Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Norma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Carli Ballola, con domicilio digitale ex lege;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione opere edilizie con ripristino dello stato dei luoghi n.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Norma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. LI RI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I fatti di causa sono i seguenti.
Il ricorrente ha ottenuto, in data -OMISSIS-, dal Comune di Norma la concessione in sanatoria n. -OMISSIS- per l’ampiamento dell’immobile descritto in ricorso sito nel medesimo comune in -OMISSIS-, distinto in catasto come in atti, giusta istanza di condono presentata ai sensi della L. 236/03 e L.R. 12/04 in data 9 dicembre 2004.
In data -OMISSIS-, l’istante ha presentato, sempre con riguardo allo stesso immobile, la D.I.A. per la sostituzione copertura tetto e opere interne, descrivendo i lavori che avrebbe realizzato e affermando che le opere non avrebbero comportato modifiche di superfici, volumi e destinazioni d’uso.
In data -OMISSIS-, il ricorrente ha presentato poi una variante non sostanziale alla citata DIA per lo spostamento del manufatto senza aumento di superfici e volumi. Mentre, in data -OMISSIS-, l’istante ha presentato un’altra DIA per realizzare gli interventi pure indicati in atti.
In data -OMISSIS-, è tuttavia accaduto che, nel corso di un sopralluogo eseguito in loco dal Corpo Forestale dello Stato unitamente Polizia Locale del Comune di Norma, sia stata accertata la seguente violazione edilizia: - “chiusura con parete frontale di larghezza mt. 5,70 e altezza variabile da mt. 3,60 a mt. 3,90 della superficie ante operam destinata a contenere il forno di verniciatura dell’attività artigianale di carrozzeria, con conseguente realizzazione al suo interno di n. 4 vani, della superfice di mq. 30”. Gli accertatori hanno appurato che i lavori erano stati realizzati in difformità della DIA prot. -OMISSIS-”; - mutamento destinazione d’uso del fabbricato edilizio destinato da magazzino a servizio dell’attività artigianale di officina a residenziale.
In data -OMISSIS-, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Locale, che avevano effettuato il succitato sopralluogo, hanno inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina la comunicazione della notizia di reato unitamente alla annotazione di P.G. ai sensi dell’art. 357 c.p.p.
Con ordinanza del -OMISSIS-, il competente ufficio comunale ha ingiunto la demolizione delle opere e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi per realizzazione di opere abusive in assenza del titolo abilitativo.
2. L’esponente ha impugnato il citato provvedimento, contestandone la legittimità in ragione di articolati motivi di diritto e chiedendone il rigetto.
In particolare, il deducente ha censurato l’atto impugnato, sostenendo che: - con il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA il titolo edilizio sarebbe divenuto definitivo; - con il decorso del termine di trenta giorni per l’esercizio dei poteri inibitori l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare provvedimenti in autotutela e non già emettere l’ordinanza di demolizione; - l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione.
Si è costituito il Comune di Norma, contestando il gravame a mezzo di ampie deduzioni difensive. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 30 settembre 2025.
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Sotto il primo profilo, si osserva che dagli atti è risultato che le opere realizzate dal ricorrente (oggetto dell’ordinanza di demolizione) non trovano riscontro nei lavori dichiarati né nella DIA del -OMISSIS-, né nella successiva variante del -OMISSIS- e tanto meno nell’ultima DIA del -OMISSIS-. Invero l’istante ha realizzato manufatti completamente diversi da quelli assentiti dal Comune di Norma, come risulta chiaramente dall’istruttoria svolta. Si aggiunga che gli interventi realizzati dal ricorrente contrastano sia con la destinazione del Piano Urbanistico Comunale Generale (area boscata) sia con il vincolo cimiteriale della zona.
In modo del tutto corretto, dunque, il comune ha riscontrato che le opere realizzate dal ricorrente sono prive di titolo edilizio o comunque completamente difformi dalle DIA del -OMISSIS- e del -OMISSIS- e le ha sanzionate con la gravata ingiunzione.
Si aggiunga che il dedotto consolidamento del titolo edilizio (DIA) attiene esclusivamente ai lavori ivi indicati, non certo per le opere realizzate in totale difformità rispetto esso.
E’ pacifico in giurisprudenza che il decorso del termine di trenta giorni non inibisce all’Amministrazione l’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività edilizia e l’esercizio di un’attività di secondo grado, che si estrinsechi, in caso di assenza di titolo edilizio, in provvedimenti inibitori. Inoltre è assunto pacifico che, in caso di abuso edilizio, il mero decorso del tempo e la mancanza di una precedente contestazione non possono da soli radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'abuso edilizio. In questo senso non occorre tener conto delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo al destinatario dell'ordine di demolizione.
Infatti, l'ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi costituisce esercizio di attività vincolata a fronte della realizzazione di opera in assenza di titolo edilizio per la quale essa è prevista, nemmeno richiedendosi una motivazione particolarmente diffusa se non la descrizione delle opere abusive e la violazione della normativa di riferimento, essendo l’interesse pubblico al ripristino in re ipsa.
Sotto altro profilo, osserva il Collegio che non è applicabile, come sostiene l’istante, l’invocato art. 23, comma 6, del DPR 380/2001, bensì l’art. 31 del detto Testo Unico. Nel caso di specie, è stata accertata la presenza di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con varianti essenziali ex art 31 del DPR 380/2001, per i quali è espressamente previsto l’ordine di demolizione e ripristino. Vale ribadire che le DIA costituiscono un valido titolo edilizio ma unicamente per le opere ivi indicate.
Da ultimo, devono essere disattese le deduzioni di eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione. Giova richiamare la costante giurisprudenza secondo cui il provvedimento di demolizione, in quanto atto a carattere vincolato, deve ritenersi sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera. Invero, l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva. In altri termini, l'ordinanza di demolizione non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l'adozione. L’obbligo della motivazione deve intendersi assolto con l'indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell'esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l'applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste.
Dal punto di vista procedurale, inoltre, deve ricordarsi che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso dell'inizio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate, nonché sul carattere non assentito delle medesime. In particolare, nel caso di un ordine di demolizione di opere edilizie abusive non occorre la comunicazione di avvio del relativo procedimento, stante la natura vincolata dello stesso e del provvedimento conclusivo, in relazione alla specifica disciplina di legge, la cui applicazione non comporta valutazioni discrezionali, ma si risolve in meri accertamenti tecnici; applicandosi in ogni caso il disposto di cui all’articolo 21 octies, comma 2, della legge 241/90.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere respinto perché infondato. Sussistono tuttavia le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA SA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LI RI IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI RI IA | CA SA |
IL SEGRETARIO