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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/08/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2342/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2342/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] A CREMANO (NA) il 27/12/1987, Parte_1 assistito e difeso dall'avv. ARQUILLA SERGIO
e
IK UG, nata in [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. ARQUILLA SERGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, e UG Parte_1
IK esponevano che in data 16/11/2021 avevano contratto matrimonio con rito civile, in MONTESLVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
548/2024 pubbl. il 12/12/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e IK UG, provvede come segue:
[...]
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESLVANO il
16/11/2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESLVANO, nell'anno 2021 atto numero 117 parte II, serie C, alle pagina 2 di 3 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 22/07/2025:
1. restano integralmente confermate le condizioni già omologate in sede di separazione con Sentenza n. 548/2024 pubbl. il 12/12/2024; in particolare, i coniugi continueranno a vivere separati nel rispetto reciproco ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, non è dovuto alcun assegno divorzile.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTESLVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2342/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] A CREMANO (NA) il 27/12/1987, Parte_1 assistito e difeso dall'avv. ARQUILLA SERGIO
e
IK UG, nata in [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. ARQUILLA SERGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024, e UG Parte_1
IK esponevano che in data 16/11/2021 avevano contratto matrimonio con rito civile, in MONTESLVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
548/2024 pubbl. il 12/12/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e IK UG, provvede come segue:
[...]
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in MONTESLVANO il
16/11/2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di MONTESLVANO, nell'anno 2021 atto numero 117 parte II, serie C, alle pagina 2 di 3 seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 22/07/2025:
1. restano integralmente confermate le condizioni già omologate in sede di separazione con Sentenza n. 548/2024 pubbl. il 12/12/2024; in particolare, i coniugi continueranno a vivere separati nel rispetto reciproco ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, non è dovuto alcun assegno divorzile.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTESLVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 23/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3