TAR Parma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 14
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Ineseguito pagamento spese legali

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 c.p.a. in quanto l'Amministrazione non ha contestato l'omesso adempimento ai giudicati del giudice ordinario. È scaduto il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario.

  • Accolto
    Applicazione art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Va accolta la domanda di condanna dell'Amministrazione statale al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dai giudicati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 14
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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