Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4713/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI VI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4713/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] professione: infermiera presso l'Ospedale di DR reddito: euro 32.038,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Maria Cristina Sciardiglia presso cui ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...] professione: infermiere con incarico di Coordinatore Corso di Laurea in infermieristica UNIPD sede di GO reddito: euro 35.628,00 nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Roberta Paesante presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio ad DR (RO) il 4-6-2011 (anno 2011, Numero 9, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
30-1-2016.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto fermi restando i reciproci obblighi di legge. Le parti si autorizzano dalla data del 10/01/25 a vivere separati con trasferimento della residenza della IG.ra e dei figli Pt_1 minori. Prima di tale data la moglie e i figli potranno andare e soggiornare per due/tre giorni consecutivi con pernotto presso i genitori materni in Porto Viro (RO).
2) Disporsi nulla a titolo di contributo di mantenimento dei coniugi in quanto entrambi lavorano e sono autosufficienti.
3) I minori e verranno affidati congiuntamente ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre
, che si trasferirà con i figli in Porto Viro (RO) alla Via Carrer nr. 14. Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La casa coniugale sita in Bottrighe di proprietà del marito resterà allo stesso, mentre la madre IG.ra e i due figli si trasferiranno presso Parte_3
l'abitazione in uso alla stessa in Porto Viro (RO) via Carrer n. 14. Il padre sin d'ora autorizza al trasferimento di residenza dei minori a far data dal 10/01/2025. I genitori concordano che i minori continueranno a frequentare i corsi scolastici presso gli attuali Istituti sino al termine dell'anno scolastico in corso 2024/2025. Al termine dell'anno scolastico in corso 2024/2025 i genitori verificheranno concordemente con gli stessi minori l'opportunità di proseguire in detti istituti od operare anche il trasferimento scolastico. Nell'ipotesi che i minori proseguano in DR le parti concordano l'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi pubblici a partire dalla terza media inferiore.
4) I IGnori e si rilasciano reciprocamente il consenso Parte_2 Parte_1 ad ottenere i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali viaggi all'estero con preavviso di 30 giorni e con l'impegno ad evitare Paesi a rischio secondo le indicazioni degli Organismi Internazionali.
5) Il diritto di visita del padre ai figli minori verrà effettuato tenendo conto degli impegni scolastici e di salute degli stessi con la concordata più ampia disponibilità di entrambi i genitori per eventuali cambi di giorni e orario qualora dovessero insorgere problemi di lavoro, previo congruo avviso e comunque, in caso di disaccordo verrà rispettato il seguente calendario:
-Un weekend a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita della scuola e doposcuola sino al mattino del lunedì dove i minori verranno accompagnati presso la scuola dal padre. Nel periodo estivo si considereranno i seguenti orari, salvo diverso accordo tra le parti, il venerdì dalle ore 17,00 al lunedì con consegna minori alle ore 09,00, con prelievo e restituzione degli stessi presso la loro residenza.
2 Il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé: a) tutti i martedì dall'uscita della scuola con pernotto presso il padre sino al mattino del mercoledì, quando i minori verranno accompagnati presso la scuola dal padre;
b) tutti i giovedì dall'uscita della scuola, con cena presso il padre e ritorno alla residenza materna entro le 21,00. Nel periodo estivo, in assenza della scuola, il padre seguirà gli orari simili a quelli pomeridiani scolastici per andare a prendere i bambini, con accompagnamento dei bambini presso la residenza materna rispettivamente alle ore 09:00 e alle ore 22:00. In caso di malattia dei minori, gli stessi rimarranno o torneranno presso la madre salvo che le condizioni di salute saranno tali da rendere pericoloso lo spostamento o vi sia accordo tra i genitori e la volontà dei minori. In tali circostanze potranno essere effettuate chiamate e videochiamate direttamente ai minori da parte di entrambi i genitori secondo modalità di orario rispettose del riposo e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I giorni festivi infrasettimanali seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra le parti, anche in considerazione del lavoro su turni svolto dalla madre e della disponibilità del padre nelle giornate festive infrasettimanali. I figli minori, inoltre, trascorreranno il compleanno della mamma e la festa della mamma con la IG.ra ; il compleanno del papà e la festa del papà Parte_1 con il IG. a prescindere dal calendario di visita con prelievo a scuola Parte_2
e ritorno a casa alle ore 21,00 qualora il giorno non ricada in quelli di visita. I genitori, in vista del compleanno dei figli, tenuto conto delle loro esigenze e volontà, si impegnano ad accordarsi sulla modalità di festeggiamento, garantendo che entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine possano festeggiare il compleanno in un momento opportuno. Per le Festività Natalizie e Pasquali: Le festività Natalizie seguiranno la seguente calendarizzazione: Il genitore che non godrà la prima settimana di Natale avrà comunque il 24 dicembre “La Vigilia” dalle ore 10,00 del mattino sino alle ore 10,00 del giorno di Natale al fine di permettere la condivisione con familiari e parenti presso entrambe le famiglie e i parenti di origine.
-La prima settimana natalizia quindi inizierà il 25 dicembre alle ore 10,00 sino del 31 Dicembre ore 17,00 salvo differenti accordi tra le parti.
-La seconda settimana di festività natalizia avrà inizio dalle ore 17,00 del 31 Dicembre alle ore 15,00 della Epifania, mentre il pomeriggio dell'Epifania potranno stare con l'altro genitore sino alla consegna a scuola il giorno dopo se giorno di scuola o alle 10,00 se festivo e non spettante nella turnazione. Il giorno dopo la scuola si avrà di nuovo la regolare turnazione secondo il calendario generale. FESTIVITA' Pasquali: tre giorni a Pasqua, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. La Pasquetta avrà inizio dalle ore 10,00 sino al giorno successivo, quando il genitore accompagnerà i figli a scuola.
-Per le vacanze estive le parti concordano 21 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del tempo di permanenza della turnazione generale. La comunicazione del periodo delle vacanze estive al fine di conciliare il
3 tutto con gli impegni lavorativi dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro il 31 maggio avrà la precedenza il genitore che avrà comunicato per primo. Resta inteso che nella ripartizione delle vacanze estive dovranno essere rispettati anche gli impegni assunti dai minori quali ST, la cui eventuale partecipazione dovrà essere concordata da entrambi i genitori nel rispetto anche della volontà dei minori stessi.
- In caso di vacanze i genitori dovranno notiziare l'altro con la comunicazione del luogo di soggiorno. In tale periodo i genitori dovranno favorire le comunicazioni con l'altro genitore, sempre nel rispetto di privacy e orari di riposo.
-In caso i minori effettuassero vacanze studio o sport senza genitori in Italia o all'estero, vacanze studio che dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori, le spese verranno suddivise equamente tra le parti.
- I genitori potranno liberamente contattare i minori sul cellulare tenendo conto del rispetto di privacy, impegni e orari di lavoro e studio e comunque dopo le ore 20,00, salvo urgenze o in caso che gli stessi siano malati. 6) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 30 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00 ( cinquecento) ( 250,00, duecento cinquanta per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese di ogni anno. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 50% a ciascun genitore, con impegno del genitore a cui dovesse essere liquidato alla refusione in favore dell'altro della quota spettante. A carico del IG. spetteranno inoltre la quota del 50% delle spese Parte_2 straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori da intendersi quelle indicate dalle linee guida CNF, e come di seguito: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo:
4 a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby-sitter; e) viaggi e vacanze senza i genitori;
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
g) conseguimento della patente preso autoscuole private;
h) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
i) corsi di attività artistiche. Si evidenzia che il figlio più piccolo ha già svolto un percorso con una pedagogista che dovrà essere completato svolgendo i rimanenti concordati 4 incontri e che potrebbe necessitare anche di un possibile supporto scolastico, rispetto al quale i genitori concorderanno eventuali idonee modalità; i genitori si riservano fin d'ora di valutare di comune accordo eventuali futuri inserimenti in ST estivi come accaduto finora. Per le future cerimonie religiose, i genitori concordano che il padrino per la Cresima sarà prescelto dal minore stesso. Per le suddette cerimonie religiose ciascun genitore potrà presenziare con la propria famiglia d'origine. Per i festeggiamenti, i genitori concordano che, qualora non sia possibile un festeggiamento condiviso con entrambi i genitori, il figlio festeggerà nella domenica della cerimonia con il genitore con cui dovrebbe essere secondo la normale turnazione;
con l'altro genitore nel momento ritenuto più opportuno. La scelta di conseguire i permessi di guida (patentino per ciclomotore e patente di guida per l'auto) dovrà essere concordata fra i genitori. Le spese di patentino e patente saranno suddivise tra le parti. La scelta di acquistare mezzi e le conseguenti spese di acquisti e di polizza assicurative dovranno essere previamente concordate fra i genitori e saranno suddivise fra i genitori. Le condizioni economiche come sopra concordate a favore dei figli entreranno in vigore dalla data di cambio di residenza dei figli, a far data dal 10/01/2025. 7) Con riferimento ai libretti di risparmio e i buoni fruttiferi intestati ai minori Per_1
e come meglio indicati in premessa, non potranno essere effettuati prelievi a Per_2 nessun titolo e ragione senza l'autorizzazione congiunta di entrambi i genitori;
i documenti personali e i libretti di risparmio e buoni fruttiferi intestati ai minori saranno custoditi dalla madre genitore collocatario, ma il padre ne avrà copia integrale.
8) Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. Le eventuali detrazioni dell'anno in corso effettuate sulla dichiarazione congiunta che verranno eventualmente accreditate verranno rimborsate all'altro coniuge nella misura del 50%.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.
10) I ricorrenti provvederanno a estinguere il conto corrente cointestato e a dividere equamente il saldo, previo pagamento delle spese di estinzione. A tal fine, essendo attualmente i genitori in attesa del rimborso per le spese sostenute a titolo di ST estivo 2024, i genitori concordano di attendere tale entrata prima di
5 procedere all'estinzione del conto corrente cointestato. I buoni postali cointestati inoltre verranno estinti e le somme suddivise equamente tra le parti. In particolare, i coniugi concordano di attendere il 08/03/2025 per riscattare il buono in scadenza, al fine di non perdere gli interessi maturati. Gli altri beni, conto correnti e buoni intestati personalmente sono da considerarsi quali beni personali. La moglie preleverà dalla casa coniugale gli effetti personali e i seguenti beni mobili: 1) Bicchieri e piatti caraffe e coppette gelato vassoi regali nonna;
Pt_1
2) Soprammobili souvenir regali fatti genitori;
3) Candelabro e scaccia Pt_1 spiriti sole e luna;
4) Lampada di sale elettrica regalo personale di amica;
Pt_1
5) Contenitore e conchiglie raccolta;
6) Contenitore e sassi raccolta;
7) Set cucito;
8) Scultura lilo;
9) Cornice con perline rosse in ferro;
10) Scarpiera marrone;
11) Pentola a pressione;
12) Asparagera;
13) Microonde;
14) Phon grande;
15) Tagliaverdure elettrico;
16) Tende tappeti lenzuola asciugamani trapunte tovaglie (solo dote e regali nonna ); 17) Mobiletto cucina ruote cucina con Pt_1 portabottiglie;
18) Coperta pile grigia;
19) Cuscini divano (numero 6); 20) Sedia poang Ikea;
21) Struttura letto matrimoniale ferro battuto e comodini nr. 2 ; 22) TV grande nera camera da letto con chiavetta fire;
23) Bajour in vetro tonda bianca posta camera matrimoniale;
24) Tavolino nero in ferro battuto con base di vetro;
25) Giochi, libri bimbi a scelta;
una parte di questi devono rimanere a disposizione degli stessi nella casa del padre per quando loro vi faranno ritorno;
26) 2 pouf contenitore;
27) Fotocamera digitale Sony;
28) Fiocco azzurro nascita luca regalo genitori;
29) Aerosol portatile;
30) Cornici con foto bimbi a scelta e Pt_1 personali;
31) Tortiera da forno e contenitore e teglie da forno grigie e nere rettangolari;
32) Catino piccolo giallo;
33) Due stendini da ringhera e a torre;
34) Regali battesimo nascita bracialettini oro color giallo con pallini giallo oro e un orsetto blu, una piccola croce francescana, color grigio specchiata, un ciondolo con una figura sacra color giallo oro, un portachiavi con lettera P color grigio argento;
con l'impegno che essendo di proprietà dei ragazzi rimangano a loro disposizione e ne facciano l'uso che riterranno al compimento della maggiore età; 35) Fascicolo personali gialli e documenti personali bimbi (posta, documenti, buoni cartacei); 36) Pc recentemente acquistato, mentre l'asciugatrice acquistata di recente resterà al marito.
12) A ciascun istante resterà il possesso e l'intestazione della propria auto.
13) Le spese di procedura saranno compensate tra le parti e ciascuno provvederà al proprio difensore. Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 c.p.c. e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11-12-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
6 Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e non Per_1 Per_2 siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.4713/ 2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio ad DR (RO) il 4-6-2011, e li
[...] autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DR (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a GO, il 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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