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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 29570/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29570/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRADINI MARIA BARBARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CA ANIA (VT) il 30/07/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CA ANIA (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20.03.2023.
Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA ANIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Via Bogino Conte Giambattista 18, non essendo di proprietà dei coniugi bensì condotta in locazione dalla SI.ra , continuerà ad essere abitata Parte_2 da quest'ultima che si preoccuperà di corrispondere il canone di locazione e le spese condominiali, nonché il pagamento delle utenze domestiche. Le parti dichiarano di non essere proprietari di altri beni immobili e mobili per i quali dover procedere alla divisione o al trasferimento.
DISPONE che, a titolo di assegno divorzile, pur essendo i coniugi economicamente autosufficienti, il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , previa dichiarazione di equità Parte_1 Parte_2 da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, l'importo di euro 72,000,00 da versarsi con le seguenti modalità:
- € 20.000,00 al momento dell'omologa del divorzio;
- € 15.000,00 entro tre mesi dall'omologa;
- € 15.000,00 entro sei mesi dall'omologa;
- € 11.000,00 entro nove mesi dall'omologa;
- € 11.000,00 entro un anno dall'omologa;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della SI.ra
[...]
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al Parte_2 vincolo matrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29570/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GRADINI MARIA BARBARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CA ANIA (VT) il 30/07/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CA ANIA (atto n. 19 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 20.03.2023.
Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA ANIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Torino, Via Bogino Conte Giambattista 18, non essendo di proprietà dei coniugi bensì condotta in locazione dalla SI.ra , continuerà ad essere abitata Parte_2 da quest'ultima che si preoccuperà di corrispondere il canone di locazione e le spese condominiali, nonché il pagamento delle utenze domestiche. Le parti dichiarano di non essere proprietari di altri beni immobili e mobili per i quali dover procedere alla divisione o al trasferimento.
DISPONE che, a titolo di assegno divorzile, pur essendo i coniugi economicamente autosufficienti, il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , previa dichiarazione di equità Parte_1 Parte_2 da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, l'importo di euro 72,000,00 da versarsi con le seguenti modalità:
- € 20.000,00 al momento dell'omologa del divorzio;
- € 15.000,00 entro tre mesi dall'omologa;
- € 15.000,00 entro sei mesi dall'omologa;
- € 11.000,00 entro nove mesi dall'omologa;
- € 11.000,00 entro un anno dall'omologa;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, della SI.ra
[...]
avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al Parte_2 vincolo matrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.