Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 20/03/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Margherita Urso, viene chiamata la causa R.G. n. 2327 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e delle note conclusive, tempestivamente depositate.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura alla presenza delle parti. il Giudice
Maria Margherita Urso Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dr.ssa Maria Margherita Urso, al termine dell'udienza celebrata il giorno 20.03.2025, all'esito della Camera di Consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2327 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], Cod. Fisc.:
, difeso e rappresentato dall'Avv. Bonaventura Zizzo C.F._1
del Foro di Palermo, Cod. Fisc. , presso il cui studio, C.F._2
sito in Trabia (PA), Corso La Masa n. 65, lo stesso risulta altresì elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
E
(C.F. con sede in Trabia, Via Spalla 28, in Controparte_1 P.IVA_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
persona del Sindaco pro tempore, Sig. , C. F. Parte_2 C.F._3
, rappresentato e difeso, in ossequio alla Determinazione di Impegno
[...]
n. 915 del 27/11/2024 del Responsabile dell'Area I – Affari Generali ed
Economici-Finanziari, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Chiara Di Maria del Foro di Termini Imerese (PA), presso il cui studio in
Termini Imerese (PA), Via Mazzini n. 7, è elettivamente domiciliato ad ogni effetto di legge,
- resistente - avente oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 89 del
02/10/2024, emessa dal – Responsabile Dell'area I – Controparte_1
Affari Generali Ed Economico-Finanziario, notificata al ricorrente in data 03 ottobre 2024
********
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, respinta, così provvede
• Rigetta il ricorso in opposizione presentato da parte ricorrente, perché infondato in fatto ed in diritto;
• Dichiara legittima ed efficace l'ordinanza ingiunzione n. 89 del
02.10.2024, emessa dal – Responsabile Dell'area I Controparte_1
– Affari Generali Ed Economico-Finanziario, per le argomentazioni esposte in parte motiva;
• Per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza – ingiunzione
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impugnata;
• Condanna il Sig. al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese del presente giudizio che si liquidano in CP_1 CP_1
complessivi € 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatte queste brevi premesse si osserva che, con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 della L.
n. 689/1981 e 6 del d. lgs. n. 150/2011, il sig. adiva questo Parte_1
Tribunale al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato; nel merito, annullare l'ordinanza n. 89 del
02/10/2024, emessa dal – Responsabile dell'Area I – Affari Controparte_1
Generali ed Economico-Finanziario, e notificata al ricorrente in data 03 ottobre 2024, nonché le sanzioni con la stessa irrogate;
con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
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Con decreto del 05.11.2024, il Tribunale ordinava in via cautelare la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza dirigenziale n. 89 del 02.10.2024, emessa dal – Responsabile dell'Area I – Affari Generali ed Controparte_1
Economico-Finanziari, e notificata al ricorrente in data 03 ottobre 2024 fino alla data dell'udienza di discussione;
fissava udienza di discussione al 19 dicembre 2024 e ordinava al di depositare in Cancelleria, Controparte_1
10 giorni prima della fissata udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Con memoria di costituzione, si costituiva in giudizio il Controparte_1
con la quale deduceva che il ricorrente svolgeva la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande tipologia “B” senza avere presentato la prescritta segnalazione certificata di inizio attività così come contestato dai
Carabinieri dei NAS di Palermo nei 2 verbali elevati al sig. prot.llo n. Pt_1
23/175 del 01 luglio 2024 e notificati in data 25 luglio 2024.
Il assumeva che, coerentemente con i verbali dei NAS, non Controparte_1
vi fosse la SCIA in quanto quella precedentemente presentata ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, non poteva produrre i suoi effetti propri e, dunque, l'attività si intendeva vietata. Tale effetto derivava direttamente dalla mancata integrazione documentale richiesta dal S.U.A.P. del Comune di Trabia, con nota prot.llo n. 5277 del 24.03.2023 entro il termine di 30 giorni e consistente nel deposito della “planimetria quotata del locale con la disposizione numerica dei tavoli e degli arredi con annessa relazione tecnica
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sull'utilizzo, sistemazione e rifiniture effettuate nella tettoia di mq 50 riportata nella pianta quotata scala 1:100 acclusa alla SCIA”.
Tale integrazione documentale rimaneva inevasa nei termini previsti.
Per questi motivi
, in data 03 ottobre 2024, veniva notificata al ricorrente l'ordinanza dirigenziale n. 89 del 02.10.2024, emessa dal Comune di Trabia –
Responsabile dell'Area I – Affari Generali ed Economico-Finanziari.
All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024, la causa veniva rinviata al 06 marzo 2025 per discussione orale e decisione, assegnando alle parti termine per note conclusionali sino a dieci giorni prima.
Con decreto reso in data 02.03.2025, il Tribunale - stante il carico di ruolo - disponeva il differimento della predetta udienza all'udienza del 20.03.2025, per la stessa attività.
Alla predetta udienza, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza resa contestualmente al verbale.
Ciò posto, nel merito si rendono necessarie le seguenti considerazioni.
Sull'erronea indicazione dell'Autorità Giudiziaria:
Con il primo motivo di ricorso, l'odierno ricorrente richiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata n. 89 del 02.10.2024 del Responsabile dell
[...]
, notificata in Controparte_2
data 03.10.2024, poiché lamenta la illegittimità della stessa per erronea indicazione dell'autorità giudiziaria cui proporre ricorso.
Nella specie, contesta il fatto che detto provvedimento indicasse erroneamente la giurisdizione del TAR di Palermo quale autorità competente
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cui proporre ricorso piuttosto che la competenza del Tribunale Ordinario di
Termini Imerese ex art. 22 della L. n. 689/1980 e art. 6 del D. Lgs. n.
150/2011.
Tale eccezione non merita accoglimento atteso che l'errore, riscontrato all'interno del provvedimento amministrativo, non costituisce illegittimità dell'atto stesso, ma mera irregolarità.
Nel caso all'esame di questo Giudice, mette conto evidenziare che trattasi di una mera irregolarità dell'atto amministrativo, consistente nell'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria (“Tribunale di Palermo”), che non ha, tuttavia, impedito all'interessato di proporre la tempestiva opposizione davanti al Giudice competente.
Nessuna violazione del diritto di difesa si era quindi verificata.
Sull'erronea indicazione dell'oggetto dell'ordinanza – ingiunzione impugnata:
Con il secondo motivo di opposizione, l'odierno ricorrente richiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata n. 89 del 02/10/2024 del
Responsabile dell' Controparte_3
, notificata in data 03.10.2024, poiché lamenta la illegittimità
[...]
della stessa per erronea indicazione dell'oggetto contenuto all'interno dell'ordinanza.
Nella specie, contesta il fatto che detto provvedimento indicasse erroneamente l'oggetto “MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 18, COMMA
1, L. 689/1981, (PROT.N. 15295/2024 DEL 12/08/2024)” così da risultare nella sua interezza illogico e quindi illegittimo e annullabile.
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Invero, anche per tale doglianza valgono le considerazioni sopra esposte, nel senso che, tale irregolarità non ha impedito all'interessato di proporre la tempestiva opposizione innanzi a questo Tribunale ed esercitare il suo diritto di difesa.
Opposizione ad ordinanza - ingiunzione:
Il Sig. ha impugnato l'ordinanza – ingiunzione de qua ai sensi dell'art. Pt_1
22 della L. n. 689/1980 e dell'6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.
Ciò posto, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981
“Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.”
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150: “Art. 6 che dispone al comma 4: l'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
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e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386
e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Sull'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza : CP_4
Passando al merito dell'opposizione, si osserva che il sig. ha Pt_1
contestato l'impugnata ordinanza che dispone il pagamento delle sanzioni amministrative ex art. 64, comma 2, del D. Lgs. n. 59 del 26.03.2010 in relazione all'art. 10 del D. Lgs. n. 287 del 25.08.1991 comminate al ricorrente dai Carabinieri dei NAS di Palermo con i 2 verbali prot.llo n. 23/175 del
01.07.2024 e notificati in data 25.07.2024.
Nella specie, tali sanzioni venivano emesse poiché il sig. Parte_1
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nella qualità di responsabile dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande “Very Nice” attivava una attività di somministrazione di alimenti e bevande tipologia “B” senza avere presentato la prescritta segnalazione certificata di inizio attività. Tali evidenze sono state documentate e riscontrate solo a seguito della pervenuta documentazione del Comune di Trabia (PA) e già richieste alla parte Sig. con il verbale di ispezione Parte_1
sottoscritto dalla parte e dai verbalizzanti datato 16 maggio 2023.
Differentemente da quanto contestato dai NAS e confermato all'interno dell'ordinanza, le doglianze del ricorrente poggiano sul presupposto che la
SCIA esistesse e veniva presentata dallo stesso in data 19 dicembre 2022 presso il SUAP di Trabia e che pertanto l'assenza della documentazione non dipendesse dallo stesso ma dalle amministrazioni coinvolte a diverso titolo.
Tale argomentazione è da rigettare in quanto il sig. ha sì depositato la Pt_1
SCIA in data 19 dicembre 2022, ma questa non era produttiva di effetti a causa della mancata integrazione documentale nel termine di 30 giorni avanzata dall dal SUAP con nota prot.llo n. 5277 del 24 marzo 2023. Pt_3
Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990, che disciplina appunto l'istituto della segnalazione certificata, dal momento del deposito della SCIA, decorre un primo termine di 60 giorni (che viene dimezzato a 30 gg. nel caso di SCIA edilizia) entro il quale l'Amministrazione è tenuta ad accertare l'esistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge (o da atti amministrativi a contenuto generale: ad esempio un piano regolatore o il regolamento edilizio comunale) per il valido perfezionamento del titolo.
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A questo punto, nell'arco temporale predetto, sono due le possibilità:
1- Potrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, sempre sul presupposto che siano riscontrate delle violazioni in ordine a presupposti e requisiti per la SCIA.
2- In alternativa, ove ciò sia possibile, l'Amministrazione potrà indicare le misure necessarie per consentire al privato di regolarizzare la SCIA, mediante attività conformativa, fissando al soggetto privato un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale ultimare gli interventi suggeriti dall'Amministrazione.
L'Amministrazione inoltre potrà anche decidere di sospendere l'attività intrapresa, ma soltanto nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 19, ossia in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale.
Ove l'Amministrazione abbia adottato un provvedimento conformativo e il privato non ottempera all'ordine impartito dall'Amministrazione nel termine prescritto, l'intervento dovrà intendersi definitivamente precluso e la parte di edificato, eventualmente costruito, dovrà necessariamente essere demolito.
Se l'Amministrazione non interviene nel termine di sessanta (o trenta giorni) dal deposito della SCIA potrà adottare gli stessi provvedimenti di stop all'attività o di regolarizzazione della pratica o di sospensione dei lavori, ma – questa volta – dovrà farlo rispettando puntualmente le condizioni ricavabili
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dall'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, che disciplina i provvedimenti di annullamento d'ufficio in autotutela.
L'Amministrazione dovrà adottare tali provvedimenti entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi, motivando puntualmente sui motivi di interesse pubblico che giustificano tale intervento e, infine, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Oltre ai poteri di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria,
l'Amministrazione, dopo la scadenza del termine per il controllo, può in ogni caso anche disporre senz'altro l'annullamento d'ufficio della SCIA, secondo quanto previsto dall'art. 21-nonies della Legge n. 241 del 1990.
Non è possibile ritenere che il privato vanti una aspettativa giuridicamente qualificata alla conservazione della sua posizione laddove questa sia illegittima, anche se l'Amministrazione nulla ha fatto per impedire tale risultato illegittimo durante l'ordinario termine di controllo della segnalazione certificata.
Il D. Lgs. 59/2010 all'art. 64 rubricato della Somministrazione di alimenti e bevande stabilisce “L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto
1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi
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dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto
1990, n. 241. 2. È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo
19, comma 2, secondo periodo, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.”
La giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio secondo cui affinché la SCIA possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti” (Consiglio di Stato n. 2799/2021, n. 2584/2018, n.
1416/2014). Soltanto una SCIA completa legittima l'esercizio dell'attività.
Laddove la SCIA rechi dichiarazioni incomplete o addirittura non conformi alla situazione di fatto e di diritto esistente, va esclusa che essa abbia prodotto un effetto legittimante alla realizzazione di opere edilizie (TAR Napoli n.
2754/2021, n. 143/2019).
Per questi motivi
, anche l'incompletezza della pratica edilizia non può generare alcuna efficacia di essa, e viene equiparata alla falsa rappresentazione dello stato di fatto.
Con la sentenza n. 937 del 21 luglio 2020, la II sezione del Tar Campania -
Salerno, ha confermato la legittimità del potere inibitorio esercitato da un
Comune a distanza di molto tempo dalla presentazione di una SCIA, rimasta incompleta anche dopo le richieste di integrazioni provenienti dall'Ente
. Pt_4
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Si è difatti rilevato che "presupposto indefettibile perché la SCIA possa essere produttiva di effetti è la veridicità delle dichiarazioni e la completezza della documentazione a suo corredo, cosicché, in presenza di una SCIA inesatta o incompleta, permane sempre e comunque il potere di inibire l'attività comunicata".
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio evidenzia che la richiesta di integrazione documentale non era stata mai esibita dalla società ricorrente, cosicché era da escludersi che l'istanza originariamente presentata potesse corrispondere al modulo della SCIA per l'insediamento di un'attività produttiva e potesse, pertanto, consolidare i propri effetti abilitativi in favore della società proponente.
La Corte evidenziava, infatti, come la preclusione del consolidamento degli effetti dell'istanza era stata determinata in ragione dell'incompletezza della documentazione, stante l'oggettiva e radicale inidoneità abilitativa e che non poteva valere come sanatoria, l'asserita reperibilità della documentazione in allegato alla già esaminata SCIA, non avendo il ricorrente dimostrato se siffatta documentazione potesse appieno soddisfare le esigenze istruttorie ex ante rappresentate dal CP_1
Stante quanto sostenuto non è ipotizzabile la produzione di effetti della SCIA qualora il privato non abbia provveduto nei termini all'adozione delle misure o al deposito dei documenti integrativi richiesti.
Dall'analisi della documentazione facente parte dell'istruttoria e della condotta dell'odierno ricorrente, invece, emerge chiaramente come il sig. non Pt_1
abbia mai riscontrato la nota del SUAP n. 5277 del 24.03.2023 e notificata in
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pari data, con la quale si richiedeva a quest'ultimo l'integrazione documentale con il deposito, entro 30 giorni, della “planimetria quotata del locale con la disposizione numerica dei tavoli e degli arredi con annessa relazione tecnica sull'utilizzo, sistemazione e rifiniture effettuate nella tettoia di mq 50 riportata nella pianta quotata scala 1:100 acclusa alla SCIA”..
Part La documentazione richiesta veniva qualificata da parte dell' come presupposto necessario per la registrazione sanitaria dell'attività, documento conclusivo del procedimento amministrativo che avrebbe fatto produrre gli effetti alla SCIA precedentemente depositata.
Il sig. al momento dell'accesso dei NAS in data 16 maggio 2023 Pt_1
presso i suoi locali, non aveva posto tutti gli adempimenti necessari e pertanto aveva svolto la propria attività senza SCIA, poiché quella del 19 dicembre
2022 era inefficace.
I verbali dei NAS prima e l'ordinanza dirigenziale n. 89 del 02.10.2024 poi contestavano l'attivazione di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande tipologia “B” senza avere presentato la prescritta segnalazione certificata di inizio attività in violazione dell'art. 64, comma 2, del D. Lgs. n.
59 del 26/03/2010 in relazione all'art. 10 del D. Lgs. n. 287 del 25.08.1991.
Solo in seguito all'accertamento dei NAS e oltre i termini dati, l'odierno ricorrente presentava CILA tardive (non SCIA) contenente documentazione integrativa.
Sul corretto riferimento all'art. 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del
29.04.2004:
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Con il quarto motivo di opposizione, il ricorrente ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29.04.2004 contenuta all'interno dell'ordinanza impugnata poiché costituirebbe una contestazione ex novo citata in violazione del diritto di difesa del ricorrente.
L'art. 6, comma 3, del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29.04.2004, invero, prevede che “[…] gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione […]”.
La norma richiamata fa riferimento alla condotta operosa e diligente che gli operatori del settore alimentare, come il sig. dovrebbero porre in Pt_1
essere durante l'iter procedimentale amministrativo per il riconoscimento delle rispettive attività economiche. La stessa norma, dunque, costituisce un corollario scontato del procedimento amministrativo che poggia sulla dovuta diligenza degli operatori nel corso del procedimento amministrativo che li riguarda direttamente.
Sono soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento 852/2004/CE sull'igiene dei prodotti destinati all'alimentazione umana tutti gli stabilimenti che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita nel settore alimentare e per i quali non vige il Regolamento 853/2004/CE.
L'Allegato I del Regolamento (CE) 852/2004 si applica agli operatori del settore alimentare (OSA) che effettuano la produzione primaria, la manipolazione sul luogo di produzione senza alternarne la natura, il magazzinaggio, il trasporto per la consegna ad altro stabilimento.
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L'Allegato II del Regolamento (CE) 852/2004 si applica agli OSA che eseguono la trasformazione, la distribuzione e qualsivoglia fase successiva alla produzione primaria fino allo stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso.
La notifica ai fini della registrazione costituisce endoprocedimento sanitario di un'attività principale e deve essere presentata in tutti i casi di produzione e/o manipolazione di sostanze alimentari, assieme alla SCIA o all'istanza di autorizzazione - secondo i vari tipi di regimi amministrativi individuati dal
D.Lgs. 222/2016 ( 2) - relative all'esercizio dell'attività. Per_1
La notifica deve essere inoltrata allo Controparte_5
con unico invio, esclusivamente in modalità online (vedi
[...]
in fondo a questa sezione), utilizzando il codice attività dell'attività principale di volta in volta interessata, in occasione di una delle seguenti operazioni:
• Avvio dell'attività
• Subingresso
• Modifica della tipologia di attività
• Cessazione o sospensione temporanea dell'attività.
Subingresso, modifica attività, sospensione e cessazione sono notifiche della stessa valenza dell'avvio e quindi preventive.
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Il subingresso non si accompagna a modifiche di tipologia produttiva o sospensione temporanea dell'attività senza la necessaria specifica notifica. In caso di subingresso con modifica della tipologia produttiva (anche solo un'aggiunta una tipologia), la notifica di subingresso va accompagnata dalla notifica di modifica di tipologia produttiva. In caso di subingresso con sospensione temporanea dell'attività da parte del nuovo titolare, la notifica di subingresso va accompagnata dalla notifica di sospensione temporanea dell'attività.
Nel subingresso in attività alle quali, per determinati requisiti impiantistici, è stata concessa flessibilità applicativa o deroghe previste da norme o indirizzi nazionali o regionali in determinati contesti (architettonici storici, ambientali ecc…), le deroghe sono conservate con il subingresso della nuova ragione sociale, purché tale subingresso non sia accompagnato da modifiche di tipologia produttiva o non ci sia stata notifica di cessazione di attività.
L'autorità competente dovrà rivalutare la possibilità di mantenere le deroghe.
Invero, il richiamo a tale norma europea non costituisce una nuova contestazione, ma una ulteriore argomentazione giuridica posta a fondamento del medesimo fatto contestato sia dai verbali dei NAS che dall'ordinanza n. 89
e cioè l'attivazione di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande tipologia “B” senza avere presentato la prescritta segnalazione certificata di inizio attività in violazione dell'art. 64, comma 2, del D. Lgs. n. 59 del
26/03/2010 in relazione all'art. 10 del D. Lgs. n. 287 del 25.08.1991 come già sopra argomentato.
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Il Sig. ha, invero, svolto la propria attività nella piena consapevolezza Pt_1
dell'irregolarità della stessa senza in alcun modo attivarsi presso le amministrazioni competenti.
Destituito di ogni fondamento è, dunque, anche l'eccezione sollevata dal ricorrente, fondato sull'assunto che si sia operata una contestazione ex novo, ma trattasi semplicemente di una argomentazione giuridica a sostegno del medesimo fatto storico contestato che nulla aggiunge alla già sanzionata inerzia e negligenza del sig. Pt_1
Conclusioni:
In sede di opposizione, il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi.
Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Né il sanzionato può modificare la domanda, né l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi
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di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti” (Cass. Sez. Sez. Unite n.
20930/2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e, quindi, ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr.
Cass. Ordinanza n. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la
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prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.
(del resto gli attuali commi 11 dell'art. 6 e 10 dell'art. 7 del d. lgs. n. 150 del
2011 – così come prima il comma 11 dell'art. 23 della 1. n. 689/1981 – recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Per quanto sopra esposto, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe– ove costituiscano oggetto di specifica contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale” (cfr. Corte Cass., Sez. 6 Civ., ordinanza n. 1921 del 24.01.2019).
Con riferimento al caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della completezza della SCIA corredata dai documenti richiesti dall'amministrazione prima di esercitare concretamente l'attività di somministrazione di alimenti che di fatto veniva esercitata abusivamente, e pertanto, l'impugnata ordinanza-ingiunzione, anche per tale motivo, dovrà essere dichiarata efficace e produttiva di effetti.
Alla luce delle superiori argomentazioni deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del provvedimento impugnato, che deve ritenersi legittimo e, pertanto, efficace.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
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applicando i parametri minimi di cui al DM n. 147/2022, compresi nello scaglione tra € 1.001,00 ed € 5.200,00 tenuto conto del valore della causa, delle difese svolte e delle attività effettivamente compiute, ad eccezione dell'attività istruttoria che non si è svolta, atteso che il giudizio alla prima udienza è stato rinviato per la decisione e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06 marzo 2025.
Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
Così deciso in Termini Imerese il 20.03.2025
Il G.O.P.
Maria Margherita Urso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa Maria Margherita
Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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