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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al ruolo con il n. R.G. 18 /2020 promosso da:
(P.I. , rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Matteo Perazzini – attrice opponente contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Berardi e dall'Avv. Prof. Salvatore Menditto P.IVA_2
– convenuta opposta.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15/5/2024 riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Breve sintesi delle posizioni difensive delle parti e cenni sullo svolgimento del processo.
Parte Il (d'ora in poi anche ), raggiunto dalla Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo n. 1869/2019 con cui gli si ordinava il pagamento della somma di euro
57.096 oltre interessi e spese in favore della Parte_2
(d'ora in poi anche ”), ha proposto tempestiva opposizione eccependo:
[...] Parte_3
1. l'inesatto inadempimento da parte dello Studio, quale impresa mandataria di un raggruppamento Parte temporaneo di professionisti all'uopo formato, all'incarico conferito dal avente ad oggetto la progettazione di un nuovo padiglione dell'Ospedale di Lugo, rapporto assunto dall'ingiungente quale fonte dei crediti fatti valere in via monitoria;
2. la radicale inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 275/2019 dello Studio, di euro 15.225,60, in quanto, per espressa previsione contrattuale, il pagamento delle spettanze della consorziata aveva come suo presupposto la ricezione da parte del del pagamento da parte della stazione Parte_1
Parte appaltante e l' non aveva mai pagato al i crediti di cui alla menzionata fattura dello Studio, Pt_4
corrispondente alla n. 114PA/2019 del;
Parte_1
3. la non debenza dell'Iva sui crediti di cui alle fatture nn. 276, 278 e 279 del 2019 dello Studio, in forza del meccanismo dello split payment, e ciononostante addebitata dall'opposta nelle dette fatture.
In via riconvenzionale l'opponente chiedeva la condanna dello al risarcimento dei danni CP_1
sofferti – quantificati in euro 231.398 - a causa di numerose lacune della progettazione che avrebbero determinato un aumento dei costi di costruzione rispetto a quelli preventivati, non ripetibili presso la stazione appaltante trattandosi di appalto “a corpo”.
Si costituiva lo Studio, eccependo che i pretesi inadempimenti sarebbero imputabili non allo
, ingiungente ed odierno opposto, ma allo , persona Controparte_1 Parte_5
Cont giuridica distinta che aveva eseguito, quale mandataria dello stesso altri contratti conferiti dal
; precisava infatti che, con contratto registrato il 26/9/2017, lo società Parte_1 Controparte_1 costituita il 28/3/2017, aveva preso in affitto l'azienda di ed era subentrata Parte_5 soltanto nei contratti di appalto “in corso”, ai sensi dell'art. 6 della scrittura, tra i quali non erano compresi quelli cui erano da riferirsi i pretesi inadempimenti. In particolare, precisava che erano intercorsi i seguenti contratti:
- In data 08/06/2015 il contratto avente ad oggetto “la progettazione definitiva e esecutiva” del padiglione, stipulato con quale mandataria del RTP, interamente Parte_5
Parte remunerato dal
- In data 04/05/2016 il contratto avente ad oggetto la “rielaborazione PE strutturale in relazione alla vita nominale”, con quale mandataria del RTP, interamente Parte_5
Parte remunerato dal
- In data 25/10/2016 il contratto avente ad oggetto la “rielaborazione della progettazione esecutiva architettonica (pareti divisorie) in relazione alla vita nominale”, con Parte_5 quale mandataria, per un importo di € 5.000,00, oltre contributo cassa ed IVA, e così
[...] per complessivi € 6.344,00, corrispettivo per il quale veniva emessa da parte di Controparte_1 subentrata “nelle more della consegna del succitato progetto”, la fattura n. 278 del 29/10/2019 oggetto di ingiunzione;
- In data 17/05/2018 il contratto avente ad oggetto delle varianti “finalizzate alla trasformazione del Padiglione “D” in un edificio ad “energia quasi zero (NZEB)”, con in Controparte_1
relazione al quale sarebbero maturati i crediti di cui alle fatture nn. 222, 275 e 276 del 2019, oggetto dell'ingiunzione;
- In data 20/06/2018 il contratto avente ad oggetto la variante consistente nella “Riprogettazione degli impianti meccanici ed elettrici alla luce delle soluzioni illustrate nella approvata variante di cui alla determina n. 1107 del 16/04/2018 e Riprogettazione NZEB a seguito delle varianti non formalizzate alla data di consegna degli elaborati del 25/05/2018”, stipulato con da cui sono originate le fatture nn. 4 e 277 del 2019, oggetto di ingiunzione. Controparte_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante documenti e prove orali e trattenuta in decisione all'udienza del 15/5/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il contratti di affitto di azienda tra e Parte_5 Controparte_1
Ai sensi dell'art. 2558 c.c., dettato in materia di cessione di azienda ma applicabile per espressa previsione del suo terzo comma anche all'affitto di azienda, l'affittuario subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano “carattere personale”; è privo di questa caratteristica il contratto di appalto (cfr. Cass. Ordinanza n. 31466/2018). Precisa però la citata disposizione che ciò accade “se non è previsto diversamente”. I contratti ai quali si applica detto subentro automatico, è stato precisato, sono quelli che alla data dell'affitto non abbiano ancora esaurito i propri effetti (cfr. Cass. Sentenza n. 11318/2004). Nel contratto di affitto di azienda stipulato tra e era prevista, all'art. 6, la successione dell'affittuaria alla Parte_5 Controparte_3 concedente in tutti i “rapporti negoziali stipulati per l'esercizio dell'azienda, con particolare riguardo ai contratti di appalto e/o fornitura attualmente in essere indicati nell'allegato sub C”.
Ora, va innanzitutto rilevato che all'interno di questo elenco, prodotto dall'opposta con la terza memoria, non figura alcun contratto avente come cliente il , mentre ve n'è uno che Parte_1 ha come cliente l' ma ha ad oggetto (v. terza colonna) l'Ospedale di Cattolica, non Parte_6
quello di Lugo, e comunque la sua numerazione (2017-0016) non consente di ricondurlo al contratto del 25/10/2016 nel quale l'opposta ritiene di essere “subentrata” e per il quale esige il pagamento con la fattura n. 278/2019. Sta di fatto però che la ha, incontestatamente, eseguito quel Controparte_1 contratto, o comunque l'ha portato a termine, il che vuol dire che si trattava di un contratto “in corso” alla data dell'affitto, oggetto di subentro automatico;
all'elenco, del resto, non pare potersi attribuire carattere di esaustività, perché ciò non può trarsi dall'espressione “con particolare riguardo” contenuta nella scrittura.
3. Infondatezza della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di inesatto adempimento.
L'elenco di contratti allegato all'affitto di azienda rileva anche ai fini dell'eccezione di inesatto inadempimento e della domanda riconvenzionale di danni, atteso che l'una e l'altra attengono a progettazioni eseguite dalla e non dalla per fondare una Parte_5 Controparte_1
responsabilità della seconda occorre dunque verificare se si trattasse, alla data del 26/9/2017, di progettazioni ancora in corso, atteso l'art. 2558 c.c. non trova applicazione ai meri debiti, i quali seguono il diverso regime dell'art. 2560 c.c. (cfr. Cass. Ordinanza n. 32487/2023). Ebbene, la Parte deduzione del sulla questione si riduce al seguente assunto: che “l'intera progettazione eseguita da e promana da un unico originario contratto di appalto, con la Parte_5 CP_1 quale la progettazione e l'appalto costituiscono un unicum inscindibile, essendo la progettazione della variante discendente ed interconnessa al contratto di appalto principale. Ne segue come corollario, che l'affidamento della progettazione dei lavori in variante a non sarebbe CP_1 CP_1
potuta avvenire se questa – subentrando nel caso de quo al progettista dell'appalto – non avesse rivestito la qualifica di progettista dell'appalto principale”. L'impostazione tuttavia non convince: le opere e le lavorazioni appaltate possono costituire un unicum inscindibile nei rapporti tra la stazione appaltante ed il , che ha partecipato alla gara ed ha vinto l'appalto, non nei rapporti Parte_1 tra il ed i vari soggetti cui l'appaltatore ha affidato singole fasi dell'opera; né tale effetto Parte_1
può discendere dal fatto che le progettazioni affidate allo avessero ad oggetto delle Controparte_1
“varianti” al progetto originario, perché questo non attribuisce all'opposta la qualifica di “progettista Parte dell'appalto principale”, che fu un altro soggetto, la cooperativa Il vorrebbe Parte_5
poi trarre elementi indiziari dalla testimonianza resa dal R.U.P. in questo procedimento, del seguente
Part tenore: “Premetto che io i preventivi li ho sempre discussi con il che è il mio interlocutore principale dell'appalto poi mi ha contattato l'Arch che per me è sempre stato studio T, CP_4 ma non so sotto che forma”. Il fatto che la R.U.P. non si sia avveduta del fatto che il soggetto giuridico con cui si interfacciava era mutato non cambia la realtà dei fatti, né l'interlocuzione diretta con la P.A. appaltante è privilegio che spetta in via esclusiva al progettista dell'appalto principale (sostiene Parte infatti in contrario il che “L'unico motivo per cui lo ha potuto interloquire CP_1
direttamente e di propria iniziativa con un Ente Pubblico in un appalto pubblico in corso e che abbia progettato le varianti, è dovuto al fatto che lo è subentrando nella posizione giuridica CP_1 del progettista dell'appalto principale , dal cui progetto (principale) Parte_5 discendono appunto le varianti”).
Da quanto esposto consegue che l'eccezione di inesatto inadempimento e la domanda riconvenzionale sono da rigettare, in quanto dirette contro un soggetto che non è stato esecutore delle prestazioni che si assumono male eseguite e la cui responsabilità per i danni arrecati non ha fondamento alcuno.
4. Infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito vantato dallo . CP_1
Come brevemente anticipato, parte opponente ha sostenuto in citazione la radicale (“genetica”) inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 275/2019 dello Studio, di euro 15.225,60 (12.000 al netto degli accessori), in quanto, per espressa previsione contrattuale, il pagamento delle spettanze della consorziata avrebbe avuto come suo presupposto la ricezione da parte del del Parte_1
Parte pagamento da parte della stazione appaltante e l' non aveva mai pagato al i crediti di cui Pt_4
alla menzionata fattura, corrispondente alla n. 114PA/2019 del 19/11/2019 del (prodotta Parte_1
in allegato alla citazione come doc. 9). L'eccezione è stata per un verso ridotta e per altro verso ampliata – secondo l'opposta tardivamente ed inammissibilmente - con la seconda memoria:
l'opponente ha infatti prodotto in allegato alla suddetta memoria una nota del 16/2/2021 a firma del
R.U.P. in cui si legge che la fattura del C.A.R. n. 114 del 19/11/2019, dell'importo di euro € 12.000
è stata liquidata e pagata con mandato emesso in data 4/2/2020 “così come parzialmente stornata Parte dalla nota Credito del n. 123 del 10.12.2019 di importo € -7.000,00” – il che vuol dire che dopo Parte la proposizione dell'opposizione il ha percepito per le causali indicate in fattura la soma di 5.000 Parte euro;
sulla scorta del restante contenuto della nota del R.U.P. il ha però al contempo sostenuto che vi sarebbero prestazioni non eseguite dallo Studio e non remunerabili per un valore complessivo più elevato di quello indicato in citazione, di 17.000 euro (netti), ed ha articolato capitoli di prova testimoniale inerenti numerose frazioni della variante NZEB dell'appalto, identificate con dei codici alfanumerici, per ottenere la conferma da parte del RUP, nel contraddittorio tra le parti, che le prestazioni NPPE 05, NPPE 06, NPPE 07, NPPE 08, NPPE 09 indicate nella nota non erano state pagate, talune perché superflue (numeri 5, 6, 8), una perché eseguita direttamente dalla committenza
(n. 7), un'altra perché non ancora resa (n. 9). Il R.U.P., sentito all'udienza del 26/1/2022, ha confermato il contenuto della nota, aggiornando però l'informazione riguardo la prestazione ancora non resa, nelle more eseguita e dunque ormai remunerabile (la n. 9).
Ritiene il giudicante che sia necessario, preliminarmente, qualificare la clausola “
3. Termini e
Modalità di Pagamento” contenuta nel contratto di affidamento stipulato tra il C.A.R. e lo Parte_5
in data 17/5/2018 (gli altri contratti non devono essere esaminati sotto questo aspetto stante
[...]
che non è formulata rispetto agli stessi analoga eccezione). La clausola stabilisce che il pagamento
Parte delle spettanze dello Studio da parte del avrebbe dovuto effettuarsi “entro e non oltre i 5 giorni successivi il pagamento al CAR da parte della Stazione Appaltante”. Si legge però, a seguire, che le modalità avrebbero dovuto essere le seguenti: “€. 10.000 Alla consegna della Progettazione Impianti;
Co
€. 12.000 Alla approvazione da parte della previo ottenimento dei pareri necessari;
€.
8.000 dopo la chiusura della Pratica edilizia, conclusione dell'accatastamento e della domanda di finanziamento al GSE”; veniva inoltre specificato al comma successivo che il mancato rispetto dei “termini di pagamento sopra indicati” avrebbe comportato “l'addebito automatico degli interessi legali di mora, nonché di tutte le spese bancarie conseguenti ad eventuali insoluti e di tutte le spese, legali e bancarie, derivanti da eventuale riscossione forzosa del credito”.
Sostiene nella sostanza il C.A.R. che la clausola avrebbe apposto all'obbligazione del pagamento del corrispettivo spettante allo Studio una condizione sospensiva. L'assunto – contestato dalla difesa dell'opposta - non è motivato sulla base dell'intera scrittura ed a parere di questo giudicante non è corretto. Il pagamento da parte della committente è senz'altro un evento futuro è incerto perché la solvibilità della committente non elimina il rischio di inadempimento né elide il rischio che l'ente sollevi fondate contestazioni sulla correttezza della prestazione o che risolva il contratto (cfr. Cass.
Sentenza n. 4124/2001 per la distinzione tra termine e condizione); è inoltre consentito all'autonomia contrattuale di trasferire il rischio dell'inadempimento del committente sul subappaltatore, così introducendo una componente aleatoria nel contratto tipico di appalto (cfr. per una disamina della clausola, denominata “clausola passante” o, nella contrattazione internazionale ed anglosassone, clausola if and when o pay when paid, Tribunale di Roma, sentenza n. 1732/2022). Tuttavia non è questo il caso: se si interpretasse l'espressione “entro e non oltre” come una condizione sospensiva sarebbe del tutto svuotata di significato la clausola successiva, che prevede il pagamento in tre tranches scandite non dal pagamento ma dagli stati di avanzamento dell'esecuzione della prestazione
(“consegna della Progettazione impianti”, “chiusura della pratica edilizia”) o dalla approvazione da Co parte della committenza “approvazione da parte della previo ottenimento dei pareri necessari”).
E' da ritenersi pertanto che il termine di cinque giorni di cui al primo comma della clausola sia soltanto il termine ultimo per il pagamento allo scadere del quale decorrono senz'altro gli interessi legali di mora (in deroga pertanto ai termini di cui al d. lgs. 231/2002). In altre parole, alla consegna dei progetti, all'approvazione da parte della stazione appaltante ed alla chiusura della pratica edilizia lo avrebbe maturato il diritto al compenso ed il credito sarebbe stato esigibile, ma nel caso in CP_1
Parte cui il non fosse riuscito ad ottenere il pagamento da parte della stazione appaltante il suo inadempimento nei confronti dello Studio non avrebbe determinato a suo carico la maturazione degli Parte interessi legali di mora;
ove invece il pur essendo stato pagato dall' avesse ritardato il Pt_4
pagamento allo Studio di oltre cinque giorni avrebbe subito l'addebito automatico di interessi legali moratori.
5. Tardività dell'eccezione di inadempimento.
Va ancora rilevato che l'opponente ha progressivamente mutato non solo l'ampiezza della propria originaria eccezione - che, si ripete, in citazione aveva esclusivo riguardo al mancato avveramento dell'evento dedotto quale condizione sospensiva per il pagamento della somma di euro € 12.000 netti di cui alla fattura 275/2019 e poi giunse a ricomprendere con la seconda memoria ulteriori somme, non ricondotte per vero a specifiche fatture dello Studio (complessa verifica che è stata sostanzialmente lasciata all'iniziativa della convenuta) - ma anche la sua stessa natura: con la seconda memoria l'opposta ha affermato che “delle somme richieste nel procedimento monitorio, € 17.000,00
a cui aggiungersi l'iva non sono dovute in quanto le sottostanti prestazioni non sono mai state eseguite”, così introducendo in modo implicito un tema nuovo, quello dell'eccezione di inadempimento, formulata in modo espresso soltanto con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
Trattasi però di eccezione in senso stretto tardivamente formulata, atteso che data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente la proposizione da parte sua di eccezioni non rilevabili d'ufficio deve farsi a pena di decadenza con l'atto introduttivo.
6. Infondatezza dell'eccezione relativa all'IVA calcolata dallo Studio sulle fatture oggetto dell'ingiunzione.
Residua da esaminare l'eccezione relativa alla non debenza dell'IVA sui compensi pretesi dallo
Studio. Parte Ha sostenuto il con l'atto di opposizione che la “Stessa sorte [di inesigibilità, si avrebbe] per
l'IVA di cui alle fatture dello 276/278/279 tutte dell'ottobre 2019 per un importo CP_1
complessivo di € 3.546,40 (€ 686,40 + € 1.716,00 + € 1.144,00). (doc.ti decreto opposto) Difatti il regime fiscale di cui all'appalto pubblico ospedale di Lugo è quello del c.d. split payment. Pertanto, non avendo il incassato tali somme, queste non potevano essere oggetto – sempre per la Parte_1 richiamata clausola – di domanda monitoria”; l'affermazione, riportata in termini identici nella comparsa conclusionale, è stata contestata dall'opposta, che ha evidenziato la “totale oscurità” della questione ed ha rilevato come tale regime non potrebbe trovare applicazione nel rapporto interno tra
Parte e - non essendo nessuno dei due soggetti una Pubblica Amministrazione - e Controparte_1 che comunque l'applicazione dell'IVA era prevista nei contratti inter partes.
Ora, si osserva preliminarmente che l'eccezione non ha pieno riscontro negli atti di causa: infatti è riferita a tre fatture dello Studio delle quali una – la n. 279/2019 – non è oggetto di questo giudizio;
quanto alle altre, la n. 278 contiene indicazione dell'IVA per euro 1.144,00, e pertanto vi è corrispondenza con l'eccezione, e lo stesso vale per la fattura 276, che contiene una maggiorazione per IVA di euro 686,40; di contro l'IVA di euro € 1.716,00 è quella della fattura n. 4 emessa dallo
Studio a gennaio 2019 (e non ad ottobre), che non è oggetto dell'eccezione. A prescindere da queste considerazioni, in forza delle quali la contestazione resterebbe circoscritta all'importo di euro 1.830,4, si osserva che i presupposti dell'eccezione non sono compiutamente allegati: essa fa riferimento implicito all'art. 17 ter D.P.R. 633/1972, più volte modificato, che prevede un regime fiscale derogatorio a quello generale in materia di IVA, in base al quale in caso di cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti di una pubblica amministrazione l'IVA è dovuta da quest'ultima Parte e non dal cedente o prestatore. Non si comprende dunque per quale ragione nei rapporti tra il e lo debba trovare applicazione lo split payment, essendo entrambe soggetti privati. CP_1
7. Conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per le ragioni sopra esposte l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
8. Regolamentazione delle spese di lite.
Parte Le spese seguono la soccombenza del e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, applicati i parametri medi per tutte le fasi.
P.Q.M
. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1869/2019 del Tribunale di
Rimini, che dichiara esecutivo;
2. Liquida le spese del presente giudizio in euro 14.103 oltre accessori di legge e le pone a carico di ed in favore di Parte_1 [...]
. Controparte_1
Rimini, 28 dicembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al ruolo con il n. R.G. 18 /2020 promosso da:
(P.I. , rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Matteo Perazzini – attrice opponente contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Berardi e dall'Avv. Prof. Salvatore Menditto P.IVA_2
– convenuta opposta.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 15/5/2024 riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Breve sintesi delle posizioni difensive delle parti e cenni sullo svolgimento del processo.
Parte Il (d'ora in poi anche ), raggiunto dalla Parte_1
notifica del decreto ingiuntivo n. 1869/2019 con cui gli si ordinava il pagamento della somma di euro
57.096 oltre interessi e spese in favore della Parte_2
(d'ora in poi anche ”), ha proposto tempestiva opposizione eccependo:
[...] Parte_3
1. l'inesatto inadempimento da parte dello Studio, quale impresa mandataria di un raggruppamento Parte temporaneo di professionisti all'uopo formato, all'incarico conferito dal avente ad oggetto la progettazione di un nuovo padiglione dell'Ospedale di Lugo, rapporto assunto dall'ingiungente quale fonte dei crediti fatti valere in via monitoria;
2. la radicale inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 275/2019 dello Studio, di euro 15.225,60, in quanto, per espressa previsione contrattuale, il pagamento delle spettanze della consorziata aveva come suo presupposto la ricezione da parte del del pagamento da parte della stazione Parte_1
Parte appaltante e l' non aveva mai pagato al i crediti di cui alla menzionata fattura dello Studio, Pt_4
corrispondente alla n. 114PA/2019 del;
Parte_1
3. la non debenza dell'Iva sui crediti di cui alle fatture nn. 276, 278 e 279 del 2019 dello Studio, in forza del meccanismo dello split payment, e ciononostante addebitata dall'opposta nelle dette fatture.
In via riconvenzionale l'opponente chiedeva la condanna dello al risarcimento dei danni CP_1
sofferti – quantificati in euro 231.398 - a causa di numerose lacune della progettazione che avrebbero determinato un aumento dei costi di costruzione rispetto a quelli preventivati, non ripetibili presso la stazione appaltante trattandosi di appalto “a corpo”.
Si costituiva lo Studio, eccependo che i pretesi inadempimenti sarebbero imputabili non allo
, ingiungente ed odierno opposto, ma allo , persona Controparte_1 Parte_5
Cont giuridica distinta che aveva eseguito, quale mandataria dello stesso altri contratti conferiti dal
; precisava infatti che, con contratto registrato il 26/9/2017, lo società Parte_1 Controparte_1 costituita il 28/3/2017, aveva preso in affitto l'azienda di ed era subentrata Parte_5 soltanto nei contratti di appalto “in corso”, ai sensi dell'art. 6 della scrittura, tra i quali non erano compresi quelli cui erano da riferirsi i pretesi inadempimenti. In particolare, precisava che erano intercorsi i seguenti contratti:
- In data 08/06/2015 il contratto avente ad oggetto “la progettazione definitiva e esecutiva” del padiglione, stipulato con quale mandataria del RTP, interamente Parte_5
Parte remunerato dal
- In data 04/05/2016 il contratto avente ad oggetto la “rielaborazione PE strutturale in relazione alla vita nominale”, con quale mandataria del RTP, interamente Parte_5
Parte remunerato dal
- In data 25/10/2016 il contratto avente ad oggetto la “rielaborazione della progettazione esecutiva architettonica (pareti divisorie) in relazione alla vita nominale”, con Parte_5 quale mandataria, per un importo di € 5.000,00, oltre contributo cassa ed IVA, e così
[...] per complessivi € 6.344,00, corrispettivo per il quale veniva emessa da parte di Controparte_1 subentrata “nelle more della consegna del succitato progetto”, la fattura n. 278 del 29/10/2019 oggetto di ingiunzione;
- In data 17/05/2018 il contratto avente ad oggetto delle varianti “finalizzate alla trasformazione del Padiglione “D” in un edificio ad “energia quasi zero (NZEB)”, con in Controparte_1
relazione al quale sarebbero maturati i crediti di cui alle fatture nn. 222, 275 e 276 del 2019, oggetto dell'ingiunzione;
- In data 20/06/2018 il contratto avente ad oggetto la variante consistente nella “Riprogettazione degli impianti meccanici ed elettrici alla luce delle soluzioni illustrate nella approvata variante di cui alla determina n. 1107 del 16/04/2018 e Riprogettazione NZEB a seguito delle varianti non formalizzate alla data di consegna degli elaborati del 25/05/2018”, stipulato con da cui sono originate le fatture nn. 4 e 277 del 2019, oggetto di ingiunzione. Controparte_1
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante documenti e prove orali e trattenuta in decisione all'udienza del 15/5/2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Il contratti di affitto di azienda tra e Parte_5 Controparte_1
Ai sensi dell'art. 2558 c.c., dettato in materia di cessione di azienda ma applicabile per espressa previsione del suo terzo comma anche all'affitto di azienda, l'affittuario subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano “carattere personale”; è privo di questa caratteristica il contratto di appalto (cfr. Cass. Ordinanza n. 31466/2018). Precisa però la citata disposizione che ciò accade “se non è previsto diversamente”. I contratti ai quali si applica detto subentro automatico, è stato precisato, sono quelli che alla data dell'affitto non abbiano ancora esaurito i propri effetti (cfr. Cass. Sentenza n. 11318/2004). Nel contratto di affitto di azienda stipulato tra e era prevista, all'art. 6, la successione dell'affittuaria alla Parte_5 Controparte_3 concedente in tutti i “rapporti negoziali stipulati per l'esercizio dell'azienda, con particolare riguardo ai contratti di appalto e/o fornitura attualmente in essere indicati nell'allegato sub C”.
Ora, va innanzitutto rilevato che all'interno di questo elenco, prodotto dall'opposta con la terza memoria, non figura alcun contratto avente come cliente il , mentre ve n'è uno che Parte_1 ha come cliente l' ma ha ad oggetto (v. terza colonna) l'Ospedale di Cattolica, non Parte_6
quello di Lugo, e comunque la sua numerazione (2017-0016) non consente di ricondurlo al contratto del 25/10/2016 nel quale l'opposta ritiene di essere “subentrata” e per il quale esige il pagamento con la fattura n. 278/2019. Sta di fatto però che la ha, incontestatamente, eseguito quel Controparte_1 contratto, o comunque l'ha portato a termine, il che vuol dire che si trattava di un contratto “in corso” alla data dell'affitto, oggetto di subentro automatico;
all'elenco, del resto, non pare potersi attribuire carattere di esaustività, perché ciò non può trarsi dall'espressione “con particolare riguardo” contenuta nella scrittura.
3. Infondatezza della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di inesatto adempimento.
L'elenco di contratti allegato all'affitto di azienda rileva anche ai fini dell'eccezione di inesatto inadempimento e della domanda riconvenzionale di danni, atteso che l'una e l'altra attengono a progettazioni eseguite dalla e non dalla per fondare una Parte_5 Controparte_1
responsabilità della seconda occorre dunque verificare se si trattasse, alla data del 26/9/2017, di progettazioni ancora in corso, atteso l'art. 2558 c.c. non trova applicazione ai meri debiti, i quali seguono il diverso regime dell'art. 2560 c.c. (cfr. Cass. Ordinanza n. 32487/2023). Ebbene, la Parte deduzione del sulla questione si riduce al seguente assunto: che “l'intera progettazione eseguita da e promana da un unico originario contratto di appalto, con la Parte_5 CP_1 quale la progettazione e l'appalto costituiscono un unicum inscindibile, essendo la progettazione della variante discendente ed interconnessa al contratto di appalto principale. Ne segue come corollario, che l'affidamento della progettazione dei lavori in variante a non sarebbe CP_1 CP_1
potuta avvenire se questa – subentrando nel caso de quo al progettista dell'appalto – non avesse rivestito la qualifica di progettista dell'appalto principale”. L'impostazione tuttavia non convince: le opere e le lavorazioni appaltate possono costituire un unicum inscindibile nei rapporti tra la stazione appaltante ed il , che ha partecipato alla gara ed ha vinto l'appalto, non nei rapporti Parte_1 tra il ed i vari soggetti cui l'appaltatore ha affidato singole fasi dell'opera; né tale effetto Parte_1
può discendere dal fatto che le progettazioni affidate allo avessero ad oggetto delle Controparte_1
“varianti” al progetto originario, perché questo non attribuisce all'opposta la qualifica di “progettista Parte dell'appalto principale”, che fu un altro soggetto, la cooperativa Il vorrebbe Parte_5
poi trarre elementi indiziari dalla testimonianza resa dal R.U.P. in questo procedimento, del seguente
Part tenore: “Premetto che io i preventivi li ho sempre discussi con il che è il mio interlocutore principale dell'appalto poi mi ha contattato l'Arch che per me è sempre stato studio T, CP_4 ma non so sotto che forma”. Il fatto che la R.U.P. non si sia avveduta del fatto che il soggetto giuridico con cui si interfacciava era mutato non cambia la realtà dei fatti, né l'interlocuzione diretta con la P.A. appaltante è privilegio che spetta in via esclusiva al progettista dell'appalto principale (sostiene Parte infatti in contrario il che “L'unico motivo per cui lo ha potuto interloquire CP_1
direttamente e di propria iniziativa con un Ente Pubblico in un appalto pubblico in corso e che abbia progettato le varianti, è dovuto al fatto che lo è subentrando nella posizione giuridica CP_1 del progettista dell'appalto principale , dal cui progetto (principale) Parte_5 discendono appunto le varianti”).
Da quanto esposto consegue che l'eccezione di inesatto inadempimento e la domanda riconvenzionale sono da rigettare, in quanto dirette contro un soggetto che non è stato esecutore delle prestazioni che si assumono male eseguite e la cui responsabilità per i danni arrecati non ha fondamento alcuno.
4. Infondatezza dell'eccezione di inesigibilità del credito vantato dallo . CP_1
Come brevemente anticipato, parte opponente ha sostenuto in citazione la radicale (“genetica”) inesigibilità del credito portato dalla fattura n. 275/2019 dello Studio, di euro 15.225,60 (12.000 al netto degli accessori), in quanto, per espressa previsione contrattuale, il pagamento delle spettanze della consorziata avrebbe avuto come suo presupposto la ricezione da parte del del Parte_1
Parte pagamento da parte della stazione appaltante e l' non aveva mai pagato al i crediti di cui Pt_4
alla menzionata fattura, corrispondente alla n. 114PA/2019 del 19/11/2019 del (prodotta Parte_1
in allegato alla citazione come doc. 9). L'eccezione è stata per un verso ridotta e per altro verso ampliata – secondo l'opposta tardivamente ed inammissibilmente - con la seconda memoria:
l'opponente ha infatti prodotto in allegato alla suddetta memoria una nota del 16/2/2021 a firma del
R.U.P. in cui si legge che la fattura del C.A.R. n. 114 del 19/11/2019, dell'importo di euro € 12.000
è stata liquidata e pagata con mandato emesso in data 4/2/2020 “così come parzialmente stornata Parte dalla nota Credito del n. 123 del 10.12.2019 di importo € -7.000,00” – il che vuol dire che dopo Parte la proposizione dell'opposizione il ha percepito per le causali indicate in fattura la soma di 5.000 Parte euro;
sulla scorta del restante contenuto della nota del R.U.P. il ha però al contempo sostenuto che vi sarebbero prestazioni non eseguite dallo Studio e non remunerabili per un valore complessivo più elevato di quello indicato in citazione, di 17.000 euro (netti), ed ha articolato capitoli di prova testimoniale inerenti numerose frazioni della variante NZEB dell'appalto, identificate con dei codici alfanumerici, per ottenere la conferma da parte del RUP, nel contraddittorio tra le parti, che le prestazioni NPPE 05, NPPE 06, NPPE 07, NPPE 08, NPPE 09 indicate nella nota non erano state pagate, talune perché superflue (numeri 5, 6, 8), una perché eseguita direttamente dalla committenza
(n. 7), un'altra perché non ancora resa (n. 9). Il R.U.P., sentito all'udienza del 26/1/2022, ha confermato il contenuto della nota, aggiornando però l'informazione riguardo la prestazione ancora non resa, nelle more eseguita e dunque ormai remunerabile (la n. 9).
Ritiene il giudicante che sia necessario, preliminarmente, qualificare la clausola “
3. Termini e
Modalità di Pagamento” contenuta nel contratto di affidamento stipulato tra il C.A.R. e lo Parte_5
in data 17/5/2018 (gli altri contratti non devono essere esaminati sotto questo aspetto stante
[...]
che non è formulata rispetto agli stessi analoga eccezione). La clausola stabilisce che il pagamento
Parte delle spettanze dello Studio da parte del avrebbe dovuto effettuarsi “entro e non oltre i 5 giorni successivi il pagamento al CAR da parte della Stazione Appaltante”. Si legge però, a seguire, che le modalità avrebbero dovuto essere le seguenti: “€. 10.000 Alla consegna della Progettazione Impianti;
Co
€. 12.000 Alla approvazione da parte della previo ottenimento dei pareri necessari;
€.
8.000 dopo la chiusura della Pratica edilizia, conclusione dell'accatastamento e della domanda di finanziamento al GSE”; veniva inoltre specificato al comma successivo che il mancato rispetto dei “termini di pagamento sopra indicati” avrebbe comportato “l'addebito automatico degli interessi legali di mora, nonché di tutte le spese bancarie conseguenti ad eventuali insoluti e di tutte le spese, legali e bancarie, derivanti da eventuale riscossione forzosa del credito”.
Sostiene nella sostanza il C.A.R. che la clausola avrebbe apposto all'obbligazione del pagamento del corrispettivo spettante allo Studio una condizione sospensiva. L'assunto – contestato dalla difesa dell'opposta - non è motivato sulla base dell'intera scrittura ed a parere di questo giudicante non è corretto. Il pagamento da parte della committente è senz'altro un evento futuro è incerto perché la solvibilità della committente non elimina il rischio di inadempimento né elide il rischio che l'ente sollevi fondate contestazioni sulla correttezza della prestazione o che risolva il contratto (cfr. Cass.
Sentenza n. 4124/2001 per la distinzione tra termine e condizione); è inoltre consentito all'autonomia contrattuale di trasferire il rischio dell'inadempimento del committente sul subappaltatore, così introducendo una componente aleatoria nel contratto tipico di appalto (cfr. per una disamina della clausola, denominata “clausola passante” o, nella contrattazione internazionale ed anglosassone, clausola if and when o pay when paid, Tribunale di Roma, sentenza n. 1732/2022). Tuttavia non è questo il caso: se si interpretasse l'espressione “entro e non oltre” come una condizione sospensiva sarebbe del tutto svuotata di significato la clausola successiva, che prevede il pagamento in tre tranches scandite non dal pagamento ma dagli stati di avanzamento dell'esecuzione della prestazione
(“consegna della Progettazione impianti”, “chiusura della pratica edilizia”) o dalla approvazione da Co parte della committenza “approvazione da parte della previo ottenimento dei pareri necessari”).
E' da ritenersi pertanto che il termine di cinque giorni di cui al primo comma della clausola sia soltanto il termine ultimo per il pagamento allo scadere del quale decorrono senz'altro gli interessi legali di mora (in deroga pertanto ai termini di cui al d. lgs. 231/2002). In altre parole, alla consegna dei progetti, all'approvazione da parte della stazione appaltante ed alla chiusura della pratica edilizia lo avrebbe maturato il diritto al compenso ed il credito sarebbe stato esigibile, ma nel caso in CP_1
Parte cui il non fosse riuscito ad ottenere il pagamento da parte della stazione appaltante il suo inadempimento nei confronti dello Studio non avrebbe determinato a suo carico la maturazione degli Parte interessi legali di mora;
ove invece il pur essendo stato pagato dall' avesse ritardato il Pt_4
pagamento allo Studio di oltre cinque giorni avrebbe subito l'addebito automatico di interessi legali moratori.
5. Tardività dell'eccezione di inadempimento.
Va ancora rilevato che l'opponente ha progressivamente mutato non solo l'ampiezza della propria originaria eccezione - che, si ripete, in citazione aveva esclusivo riguardo al mancato avveramento dell'evento dedotto quale condizione sospensiva per il pagamento della somma di euro € 12.000 netti di cui alla fattura 275/2019 e poi giunse a ricomprendere con la seconda memoria ulteriori somme, non ricondotte per vero a specifiche fatture dello Studio (complessa verifica che è stata sostanzialmente lasciata all'iniziativa della convenuta) - ma anche la sua stessa natura: con la seconda memoria l'opposta ha affermato che “delle somme richieste nel procedimento monitorio, € 17.000,00
a cui aggiungersi l'iva non sono dovute in quanto le sottostanti prestazioni non sono mai state eseguite”, così introducendo in modo implicito un tema nuovo, quello dell'eccezione di inadempimento, formulata in modo espresso soltanto con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
Trattasi però di eccezione in senso stretto tardivamente formulata, atteso che data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente la proposizione da parte sua di eccezioni non rilevabili d'ufficio deve farsi a pena di decadenza con l'atto introduttivo.
6. Infondatezza dell'eccezione relativa all'IVA calcolata dallo Studio sulle fatture oggetto dell'ingiunzione.
Residua da esaminare l'eccezione relativa alla non debenza dell'IVA sui compensi pretesi dallo
Studio. Parte Ha sostenuto il con l'atto di opposizione che la “Stessa sorte [di inesigibilità, si avrebbe] per
l'IVA di cui alle fatture dello 276/278/279 tutte dell'ottobre 2019 per un importo CP_1
complessivo di € 3.546,40 (€ 686,40 + € 1.716,00 + € 1.144,00). (doc.ti decreto opposto) Difatti il regime fiscale di cui all'appalto pubblico ospedale di Lugo è quello del c.d. split payment. Pertanto, non avendo il incassato tali somme, queste non potevano essere oggetto – sempre per la Parte_1 richiamata clausola – di domanda monitoria”; l'affermazione, riportata in termini identici nella comparsa conclusionale, è stata contestata dall'opposta, che ha evidenziato la “totale oscurità” della questione ed ha rilevato come tale regime non potrebbe trovare applicazione nel rapporto interno tra
Parte e - non essendo nessuno dei due soggetti una Pubblica Amministrazione - e Controparte_1 che comunque l'applicazione dell'IVA era prevista nei contratti inter partes.
Ora, si osserva preliminarmente che l'eccezione non ha pieno riscontro negli atti di causa: infatti è riferita a tre fatture dello Studio delle quali una – la n. 279/2019 – non è oggetto di questo giudizio;
quanto alle altre, la n. 278 contiene indicazione dell'IVA per euro 1.144,00, e pertanto vi è corrispondenza con l'eccezione, e lo stesso vale per la fattura 276, che contiene una maggiorazione per IVA di euro 686,40; di contro l'IVA di euro € 1.716,00 è quella della fattura n. 4 emessa dallo
Studio a gennaio 2019 (e non ad ottobre), che non è oggetto dell'eccezione. A prescindere da queste considerazioni, in forza delle quali la contestazione resterebbe circoscritta all'importo di euro 1.830,4, si osserva che i presupposti dell'eccezione non sono compiutamente allegati: essa fa riferimento implicito all'art. 17 ter D.P.R. 633/1972, più volte modificato, che prevede un regime fiscale derogatorio a quello generale in materia di IVA, in base al quale in caso di cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti di una pubblica amministrazione l'IVA è dovuta da quest'ultima Parte e non dal cedente o prestatore. Non si comprende dunque per quale ragione nei rapporti tra il e lo debba trovare applicazione lo split payment, essendo entrambe soggetti privati. CP_1
7. Conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per le ragioni sopra esposte l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
8. Regolamentazione delle spese di lite.
Parte Le spese seguono la soccombenza del e sono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014, applicati i parametri medi per tutte le fasi.
P.Q.M
. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1869/2019 del Tribunale di
Rimini, che dichiara esecutivo;
2. Liquida le spese del presente giudizio in euro 14.103 oltre accessori di legge e le pone a carico di ed in favore di Parte_1 [...]
. Controparte_1
Rimini, 28 dicembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva