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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2154/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Virgilio n.12, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Ciberti (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Tradate (VA), C.so Bernacchi n. 120/A, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede in Roma, Via Arenula n.70, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, Distretto di Milano, Via Freguglia n. 1, 20122 Milano, dichiarato contumace in data 1.4.2025
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, contrariis reiectis, così giudicare:
1) in via preliminare, anche inaudita altera parte: sospendere l'efficacia del decreto opposto, emesso dal Tribunale di Varese in revoca del patrocinio a spese dello Stato nei confronti della SI.
[...]
nel proc. n. 3618/2016 RG, sussistendone i presupposti, e per l'effetto confermare Pt_1
l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato;
2) in via principale: in riforma e/o modifica del decreto opposto, accertare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 76 TUSG in capo all'odierna opponente, confermare la delibera di ammissione del COA di Varese emessa in data 22.11.2017 ed altresì confermare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore della SI.ra nel proc. n. 3618/2016 RG per tutti i motivi sopra esposti;
Pt_1
3) in via istruttoria: riservato ogni ulteriore mezzo istruttorio, consentire ogni e più ampia produzione documentale ai fini della valutazione dei requisiti di reddito in capo alla ricorrente per la conservazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonché ammettersi prove per testi sulle circostanze che si andranno a capitolare ove la linea difensiva del convenuto lo renda necessario, indicandosi sin d'ora come testi: SI.ra , Via Giusti 13, Castiglione Olona (VA), Testimone_1
SI.na , Via Virgilio 12, EG ER (VA), SI.ra , C.so Controparte_3 Testimone_2
Isonzo 127, Seveso (MB) con riserva di altri indicarne;
5) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 15.10.2024, la RA spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Varese in data 19.9.2024 e notificato alla ricorrente in data 27.9.2024.
Con decreto del 21.11.2024, il Presidente del Tribunale assegnava la causa per la trattazione al presente Giudice, il quale, con successivo decreto del 29.11.2024, fissava l'udienza di comparizione delle parti e disponeva la notifica del ricorso alla parte convenuta.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.1.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c..
All'udienza del 1.4.2025, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica nei confronti di parte resistente, dichiarava la contumacia del e, fatte precisare le conclusioni, Controparte_1 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281, comma 3, sexies c.p.c..
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si dirà.
In via preliminare si rappresenta come, nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha depositato documenti definiti come “sopravvenuti rispetto all'instaurazione della causa”, chiedendone l'inserimento nel fascicolo telematico.
Orbene, tale richiesta, per quanto attenga a documentazione effettivamente sopravvenuta, non può essere accolta stante la riferibilità di tali documenti al periodo compreso tra il 2024 e il 2025 e quindi successivi al periodo di riferimento su cui si è basata la decisione oggi impugnata (i.e. dal 2016 al
2021).
Ciò posto, nel merito, va osservato come, in data 6.10.2017, la RA depositava Parte_1 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'odierna ricorrente veniva ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di Varese in data 22.11.2017, con riferimento al giudizio instaurato avanti il Tribunale di Varese (RG 3618/2016) avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esaurito il procedimento, in data 15.12.2021, il difensore dell'odierna esponente chiedeva al
Tribunale di Varese la liquidazione delle competenze. Con decreto in data 25.5.2022, il Tribunale di Varese onerava l'istante di produrre documentazione integrativa nonché di fornire i necessari chiarimenti in merito alla circostanza, emessa nel corso del giudizio, relativa alla “stabile convivenza della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con altro uomo (i.e. OR - dal quale ha avuto due figli”. Controparte_4
Con nota del 28.7.2022 veniva dato seguito al deposito integrativo richiesto dal Tribunale. In particolare, la RA depositava una dichiarazione nella quale ribadiva che la convivenza di Pt_1 cui sopra non presentava i caratteri di stabilità e costanza e rendeva noto di non essere in grado di quantificare i redditi dell'allora compagno.
A seguito di ciò, il Tribunale di Varese revocava l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato in favore di ritenendo inattendibili le dichiarazioni dalla stessa rese in ordine al Parte_1 carattere discontinuo di tale convivenza nonché all'impossibilità di venire a conoscenza dei redditi del convivente.
Con il proprio ricorso, la RA lamenta come il provvedimento di revoca opposto sia stato Pt_1 emanato sulla base di una valutazione errata degli atti e dei documenti di causa, i quali dimostrerebbero che il OR non ha mai convissuto con l'odierna ricorrente. A fondamento CP_4 della propria pretesa la RA ha prodotto un certificato di stato di famiglia alla data del Pt_1
28.7.2020 nonché un certificato di stato di famiglia storico riferibile al periodo decorrente dal
31.12.2020. Ha, altresì, prodotto documentazione reddituale e patrimoniale riferibile al periodo decorrente dal 15.10.2018.
Orbene, tale documentazione non sufficiente ad escludere l'esistenza di una stabile convivenza tra l'odierna ricorrente e il OR . CP_4
In primis, il certificato di famiglia, che si riferisce al periodo successivo a dicembre 2020, non prova che nel periodo antecedente, ovvero quello della durata del giudizio nel quale devono sussistere i presupposti per beneficiare del gratuito patrocinio, non sussistesse alcun rapporto di convivenza i tra la RA e il OR . A tal proposito, preme evidenziare come il periodo di riferimento Pt_1 CP_4 va da settembre 2016, data di instaurazione del giudizio, a settembre 2021 data di emanazione della relativa sentenza.
Inoltre, in considerazione del fatto che la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche (cfr., ex multis, Cass. Pen. n. 37207/2022, Cass. Pen. n. 36559/2021). Medesimo principio vale anche con riferimento a quanto contenuto nella documentazione reddituale e patrimoniale prodotta dalla ricorrente. Inoltre, il rapporto di convivenza prescinde dalla fisica coabitazione, con la conseguenza che si rende necessario provare la cessazione del rapporto affettivo prima o durante il periodo di riferimento e la non comunanza di interessi, al di là della fisica coabitazione (cfr. Cass. Civ. n. 18134/2023).
Infine, la circostanza richiamata dalla stessa ricorrente secondo cui “la relazione è Parte_2 indubbiamente durata alcuni anni e da essa sono nati due bambini” conferma la sussistenza di un rapporto affettivo nel periodo di riferimento nonché una perdurante comunanza di interessi tra i due soggetti, senza che sia stata fornita una specifica prova contraria.
Ne consegue che la ricorrente, nemmeno in questa sede, come di fatto verificatosi nella precedente, ha fornito elementi sufficienti a provare l'effettiva insussistenza del rapporto di convivenza.
Quanto sopra risulta, quindi, sufficiente ad avvalorare il percorso logico-giuridico svolto dal
Tribunale nel provvedimento oggi opposto.
Pertanto va rigettato il presente ricorso e confermata la revoca della provvisoria ammissione disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, così come disposta con decreto del Tribunale di Varese del
19.9.2024.
Nulla sulle spese di lite stante il rigetto del ricorso e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2154/2024 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- rigetta il ricorso presentato da e conferma il decreto di revoca dell'ammissione Parte_1 provvisoria al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Varese in data 19.9.2024.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Varese, 14.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2154/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
Virgilio n.12, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Ciberti (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Tradate (VA), C.so Bernacchi n. 120/A, giusta procura alle liti allegata al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 sede in Roma, Via Arenula n.70, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, Distretto di Milano, Via Freguglia n. 1, 20122 Milano, dichiarato contumace in data 1.4.2025
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale, in accoglimento della presente opposizione, contrariis reiectis, così giudicare:
1) in via preliminare, anche inaudita altera parte: sospendere l'efficacia del decreto opposto, emesso dal Tribunale di Varese in revoca del patrocinio a spese dello Stato nei confronti della SI.
[...]
nel proc. n. 3618/2016 RG, sussistendone i presupposti, e per l'effetto confermare Pt_1
l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato;
2) in via principale: in riforma e/o modifica del decreto opposto, accertare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 76 TUSG in capo all'odierna opponente, confermare la delibera di ammissione del COA di Varese emessa in data 22.11.2017 ed altresì confermare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato in favore della SI.ra nel proc. n. 3618/2016 RG per tutti i motivi sopra esposti;
Pt_1
3) in via istruttoria: riservato ogni ulteriore mezzo istruttorio, consentire ogni e più ampia produzione documentale ai fini della valutazione dei requisiti di reddito in capo alla ricorrente per la conservazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonché ammettersi prove per testi sulle circostanze che si andranno a capitolare ove la linea difensiva del convenuto lo renda necessario, indicandosi sin d'ora come testi: SI.ra , Via Giusti 13, Castiglione Olona (VA), Testimone_1
SI.na , Via Virgilio 12, EG ER (VA), SI.ra , C.so Controparte_3 Testimone_2
Isonzo 127, Seveso (MB) con riserva di altri indicarne;
5) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 15.10.2024, la RA spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Varese in data 19.9.2024 e notificato alla ricorrente in data 27.9.2024.
Con decreto del 21.11.2024, il Presidente del Tribunale assegnava la causa per la trattazione al presente Giudice, il quale, con successivo decreto del 29.11.2024, fissava l'udienza di comparizione delle parti e disponeva la notifica del ricorso alla parte convenuta.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.1.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies
c.p.c..
All'udienza del 1.4.2025, il Giudice, dato atto della regolarità della notifica nei confronti di parte resistente, dichiarava la contumacia del e, fatte precisare le conclusioni, Controparte_1 tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281, comma 3, sexies c.p.c..
Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si dirà.
In via preliminare si rappresenta come, nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha depositato documenti definiti come “sopravvenuti rispetto all'instaurazione della causa”, chiedendone l'inserimento nel fascicolo telematico.
Orbene, tale richiesta, per quanto attenga a documentazione effettivamente sopravvenuta, non può essere accolta stante la riferibilità di tali documenti al periodo compreso tra il 2024 e il 2025 e quindi successivi al periodo di riferimento su cui si è basata la decisione oggi impugnata (i.e. dal 2016 al
2021).
Ciò posto, nel merito, va osservato come, in data 6.10.2017, la RA depositava Parte_1 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'odierna ricorrente veniva ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento dell'Ordine degli Avvocati di Varese in data 22.11.2017, con riferimento al giudizio instaurato avanti il Tribunale di Varese (RG 3618/2016) avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esaurito il procedimento, in data 15.12.2021, il difensore dell'odierna esponente chiedeva al
Tribunale di Varese la liquidazione delle competenze. Con decreto in data 25.5.2022, il Tribunale di Varese onerava l'istante di produrre documentazione integrativa nonché di fornire i necessari chiarimenti in merito alla circostanza, emessa nel corso del giudizio, relativa alla “stabile convivenza della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con altro uomo (i.e. OR - dal quale ha avuto due figli”. Controparte_4
Con nota del 28.7.2022 veniva dato seguito al deposito integrativo richiesto dal Tribunale. In particolare, la RA depositava una dichiarazione nella quale ribadiva che la convivenza di Pt_1 cui sopra non presentava i caratteri di stabilità e costanza e rendeva noto di non essere in grado di quantificare i redditi dell'allora compagno.
A seguito di ciò, il Tribunale di Varese revocava l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato in favore di ritenendo inattendibili le dichiarazioni dalla stessa rese in ordine al Parte_1 carattere discontinuo di tale convivenza nonché all'impossibilità di venire a conoscenza dei redditi del convivente.
Con il proprio ricorso, la RA lamenta come il provvedimento di revoca opposto sia stato Pt_1 emanato sulla base di una valutazione errata degli atti e dei documenti di causa, i quali dimostrerebbero che il OR non ha mai convissuto con l'odierna ricorrente. A fondamento CP_4 della propria pretesa la RA ha prodotto un certificato di stato di famiglia alla data del Pt_1
28.7.2020 nonché un certificato di stato di famiglia storico riferibile al periodo decorrente dal
31.12.2020. Ha, altresì, prodotto documentazione reddituale e patrimoniale riferibile al periodo decorrente dal 15.10.2018.
Orbene, tale documentazione non sufficiente ad escludere l'esistenza di una stabile convivenza tra l'odierna ricorrente e il OR . CP_4
In primis, il certificato di famiglia, che si riferisce al periodo successivo a dicembre 2020, non prova che nel periodo antecedente, ovvero quello della durata del giudizio nel quale devono sussistere i presupposti per beneficiare del gratuito patrocinio, non sussistesse alcun rapporto di convivenza i tra la RA e il OR . A tal proposito, preme evidenziare come il periodo di riferimento Pt_1 CP_4 va da settembre 2016, data di instaurazione del giudizio, a settembre 2021 data di emanazione della relativa sentenza.
Inoltre, in considerazione del fatto che la convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole risultanze anagrafiche (cfr., ex multis, Cass. Pen. n. 37207/2022, Cass. Pen. n. 36559/2021). Medesimo principio vale anche con riferimento a quanto contenuto nella documentazione reddituale e patrimoniale prodotta dalla ricorrente. Inoltre, il rapporto di convivenza prescinde dalla fisica coabitazione, con la conseguenza che si rende necessario provare la cessazione del rapporto affettivo prima o durante il periodo di riferimento e la non comunanza di interessi, al di là della fisica coabitazione (cfr. Cass. Civ. n. 18134/2023).
Infine, la circostanza richiamata dalla stessa ricorrente secondo cui “la relazione è Parte_2 indubbiamente durata alcuni anni e da essa sono nati due bambini” conferma la sussistenza di un rapporto affettivo nel periodo di riferimento nonché una perdurante comunanza di interessi tra i due soggetti, senza che sia stata fornita una specifica prova contraria.
Ne consegue che la ricorrente, nemmeno in questa sede, come di fatto verificatosi nella precedente, ha fornito elementi sufficienti a provare l'effettiva insussistenza del rapporto di convivenza.
Quanto sopra risulta, quindi, sufficiente ad avvalorare il percorso logico-giuridico svolto dal
Tribunale nel provvedimento oggi opposto.
Pertanto va rigettato il presente ricorso e confermata la revoca della provvisoria ammissione disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, così come disposta con decreto del Tribunale di Varese del
19.9.2024.
Nulla sulle spese di lite stante il rigetto del ricorso e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2154/2024 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- rigetta il ricorso presentato da e conferma il decreto di revoca dell'ammissione Parte_1 provvisoria al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Varese in data 19.9.2024.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Varese, 14.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra