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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa GI TA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4326/2024 R.G. controversie di lavoro promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Pirrone ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Associato Controparte_1 sito in
Termini Imerese, in Viale Belvedere n. 2, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Palermo in Via
Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale e rappresentato e difeso dall' Avv.to
RI CI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in
Persona_1 di Roma.notar
- resistente -
Oggetto: pensione di reversibilità FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe,
premesso che:
in data 20.04.2023 aveva presentato domanda di pensione di reversibilità
-
appartenente al defunto padre Persona_2 deceduto il 20.03.2023;
1' CP_2 con comunicazione del 30.05.2023 ha respinto la domanda con la
-
seguente motivazione “non era stato riconosciuto inabile alla data di morte del padre"; in data 11.07.2023 ha proposto ricorso al Comitato Provinciale CP_2 respinto.
Concludeva, quindi, chiedendo di “Ritenere e dichiarare che il ricorrente, dalla data di morte del proprio padre, è da ritenere inabile al 100% e comunque non idoneo a poter svolgere attività lavorativa che possa assicurargli una vita libera e dignitosa.
Conseguentemente condannare l' CP_2 dalla data di morte del padre, a corrispondere al ricorrente la pensione di reversibilità, con gli interessi come per legge. Provvedere in ordine alle spese con distrazione in favore del sottoscritto difensore" (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Ente CP_3 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione per essere competente la Corte dei Conti in quanto “La pensione del padre dell'odierno ricorrente era a carico della Gestione Pubblica in quanto dipendente delle Ferrovie dello Stato"
e nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria dell'odierno resistente, privo dei requisiti per godere del trattamento pensionistico in oggetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
12.11.2025 per il deposito di note.
***
Ciò posto, va esaminata con priorità l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito. Si ritiene fondata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da parte resistente in memoria di costituzione.
Invero, ormai è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. civ. Sez.
Unite n. 10131 del 20/06/2012; Cass. civ. Sez. Unite 28818/2011; Cass. civ. Sez. Unite,
20/05/2010, n. 12337) che attribuisce alla Corte dei Conti a norma degli artt. 13 e 62
del T.U. 12.7.1934 n. 1214 – la competenza giurisdizionale delle controversie relative alla liquidazione della pensione (anche di reversibilità) dei dipendenti pubblici (e quindi a carico dello Stato) e detta giurisdizione si fonda non solo sul contenuto pubblicistico del rapporto ma anche sul rilievo che il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici continua a gravare, in tutto o in parte, sul bilancio pubblico. La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende anche alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, atteso che, venendo in discussione il "quantum" del trattamento pensionistico (e, quindi, la sussistenza del diritto alla pensione di un certo ammontare), rileva il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio, sicché in esso ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum, ivi compreso il recupero di assegni di pensione già versati ((cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2007, n. 23731).
Inoltre, "Anche con riferimento alle pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato
s.p.a., essendo queste in parte a carico dello Stato, trova applicazione il principio in base al quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli art. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa,
l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni" (Cassazione civile sez. un. 27
febbraio 2013 n. 4853).
In sostanza, dunque, poiché - per quanto riguarda le pensioni FS - non vi è stato un mutamento del sistema pensionistico nonostante la trasformazione in società per azioni
e il passaggio delle relative posizioni assicurative al Fondo speciale costituito presso
1' CP_2, dal momento che il trattamento pensionistico continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, permane la giurisdizione della Corte dei Conti.
Inoltre, occorre affermare la giurisdizione della Corte dei Conti anche nelle cause promosse dagli eredi del pensionato per questioni inerenti la pensione del de cuius. Ciò in quanto il trasferimento mortis causa ad un soggetto diverso dall'originario titolare dei diritti (o obblighi) relativi ad un rapporto pensionistico pubblico non muta le caratteristiche delle posizioni giuridiche in cui si è verificata la successione, inerenti a pensioni a carico dello stato e perciò attratte alla giurisdizione contabile.
Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, involgendo la controversia questioni relative alla reversibilità della pensione di Persona_2 ex
,
dipendente delle Ferrovie dello Stato, sicché rientra indubbiamente nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Stante la natura processuale della decisione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inammissibilità per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria delle domande proposte dal ricorrente, sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica.
- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso, l' 11.12.2025
IL GIUDICE
GI TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa GI TA, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4326/2024 R.G. controversie di lavoro promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Pirrone ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Associato Controparte_1 sito in
Termini Imerese, in Viale Belvedere n. 2, giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Palermo in Via
Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale e rappresentato e difeso dall' Avv.to
RI CI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in
Persona_1 di Roma.notar
- resistente -
Oggetto: pensione di reversibilità FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe,
premesso che:
in data 20.04.2023 aveva presentato domanda di pensione di reversibilità
-
appartenente al defunto padre Persona_2 deceduto il 20.03.2023;
1' CP_2 con comunicazione del 30.05.2023 ha respinto la domanda con la
-
seguente motivazione “non era stato riconosciuto inabile alla data di morte del padre"; in data 11.07.2023 ha proposto ricorso al Comitato Provinciale CP_2 respinto.
Concludeva, quindi, chiedendo di “Ritenere e dichiarare che il ricorrente, dalla data di morte del proprio padre, è da ritenere inabile al 100% e comunque non idoneo a poter svolgere attività lavorativa che possa assicurargli una vita libera e dignitosa.
Conseguentemente condannare l' CP_2 dalla data di morte del padre, a corrispondere al ricorrente la pensione di reversibilità, con gli interessi come per legge. Provvedere in ordine alle spese con distrazione in favore del sottoscritto difensore" (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Ente CP_3 eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione per essere competente la Corte dei Conti in quanto “La pensione del padre dell'odierno ricorrente era a carico della Gestione Pubblica in quanto dipendente delle Ferrovie dello Stato"
e nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria dell'odierno resistente, privo dei requisiti per godere del trattamento pensionistico in oggetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
12.11.2025 per il deposito di note.
***
Ciò posto, va esaminata con priorità l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito. Si ritiene fondata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da parte resistente in memoria di costituzione.
Invero, ormai è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. civ. Sez.
Unite n. 10131 del 20/06/2012; Cass. civ. Sez. Unite 28818/2011; Cass. civ. Sez. Unite,
20/05/2010, n. 12337) che attribuisce alla Corte dei Conti a norma degli artt. 13 e 62
del T.U. 12.7.1934 n. 1214 – la competenza giurisdizionale delle controversie relative alla liquidazione della pensione (anche di reversibilità) dei dipendenti pubblici (e quindi a carico dello Stato) e detta giurisdizione si fonda non solo sul contenuto pubblicistico del rapporto ma anche sul rilievo che il trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici continua a gravare, in tutto o in parte, sul bilancio pubblico. La giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende anche alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, atteso che, venendo in discussione il "quantum" del trattamento pensionistico (e, quindi, la sussistenza del diritto alla pensione di un certo ammontare), rileva il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio, sicché in esso ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum, ivi compreso il recupero di assegni di pensione già versati ((cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 16/11/2007, n. 23731).
Inoltre, "Anche con riferimento alle pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato
s.p.a., essendo queste in parte a carico dello Stato, trova applicazione il principio in base al quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli art. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa,
l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni" (Cassazione civile sez. un. 27
febbraio 2013 n. 4853).
In sostanza, dunque, poiché - per quanto riguarda le pensioni FS - non vi è stato un mutamento del sistema pensionistico nonostante la trasformazione in società per azioni
e il passaggio delle relative posizioni assicurative al Fondo speciale costituito presso
1' CP_2, dal momento che il trattamento pensionistico continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, permane la giurisdizione della Corte dei Conti.
Inoltre, occorre affermare la giurisdizione della Corte dei Conti anche nelle cause promosse dagli eredi del pensionato per questioni inerenti la pensione del de cuius. Ciò in quanto il trasferimento mortis causa ad un soggetto diverso dall'originario titolare dei diritti (o obblighi) relativi ad un rapporto pensionistico pubblico non muta le caratteristiche delle posizioni giuridiche in cui si è verificata la successione, inerenti a pensioni a carico dello stato e perciò attratte alla giurisdizione contabile.
Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, involgendo la controversia questioni relative alla reversibilità della pensione di Persona_2 ex
,
dipendente delle Ferrovie dello Stato, sicché rientra indubbiamente nella giurisdizione della Corte dei Conti.
Stante la natura processuale della decisione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inammissibilità per difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria delle domande proposte dal ricorrente, sussistendo la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica.
- Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso, l' 11.12.2025
IL GIUDICE
GI TA