'esecuzione competente. Il GE a tanto autorizzato, con riserva sciolta fuori udienza il 26-09-2018 dichiarava inammissibile l'istanza cautelare sollevata”, così decideva:
“Nel merito la domanda di opposizione all'esecuzione va dichiara inammissibile poiché presentata oltre il termine di giorni 60 con decorrenza dal 27.9.2017 e con scadenza il 26-11-2017. Dagli atti prodotti nel corso del giudizio si evince che il deposito del presente giudizio in opposizione viene effettuato l'11-12-17, mentre il termine finale era quello del 26 novembre 2017. Pertanto da un calcolo matematico si evince la tardività della spiegata opposizione”. Di poi, esaminava anche il merito dell'opposizione ritenendolo infondato.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2020, Parte_1 proponeva appello per i seguenti motivi: errore e violazione di legge nella dichiarata inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.; violazione di legge nella parte in cui non era stata rilevata l'inefficacia del pignoramento “poiché oltrepassa i limiti stabiliti dalla legge per il pignoramento di stipendi e pensioni”; difetto di motivazione e di calcolo “sulle somme assegnate sul conto corrente” deducendo che “Nell'ordinanza vengono assegnati € 570,00 e poi € 547,76, senza che venga fornita spiegazione del come sono state determinate tali somme e per quale ragione”; mancata determinazione del periodo per il quale l'INPS avrebbe dovuto effettuare la detrazione dalle somme dalla pensione. Concludeva, pertanto, per la riforma e/o l'annullamento della sentenza impugnata, chiedendo “− in via principale, dichiarare nulla/inesistente la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara il giudizio di merito inammissibile per il mancato rispetto dei termini stabiliti dal G.Es.
Dott.ssa nell'ambito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi individuato con il n. R.G. Per_1 7833/2017; − dichiarare nulla/inesistente la sentenza di primo grado in toto poiché statuente su termini non riconducibili al giudizio in questione;
− nel merito: − determinare la somma da sottoporre a pignoramento;
− determinare che l'importo da sottoporre a pignoramento è unicamente la somma di euro 47,90, o, al massimo la somma di euro 80,38; − dichiarare inefficace il pignoramento per la doppia richiesta di pignoramento della pensione all'Ente erogatore e alla banca − determinare, sulla base della giacenza effettiva, Controparte_3 alla data del pignoramento, e della cointestazione del suddetto conto corrente, la somma, ove mai vi fosse, da sottoporre a vincolo;
− in caso di accoglimento delle suddette istanze, determinare che le somme già versate al creditore procedente vengano immediatamente restituite, e/o in base alla rideterminazione della somma pignorabile calcolare le somme già versate nel periodo;
−- condannare il creditore procedente CP_1 alle spese ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi alla suddetta procuratrice, che si dichiara
[...] antistataria.”.
Radicato il contraddittorio, si costituiva eccependo l'infondatezza del Controparte_1 gravame e reiterando le difese già spiegate in primo grado. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
di seguito, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n.
420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
All'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello appare inammissibile.
Il giudice di prime cure ha qualificato l'opposizione proposta come opposizione all'esecuzione in riassunzione di quella avanzata dinanzi al G.E. che rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., giusta ordinanza pronunciata in data 27.9.2017, fissando da detta data il termine di 60 giorni per formalizzare l'opposizione ex art.. 615, secondo comma, c.p.c. dinanzi al giudice ordinario. E in tali termini ha ritenuto che l'”opposizione all'esecuzione va dichiara inammissibile poiché presentata oltre il termine di giorni 60 con decorrenza dal 27.9.2017 e con scadenza il
26-11-2017” laddove “Dagli atti prodotti nel corso del giudizio si evince che il deposito del presente giudizio in opposizione viene effettuato l'11-12-17, mentre il termine finale era quello del 26 novembre 2017” in tal senso assumendo come correttamente effettuata l'iscrizione della causa a ruolo entro detta data dell'11.12.2017.
Ebbene, a fronte di dette argomentazioni, le ragioni di dissenso contenute nell'atto di appello in esame appaiono inammissibili perchè sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alla soluzione accolta dal primo giudice perché non “dialogano” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Invero, l'appellante dopo aver ripercorso l'iter della procedura esecutiva fin dalla proposizione dinanzi al G.E. dell'opposizione con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., ha introdotto il primo motivo di gravame nei seguenti termini: “
1. Rispetto dei termini dell'art. 617 c.p.c.
La sentenza impugnata è erronea, ingiusta e insufficiente nella motivazione nella parte in cui statuisce che non vi sarebbe rispetto dei termini stabiliti per l'opposizione ex. Art. 617 c.p.c., oltre ad essere
“confusionaria” poiché non si comprende quali “termini” abbia adoperato il Giudice di prime cure per sostenere l'inammissibilità e la tardività dell'azione” laddove, invece, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto proposta oltre il termine di giorni 60 con decorrenza dal 27.9.2017 e con scadenza il 26-11-2017, evidentemente, non potendosi riferire se non all'ordinanza appena richiamata del G.E. del 27.6.2017 con cui, respinta l'istanza di sospensione ex art.624 c.p.c., era stato concesso il termine dalla relativa pronuncia per la riassunzione del relativo giudizio di merito.
Peraltro, il motivo di gravame in esame appare, vieppiù, inammissibile laddove con esso l'appellante ripercorre le ragioni dedotte con l'opposizione ex art.617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme e volte ad affermare la corretta iscrizione della causa a ruolo fin dall'11.12.2017 a fronte del rifiuto della Cancelleria, nonostante il giudice di prime cure nella sentenza impugnata abbia appunto ritenuto valida la costituzione in giudizio avvenuta in detta data.
Ebbene, un siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, a un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida: anzi una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l'altra parte sarebbe posta nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori – i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. 12140/06; Cass. 21816/06).
I rimanenti motivi di gravame inerenti le ragioni della decisione impugnata in ordine al merito della controversia, nonostante la dichiarata inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, rimangono assorbiti posto che allorché il giudice di prime cure, dopo aver rilevato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, così privandosi della "potestas iudicandi", ne ha comunque esaminato il merito, queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali e non hanno influito sul dispositivo della decisione, la cui "ratio decidendi" è, invece, rappresentata dalla decisione in rito.
L'appello sconta, anche sotto altro profilo, il vizio dell'inammissibilità.
Ed, invero, laddove con l'“atto di citazione per il giudizio di merito post opposizione a pignoramento nelle procedure esecutive 1146/2017 e 7833/2017” l'odierna appellante abbia inteso riassumere il giudizio di opposizione agli esecutivi ex art.617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione dell'8 novembre
2017 e comunicata in data 20 novembre 2017, giusta ordinanza pronunciata dal Giudice in data
26/9-3/10/2018 ai sensi dell'art.618 c.p.c., o ancora averlo inteso introdotto ex novo allora il presente gravame deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello atteso che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è definito con sentenza non appellabile, ma, impugnabile unicamente con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 29763 del 12/10/2022).
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate (di modesto rilievo e non riguardanti il merito della controversia) e dell'opera prestata sì da giustificare l'applicazione dei minimi tariffari.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza n. 534/2020 del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, pubblicata in data 2 marzo 2020, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che si liquidano per il presente grado di giudizio in complessivi € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore