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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/07/2025, n. 3693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3693 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 169/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. MARTINA SEMINARA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Parte_2 C.F._2 rappr. e dif. dall'avv. STEFANIA INCONTRO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 15.01.2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato a Catania (CT) il 07.10.2000, dal quale sono nati i figli: (nato a [...] il Per_1
18.08.2003) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 22.09.2021 nel corso del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 23.09.2021
1 n. 4454, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia Parte_2 del decreto di omologa della separazione del 23.09.2021 n. 4454.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare la propria residenza o domicilio ove riterrà più opportuno.
2) I medesimi rinunciano allo stato reciprocamente ad ogni forma di loro mantenimento e assegno di divorzio.
3) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_2 collocamento presso il domicilio della madre.
Il padre potrà tenere con sé il figlio , senza limitazione di giorni o di orari, previo Per_2 accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dell'altro coniuge e con gli impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi dei minori ed, in mancanza di preventivi diversi accordi, ogni due settimane dalle ore 17.00 del sabato alle ore 23.00 della domenica;
quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo.
Allo stesso modo, in mancanza di preventivi diversi accordi tra i coniugi, per le festività natalizie e pasquali si stabilisce che, compatibilmente con le necessità lavorative dei genitori, il padre potrà tenere con sé i figli minori: per un tempo non inferiore a giorni cinque, per il periodo natalizio comprendente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno e,
2 durante il periodo Pasquale, per tre giorni consecutivi, trascorrendo con la prole, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1 Pt_2
e (maggiorenne ma economicamente non autosufficiente), entro il giorno Per_2 Per_1
23 di ogni mese, la somma di €. 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensile e contribuirà, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli (per cure mediche, scolastiche ecc…). Detta somma sarà rivalutata, di anno in anno, in base agli indici ISTAT registrati nell'anno precedente e verrà corrisposta a mezzo versamento sulla carta prepagata “Postepay” intestata a con iban: Parte_2
[...].
5) I coniugi concordano che la casa coniugale, in comproprietà tra essi in ragione del 50% pro quota indivisa, sita in Catania, Villaggio Zia Lisa n. 49, rimane assegnata alla moglie con i mobili che l'arredano, ove vi continuerà a vivere unitamente ai figli presso di essa collocati.
5) I coniugi si impegnano a versare mensilmente, nella misura del 50% cadauno, entro e non oltre il giorno 26 di ciascun mese, a decorrere da luglio 2021, sul conto corrente n. 16096.60, intestato ad entrambi, con iban: [...], la somma dovuta quale rata mensile del mutuo cointestato a tasso variabile protetto, con tetto massimo di € 500,00, acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena.
Pertanto, la provvista del suddetto conto potrà essere utilizzata esclusivamente per far fronte al riferito mutuo;
7) I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catania (CT) il 07.10.2000 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio dello stato civile del Comune di Catania (CT) dell'anno 2000, al n. 1051, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli e come in Per_1 Per_2 parte motiva.
3 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa Lidia Greco Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 169/2025 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. MARTINA SEMINARA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Parte_2 C.F._2 rappr. e dif. dall'avv. STEFANIA INCONTRO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con ordinanza del 01/07/2025, a seguito dell'udienza del 25/06/2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 15.01.2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2 questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato a Catania (CT) il 07.10.2000, dal quale sono nati i figli: (nato a [...] il Per_1
18.08.2003) e (nato a [...] il [...]). Per_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 22.09.2021 nel corso del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 23.09.2021
1 n. 4454, esponendo di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 25.06.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 01.07.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia Parte_2 del decreto di omologa della separazione del 23.09.2021 n. 4454.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) I ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare la propria residenza o domicilio ove riterrà più opportuno.
2) I medesimi rinunciano allo stato reciprocamente ad ogni forma di loro mantenimento e assegno di divorzio.
3) Il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_2 collocamento presso il domicilio della madre.
Il padre potrà tenere con sé il figlio , senza limitazione di giorni o di orari, previo Per_2 accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze dell'altro coniuge e con gli impegni scolastici, sportivi e/o ricreativi dei minori ed, in mancanza di preventivi diversi accordi, ogni due settimane dalle ore 17.00 del sabato alle ore 23.00 della domenica;
quindici giorni anche non consecutivi nel periodo estivo.
Allo stesso modo, in mancanza di preventivi diversi accordi tra i coniugi, per le festività natalizie e pasquali si stabilisce che, compatibilmente con le necessità lavorative dei genitori, il padre potrà tenere con sé i figli minori: per un tempo non inferiore a giorni cinque, per il periodo natalizio comprendente, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno e,
2 durante il periodo Pasquale, per tre giorni consecutivi, trascorrendo con la prole, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1 Pt_2
e (maggiorenne ma economicamente non autosufficiente), entro il giorno Per_2 Per_1
23 di ogni mese, la somma di €. 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) mensile e contribuirà, in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli (per cure mediche, scolastiche ecc…). Detta somma sarà rivalutata, di anno in anno, in base agli indici ISTAT registrati nell'anno precedente e verrà corrisposta a mezzo versamento sulla carta prepagata “Postepay” intestata a con iban: Parte_2
[...].
5) I coniugi concordano che la casa coniugale, in comproprietà tra essi in ragione del 50% pro quota indivisa, sita in Catania, Villaggio Zia Lisa n. 49, rimane assegnata alla moglie con i mobili che l'arredano, ove vi continuerà a vivere unitamente ai figli presso di essa collocati.
5) I coniugi si impegnano a versare mensilmente, nella misura del 50% cadauno, entro e non oltre il giorno 26 di ciascun mese, a decorrere da luglio 2021, sul conto corrente n. 16096.60, intestato ad entrambi, con iban: [...], la somma dovuta quale rata mensile del mutuo cointestato a tasso variabile protetto, con tetto massimo di € 500,00, acceso presso la banca Monte dei Paschi di Siena.
Pertanto, la provvista del suddetto conto potrà essere utilizzata esclusivamente per far fronte al riferito mutuo;
7) I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio.”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Catania (CT) il 07.10.2000 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio dello stato civile del Comune di Catania (CT) dell'anno 2000, al n. 1051, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento dei figli e come in Per_1 Per_2 parte motiva.
3 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 04/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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