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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5278/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Mascia SCALIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'Avv. Luciano Antonio BORGHESE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Rimessa la causa in decisione in esito all'udienza di comparizione delle parti del 26/02/2025, in cui le parti, personalmente comparse con i loro rispettivi difensori, hanno chiesto l'accoglimento del
1 ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 02/12/2024, e Parte_1 Pt_2
, avendo intrattenuto una relazione sentimentale, sfociata in una stabile convivenza e cessata a
[...]
maggio 2021, dalla quale è nata, a Catania, l'08/10/2019, la figlia riconosciuta da Parte_3
entrambi, hanno chiesto al Tribunale di disciplinare le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento alle seguenti condizioni:
“1. La minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Pt_3
madre con la quale convive presso l'abitazione sita in Catania Piazza Chiesa Madre 10;
2. Il padre potrà frequentare la figlia ogni volta che vorrà, sempre assecondando le necessità della
medesima e tenuto conto delle esigenze lavorative e non di entrambi i genitori, che si impegnano a
dare un preavviso reciproco di almeno un paio di giorni,
ed in linea di massima come segue:
- il lunedì il IG. preleverà direttamente da scuola all'orario di uscita e la riporterà Pt_1 Pt_3
a scuola la mattina seguente e la stessa cosa farà il giovedì;
- due finesettimana al mese, il IG. trascorrerà con la figlia l'intero fine settimana, dal Pt_1
sabato mattina alle ore 9.00 fino al lunedì mattina, quando provvederà ad accompagnarla a scuola;
- il padre potrà tenere con sé la figlia per 4 giorni consecutivi durante le festività natalizie alternando
il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
per 3 giorni consecutivi durante le festività pasquali,
alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per un periodo di 15
giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche, da concordare con la madre
collocataria entro il 30 giugno di ciascun anno e sempre nel rispetto delle reciproche esigenze
lavorative ed in maniera da armonizzarle con le esigenze della figlia;
4.Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2
mantenimento della figlia, un assegno mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), somma da
2 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere, entro l'ultima settimana di
ogni mese, alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato alle Pt_2
seguenti coordinate: [...]; il sig. acconsente inoltre che Pt_1
l'assegno unico e universale per la figlia a carico sia riscosso per intero dalla IG.ra . Pt_2
5.Il padre si obbliga altresì a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie
necessarie per la minore ed individuate in conformità alle Linee guida sul mantenimento dei figli
adottate presso il Tribunale di Catania. In ogni caso le parti hanno raggiunto un'intesa sulla
ripartizione al 50% delle seguenti spese straordinarie:
- Spese mediche non coperte dal servizio sanitario
- Libri e materiale scolastico
- Gite scolastiche e vacanze studio
- Quote regali per compleanni dei compagni
- Previamente comunicate e concordate tra i genitori, le spese sportive, corsi di lingua straniera e
corsi di recupero, abbigliamento di natura straordinaria legato allo sport.
6. Le parti danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro
documento valido per l'espatrio. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi per iscritto,
prima di effettuare la prenotazione, qualsiasi viaggio debba effettuare la minore al di fuori della
nostra Regione e il relativo programma di viaggio: l'altro genitore si impegnare a manifestare il suo
eventuale motivato dissenso entro due giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Le Parti si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza della figlia minore.”.
All'udienza del 26/02/2025 il procuratore della ricorrente ha precisato che la stessa ha cambiato residenza e oggi risiede in Mascalucia, alla via Monte Cicirello n. 13 e il giudice delegato, avendo le parti, personalmente comparse, confermato le suddette condizioni, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio.
Tanto premesso e rilevato che l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla minore
3 l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto confermato come da domanda, con la precisazione che l'attuale residenza della ricorrente
è oggi in Mascalucia, alla via Monte Cicirello n. 13, per come precisato dal suo Parte_2
procuratore.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5278/2024 R.G.V.G.:
ACCOGLIE la domanda congiunta delle parti e, per l'effetto, prende atto dell'accordo relativo alla regolamentazione dei diritti afferenti alla figlia nata a [...] l'[...], alle Parte_3
condizioni integralmente riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse della predetta della minore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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