Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/04/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00753/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Athos Valori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio della Romagna - Forli-Cesena Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione n. -OMISSIS- del 21/11/2025 comunicata con provvedimento prot. numero n. -OMISSIS- del 21/11/2025 notificato al ricorrente in data 21/11/2025 avente ad oggetto “comunicazione del provvedimento di inibizione alla prosecuzione e cancellazione di attività del repertorio economico amministrativo relativamente all’attività di elettrauto”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio della Romagna - Forli-Cesena Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. LO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Considerato che:
il ricorrente, con il ricorso in esame ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento;
si è costituita in giudizio la Camera di Commercio per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con determina n.-OMISSIS- del 03 marzo 2026 l’Amministrazione resistente ha revocato il provvedimento impugnato;
ciò comporta il venir meno dell’interesse di parte ricorrente alla decisione del ricorso, come dalla stessa confermato all’udienza che precede, non essendo stati dedotti, del resto, elementi che giustifichino la permanenza di tale interesse;
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
LO AS, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LO AS | LO Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.