Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 5000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5000 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 19391/2021e ed avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4824/2021 del
16/06/2021 emesso per il mancato pagamento di forniture di gas e vertente tra
l'Avv. , rappresentata e difesa da se Parte_1 medesima
Attrice Opponente
e
(P.IVA ) (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
giusta variazione di Controparte_2 denominazione sociale a far data dal giorno 7 marzo 2022), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (già Controparte_3 giusta atto di variazione di denominazione sociale Controparte_4 dell'1 giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021) con sede legale in Roma, via Adolfo Ravà n. 75, giusta procura conferitale con atto di conferimento di procura a rogito del Notaio Per_1
di Milano del giorno 11 luglio 2018, Repertorio n.
[...]
53036/19490, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Luigi
Coluccino
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
a) inammissibilità e nullità della CTU;
b)in subordine e sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della CTU o di non aderire alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio circa l'asserito (parziale) credito
Cont vantato da di Euro 1.118,43;
c) nella denegata e non creduta ipotesi che la CTU fosse ritenuta ammissibile e/o attendibile, tenere conto solo di quanto accertato dal CTU circa la fatture n. 1430419736 dell'importo di Euro
1.121,56 e la fattura n.1645006844 dell'importo di Euro 1.915,39 le quali riportano entrambe consumi di gas per intero antecedenti al 22.09.2015; dichiarare l'assoluta mancanza di prova, ex art. 2697 c.c., dell'asserito credito vantato dall'opposta che si contesta non solo sull'intero importo per il quale ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo ma anche sulla limitata somma di
Euro 1.118,43 calcolata dal CTU reiterando l'istanza di estromissione della fattura n. 1836347221 prodotta in questa fase dall'opposta;
d) ancora in via preliminare, si riporta a tutte le richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c. e ad ogni altro mezzo istruttorio richiesto nei termini di legge, incluse le prove testimoniali con i testi indicati nella memoria n. 2 ex art. 183, VI co. c.p.c., e sulle circostanze di cui ai capitoli a), b), c), d), e) f) e g) ed ogni altra circostanza indicata in capitoli di prova, che si abbiano qui per ripetute e trascritte, sulle quali l'Ill.mo Giudice non si è pronunciato, affinché le valuti e, ove occorra, modifichi o revochi l'ordinanza del 12.12.2023;
e) Si chiede, inoltre, che venga revocata l'ordinanza del
13.12.2023 di rimessioni in termini dell'opposta per non aver la predetta parte ottemperato, nel termine perentorio dell'11.12.2023, al deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. nonché alla nomina del proprio consulente di parte (come disposto con decreto reso in data 13.11.2023);
f) si chiede, altresì, che le somma così come liquidate per il compenso del CTU, di Euro 2.617,53 - poste solo provvisoriamente a carico dell'opposta - vengano poste definitivamente e per intero a carico di previa Controparte_1 restituzione a questa parte opponente di quanto già versato al CTU come anticipo;
g) reitera, inoltre, l'istanza affinché Controparte_1 venga condannata al risarcimento danni ex art. 96
[...]
c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, atteso il comportata sleale e in mala fede e/o colpa grave della suddetta parte, sia in fase stragiudiziale che in quella giudiziale;
il tutto, con violazione di norme in materia di correttezza contrattuale (come la buona fede esecutiva, ex art. 1375 c.c.), di nome del Codice dei Consumatori, della Legge n. 124/2017, della legge di bilancio del 2018 (L.205/217), della L. 160/2019 nonché di ogni altra norma di riferimento. Conseguentemente si chiede di ravvisare sia l'abuso del diritto, oltre che la violazione del principio del neminem laedere, essendosi parte opposta sottratta espressamente alla cooperazione con l'altra parte contrattuale
; Parte_1
h) fermo restando quanto su richiesto e non rinunciando a nessuna istanza, richiesta, eccezione, avanzata nel corso del presente giudizio, l'On.le Tribunale di Napoli Voglia, contrariis reiectis:
1) in via preliminare ed in rito, revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 4824/2021 emesso dal Tribunale di
Napoli, 12 Sezione Civile, nel proc. n. 14978/2021 r.g.a.c. per mancanza di prova del credito azionato e per assenza dell'attestato di conformità degli atti prodotti da parte opposta
; Controparte_1
2) sempre in via preliminare ed in rito revocare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo nr. 4824/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, nel proc. n. 14978/2021
r.g.a.c. per prescrizione del credito che Controparte_1 dice di vantare nei confronti di
[...] [...]
; Parte_1
3) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto totale e/o parziale delle eccezioni sollevate in via preliminare, in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare che
[...]
nulla deve a per Parte_1 Controparte_1 insussistenza del credito che la predetta società sostiene di vantare e di ogni connesso preteso diritto e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 4824/2021- Trib. di Napoli, 12 Sez.- proc. n. 14978/2021 r.g.a.c.;
4) in via ancor più gradata, rigettare le avverse richieste di parte opposta di accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria, sia per assenza di prova, sia perché Controparte_1
ha assunto un comportamento in violazione di norme di
[...] diritto e di regole imposte in materia di somministrazione gas;
5) condannare, altresì, oggi Controparte_2 CP_1
società benefit in persona del legale rappresentante-pro
[...] tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
6) porre definitivamente e per intero a carico di
[...]
il compenso liquidato al CTU, previa Controparte_1 restituzione a questa parte opponente di quanto già versato allo stesso come anticipo;
7) n ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali, come per legge.
Per la convenuta:
1) Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, rigettare la stessa e confermare il decreto ingiuntivo;
2) nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare in sede istruttoria e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. si è opposta al decreto ingiuntivo n. Parte_1
4824/2021 del 16/06/2021 con il quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 5289,53 oltre interessi e spese.
A sostegno dell'opposizione l'Avv. ha dedotto: che Parte_1 il credito azionato in via monitoria non era provato;
che i credito azionati erano prescritti;
che aveva in più occasioni richiesto la verifica del contatore tenuto conto che nel corso degli anni nessun controllo sullo stesso era stato eseguito;
che i consumi riportati nelle fatture erano incompatibili con la superficie dell'immobile al quale è fornito il gas e con l'occupazione dello stesso da parte di una sola persona;
che l'opposta ha tenuto sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale un comportamento caratterizzato dalla mala fede e/o colpa grave meritevole di condanna a risarcimento del danno.
ha resistito all'opposizione Controparte_1 sostenendo: di avere fornito prova documentale del proprio credito;
che la fattura n. 1430419736 non è stata pagata per intero ed era stata oggetto di un piano di rateizzazione parzialmente onorato dall'Avv. che aveva saldato Parte_1 unicamente n. 11 rate rispetto a quelle pattuite per un totale di euro 822,47 (1.121,56 – 822,74 = 299,09); che la fattura n.
1836347221 era stata parzialmente compensata mediante l'importo a credito presente su bollette precedentemente pagate pertanto è stato riconosciuto all'opponente un credito pari ad euro -264,83 (1.934,56 – 264,83 = 1.669,73); che aveva provato l'intestazione del contratto relativo al codice Cliente n. 250 326 072 803 attribuito all'opponente tramite l'elenco dei pagamenti effettuati;
che la prescrizione del credito era stata interrotta dalla lettera di messa in mora del 20.09.2020 e dalla notifica alla controparte del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data
25.06.2021; che la pretesa creditoria era dimostrata dalle fatture commerciali, dall'estratto conto notarile autenticato, dal piano di rateizzazione del debito maturato, dal reclamo del 24.1.2017 inviato dall'opponente; che nella specifica dei costi della fattura n. 1838947570 del 20.11.2018 è stata indicata la lettura di cessazione cosicchè ai consumi precedentemente fatturati in stima erano stati sostituiti quelli effettivi;
che aveva dato riscontro ai reclami dell'opponente(con la risposta del 25.9.2014 aveva informato l'opponente che la fattura n. 1430419736 del
29/08/2014 di € 1.121,56 “recepisce la lettura rilevata dal
Distributore il giorno 07/07/2014, pari a 4657 mc ed una stima, al
29/08/2014, pari a 4684 mc. Essa conguaglia il periodo che va dal
11/12/2008 al 05/08/2014 restituendo consumi fatturati in acconto pari a 758 smc.”); che, con riferimento al contatore, il 19.1.2015 aveva informato che “dai dati del Distributore Vi Parte_1 segnaliamo che il misuratore non è accessibile come da Delibera
229/01, inoltre, al fine di verificare il luogo di installazione dello stesso ed i tentativi di lettura, in data 12/01/2015 abbiamo inoltrato richiesta al Distributore di zona (nella fattispecie
ET , tramite servizio M02 con codice ordine CP_2
(NG21806858) il Distributore non ha ancora provveduto a fornirci riscontro, pertanto siamo in attesa di risposta.”
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
(oggi Controparte_2 Controparte_1
ha chiesto di ingiungere a di
[...] Parte_1 pagare la somma di Euro 5289,53.
ha eccepito la prescrizione del credito azionato Parte_1
e ne ha contestato il fondamento. Ciò premesso è incontestato che l'opposta ha sollecitato il pagamento delle somme dovute per i consumi rilevati a carico dell'opponente con missiva del 22.9.2020.
Non sono dimostrate richieste di pagamento trasmesse all'opponente in data antecedente il 22.9.2020.
Consegue che l'eccezione di prescrizione è fondata con riferimento alle somme richieste per consumi effettuati in data antecedente al
22.9.2015.
Per individuare i consumi in relazione ai quali è maturata la prescrizione è stata disposta una ctu affidando all'esperto di individuare, sulla base dei documenti depositati in giudizio, i periodi nei quali si sono verificati i consumi fatturati dall'opposta e di rideterminare i crediti dell'opposta escludendo quelli riferiti a consumi verificatisi in data antecedente al
22.9.2015.
All'esito delle indagini il CTU ha verificato che sono prescritti i crediti portati dalle fatture nn. 1430419736 del
29.8.2014(residuo non pagato euro 299,00) e 1645006844 del
23.12.2016(ma riferita a consumi precedenti il 22.9.2015) di euro
1915,39.
Quanto ai crediti portati dalle fatture 1821080998 del 25.5.2018,
18229477221 del 23.10.2018 e 18389447570 del 20.11.2018,
l'ausiliario ha verificato che le fatture riportano più volte gli stessi importi, che si tratta di consumi riferito al periodo
22.9.2015-31.10.2018(data di cessazione del contratto).
Esaminate le fatture, il CTU ha accertato che il credito vantato dall'opposta è pari ad euro 1118,43.
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU devono essere pienamente condivise tenuto conto che sono state basate su uno scrupoloso esame dei documenti acquisiti al giudizio e che non sono state inficiate da puntuali rilievi delle parti.
Consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato;
che va condannata al pagamento della somma di Parte_1 euro 1118,43 con interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
che le spese della ctu vanno poste carico dell'opposta in quanto non ha dato seguito alla sollecitazione che le è stata rivolta di indicare i periodi in cui si erano verificati i consumi per i quali aveva lamentato il mancato pagamento ed ha emesso fatture non corrette, condotte che hanno reso necessario l'intervento di un esperto.
Le spese del giudizio sono compensate tenuto conto che una porzione importante del credito è risultata prescritta e che la fatturazione non era corretta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4824/2021 proposta da nei Parte_1 confronti della convenuta Controparte_1 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo nr. 4824/2021;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro di euro Controparte_1
1.118,43 con interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
3) Pone a carico di le Controparte_1 spese della ctu e la condanna a rimborsare all'opponente quanto dalla stessa versato al CTU;
4) Compensa le spese del giudizio.
Napoli, 20.5.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa