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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2391/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1721/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente;
Parte_1
, nata a [...] e ivi residente;
Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
(Italia); tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Vanessa Colnago del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Via Messina 47, giuste procure di cui una autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrente - contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato l'1 luglio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_3
1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano Per_1
nato in Italia a [...], (Reggio Calabria) in data 18.04.1869, il quale era emigrato
[...] in Argentina ove era deceduto il 5.02.1934.
, non essendosi mai naturalizzato cittadino argentino né avendo mai rinunciato allo Persona_1 status civitatis d'origine, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana in favore dei suoi discendenti.
In particolare, dall'unione matrimoniale con la cittadina argentina , il cui Parte_2 matrimonio era stato celebrato il 23.07.1898, era nata la figlia , in data Persona_2
29.09.1899.
La predetta si era unita in matrimonio, il 25.09.1917, con Persona_2 CP_4
generando la figlia , nata il [...].
[...] Persona_3
Quest'ultima – a sua volta –aveva sposato, in data 06.11.1950, Controparte_5 generando la figlia , nata il [...]. Persona_4
Infine, aveva contratto matrimonio, in data 23.12.1977, con Persona_4 CP_6
e, da questa unione, erano nati: ,
[...] Controparte_2 Controparte_1
e , rispettivamente il 17.02.1988, il 09.11.1996
[...] Parte_1
e il 2.10.2001, odierni ricorrenti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile da ava italiana, e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, i ricorrenti argomentavano che “Nel caso che ci occupa, si tratta di riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna. Questo caso ha destato negli anni problematiche ma presto risolte con la sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 /1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei CP_3 ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, la cui assenza esclude l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
Inoltre, ha rilevato la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
2 di Bologna su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio.
Infine, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da desumersi da una lettura combinata della legislazione argentina e di quella italiana.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 22.03.2025, a seguito di deposito di note scritte, il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
In particolare, i ricorrenti deducono di avere quale primo avo italiano nato in Persona_1
Italia a EL ON, (Reggio Calabria) in data 18.04.1869, che avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia nata in data [...], che a sua volta l'avrebbe trasmessa ai Persona_2 propri figli e così via.
Orbene, giova rilevare che i ricorrenti hanno omesso di allegare al ricorso introduttivo il certificato di nascita dell'ascendente nativo italiano né hanno provveduto ad una integrazione in tal senso nel corso del giudizio.
3 Stante la natura prettamente documentale dei giudizi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis deve considerarsi imprescindibile la prova della discendenza mediante allegazione dell'“estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque” (Circolare n. K. 28.1 8 aprile 1991 Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano).
Dalle certificazioni rilasciate dai competenti uffici dell'anagrafe argentina, viene Persona_1 generalizzato quale cittadino italiano nato a [...] veda il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla “Camera Nazionale Elettorale” il 3.08.2022 apostillato il
13.03.2024) o, per mera storpiatura nella trasposizione in lingua spagnola, nato a “Rochella ON” poi corretto in ” (così, il certificato di matrimonio rilasciato in data 5.01.2024 e Persona_5 apostillato il 20.02.2024).
Tuttavia, in assenza di certificazione rilasciata dal competente ufficio di Stato civile, non si può avere certezza della nazionalità del predetto né dell'effettivo luogo di nascita, dovendosi Persona_1 considerare le informazioni contenute nelle certificazioni argentine frutto di mere dichiarazioni di parte e non idonee a provare la discendenza italiana ai fini della sua trasmissione iure sanguinis.
Inoltre, si deve rilevare che, all'epoca della presunta data di nascita di erano già stati Persona_1 istituiti gli uffici di stato civile in forza del Regio Decreto del 15 novembre 1865, n.2602.
Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_3 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in
€ 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c.
Così deciso il 19 aprile 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
4
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1721/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e ivi residente;
Parte_1
, nata a [...] e ivi residente;
Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
(Italia); tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Vanessa Colnago del Foro di Monza, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Via Messina 47, giuste procure di cui una autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrente - contro
in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_3
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato l'1 luglio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_3
1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano Per_1
nato in Italia a [...], (Reggio Calabria) in data 18.04.1869, il quale era emigrato
[...] in Argentina ove era deceduto il 5.02.1934.
, non essendosi mai naturalizzato cittadino argentino né avendo mai rinunciato allo Persona_1 status civitatis d'origine, non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana in favore dei suoi discendenti.
In particolare, dall'unione matrimoniale con la cittadina argentina , il cui Parte_2 matrimonio era stato celebrato il 23.07.1898, era nata la figlia , in data Persona_2
29.09.1899.
La predetta si era unita in matrimonio, il 25.09.1917, con Persona_2 CP_4
generando la figlia , nata il [...].
[...] Persona_3
Quest'ultima – a sua volta –aveva sposato, in data 06.11.1950, Controparte_5 generando la figlia , nata il [...]. Persona_4
Infine, aveva contratto matrimonio, in data 23.12.1977, con Persona_4 CP_6
e, da questa unione, erano nati: ,
[...] Controparte_2 Controparte_1
e , rispettivamente il 17.02.1988, il 09.11.1996
[...] Parte_1
e il 2.10.2001, odierni ricorrenti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza femminile da ava italiana, e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, i ricorrenti argomentavano che “Nel caso che ci occupa, si tratta di riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna. Questo caso ha destato negli anni problematiche ma presto risolte con la sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 /1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire dei CP_3 ricorrenti a causa dell'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, la cui assenza esclude l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale che faccia valere le loro ragioni in assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione.
Inoltre, ha rilevato la pendenza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
2 di Bologna su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio.
Infine, ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, a causa dell'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis da desumersi da una lettura combinata della legislazione argentina e di quella italiana.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
In data 22.03.2025, a seguito di deposito di note scritte, il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
In particolare, i ricorrenti deducono di avere quale primo avo italiano nato in Persona_1
Italia a EL ON, (Reggio Calabria) in data 18.04.1869, che avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia nata in data [...], che a sua volta l'avrebbe trasmessa ai Persona_2 propri figli e così via.
Orbene, giova rilevare che i ricorrenti hanno omesso di allegare al ricorso introduttivo il certificato di nascita dell'ascendente nativo italiano né hanno provveduto ad una integrazione in tal senso nel corso del giudizio.
3 Stante la natura prettamente documentale dei giudizi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis deve considerarsi imprescindibile la prova della discendenza mediante allegazione dell'“estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque” (Circolare n. K. 28.1 8 aprile 1991 Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano).
Dalle certificazioni rilasciate dai competenti uffici dell'anagrafe argentina, viene Persona_1 generalizzato quale cittadino italiano nato a [...] veda il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla “Camera Nazionale Elettorale” il 3.08.2022 apostillato il
13.03.2024) o, per mera storpiatura nella trasposizione in lingua spagnola, nato a “Rochella ON” poi corretto in ” (così, il certificato di matrimonio rilasciato in data 5.01.2024 e Persona_5 apostillato il 20.02.2024).
Tuttavia, in assenza di certificazione rilasciata dal competente ufficio di Stato civile, non si può avere certezza della nazionalità del predetto né dell'effettivo luogo di nascita, dovendosi Persona_1 considerare le informazioni contenute nelle certificazioni argentine frutto di mere dichiarazioni di parte e non idonee a provare la discendenza italiana ai fini della sua trasmissione iure sanguinis.
Inoltre, si deve rilevare che, all'epoca della presunta data di nascita di erano già stati Persona_1 istituiti gli uffici di stato civile in forza del Regio Decreto del 15 novembre 1865, n.2602.
Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso CP_3 forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in
€ 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ult. comma c.p.c.
Così deciso il 19 aprile 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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