Art. 284.
(Internamento).
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, puo' disporre l'internamento dei sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attivita' dannosa per lo Stato.
(Internamento).
Il Ministro dell'interno, con suo decreto, puo' disporre l'internamento dei sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attivita' dannosa per lo Stato.