CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/07/2024, n. 29222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29222 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LV CI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2024 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/10/2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a CI LV la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa, di turbativa d'asta aggravata ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen. e di associazione finalizzata alla commissione di più delitti di turbativa d'asta. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29222 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 11/06/2024 Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 05/04/2024, ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'imputato, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso: nullità per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, comma 1, lettera c), e 275, comma 1, cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza impugnata è apparente laddove non si confronta con elementi nuovi, sopravvenuti al giudicato cautelare, quali le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, da cui risultano le ragioni per cui, in un limitato arco di tempo, nel gennaio/febbraio 2019, AN e GE ER si sono rivolti a lui per prendere parte alle aste, in qualità di agente immobiliare, mentre prima si servivano di altri agenti. Infatti, solo per le aste del 29/01/2019 e del febbraio 2019 è stata applicata la misura cautelare, né sono ravvisabili elementi ulteriori che facciano desumere, da un lato, una contiguità con il sodalizio criminoso, e dall'altro, il pericolo attuale e concreto di reiterazione di attività criminose della stessa specie. La motivazione, infine, è illogica in ordine all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a contenere l'esigenza cautelare di cui all'art. 275, lett. c), cod. proc pen., perché basata solamente sulla circostanza che la misura auto-custodiale consentirebbe al ricorrente di comunicare telefonicamente o telematicamente con terzi, non meglio indicati, per mezzo di un semplice cellulare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame, dopo aver dato atto dell'esistenza di un giudicato cautelare in ordine a taluni dei reati per i quali è stata applicata la misura custodiale, ha valutato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'imputato, ritenendole irrilevanti ai fini della richiesta di applicazione di una misura meno afflittiva. L'ordinanza valorizza la consolidata professionalità maturata dall'imputato nel settore delle aste immobiliari, cui partecipa per pilotare l'aggiudicazione, i contatti con ambienti criminali di notevole spessore operanti sul territorio, che rendono, da una parte, altamente probabile la reiterazione di reati 2 della stessa specie e, dall'altra, non adeguata una misura auto-custodiale. Né è stato considerato idoneo a incidere sulle esigenze cautelari H reperimento di un domicilio lontano da quello in cui si sono svolti i fatti, alla luce della possibilità di comunicare, anche telematicamente, con terzi a mezzo di un semplice cellulare. Tale motivazione non contiene alcuna illogicità e si confronta adeguatamente con le censure del ricorrente, che vengono respinte valorizzando il materiale probatorio in atti e, in particolare, le modalità della condotta tenuta in occasione del reato, che può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto (Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258070). Né rileva che le condotte a lui ascritte siano risalenti al 2019, in quanto l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati Marsida, Rv. 285217). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/06/2024
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/10/2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a CI LV la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa, di turbativa d'asta aggravata ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen. e di associazione finalizzata alla commissione di più delitti di turbativa d'asta. Penale Sent. Sez. 6 Num. 29222 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 11/06/2024 Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 05/04/2024, ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'imputato, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso: nullità per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, comma 1, lettera c), e 275, comma 1, cod. proc. pen. La motivazione dell'ordinanza impugnata è apparente laddove non si confronta con elementi nuovi, sopravvenuti al giudicato cautelare, quali le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, da cui risultano le ragioni per cui, in un limitato arco di tempo, nel gennaio/febbraio 2019, AN e GE ER si sono rivolti a lui per prendere parte alle aste, in qualità di agente immobiliare, mentre prima si servivano di altri agenti. Infatti, solo per le aste del 29/01/2019 e del febbraio 2019 è stata applicata la misura cautelare, né sono ravvisabili elementi ulteriori che facciano desumere, da un lato, una contiguità con il sodalizio criminoso, e dall'altro, il pericolo attuale e concreto di reiterazione di attività criminose della stessa specie. La motivazione, infine, è illogica in ordine all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a contenere l'esigenza cautelare di cui all'art. 275, lett. c), cod. proc pen., perché basata solamente sulla circostanza che la misura auto-custodiale consentirebbe al ricorrente di comunicare telefonicamente o telematicamente con terzi, non meglio indicati, per mezzo di un semplice cellulare. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame, dopo aver dato atto dell'esistenza di un giudicato cautelare in ordine a taluni dei reati per i quali è stata applicata la misura custodiale, ha valutato le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall'imputato, ritenendole irrilevanti ai fini della richiesta di applicazione di una misura meno afflittiva. L'ordinanza valorizza la consolidata professionalità maturata dall'imputato nel settore delle aste immobiliari, cui partecipa per pilotare l'aggiudicazione, i contatti con ambienti criminali di notevole spessore operanti sul territorio, che rendono, da una parte, altamente probabile la reiterazione di reati 2 della stessa specie e, dall'altra, non adeguata una misura auto-custodiale. Né è stato considerato idoneo a incidere sulle esigenze cautelari H reperimento di un domicilio lontano da quello in cui si sono svolti i fatti, alla luce della possibilità di comunicare, anche telematicamente, con terzi a mezzo di un semplice cellulare. Tale motivazione non contiene alcuna illogicità e si confronta adeguatamente con le censure del ricorrente, che vengono respinte valorizzando il materiale probatorio in atti e, in particolare, le modalità della condotta tenuta in occasione del reato, che può essere presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto (Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258070). Né rileva che le condotte a lui ascritte siano risalenti al 2019, in quanto l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati Marsida, Rv. 285217). 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 11/06/2024