Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4477/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE TERZA CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4477/2022 promossa da: on avv. Lantero ATTORE Parte_1 contro con avv.ti Colombo, Ravizzoli e Galli CONVENUTA Controparte_1
E
con avv. Ceriotti CP_2
con avv. Broggini TERZI CHIAMATI Controparte_3
Ragioni in fatto e in diritto della decisione All'esito della discussione orale nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come da verbale d'udienza, Il Giudice, visto l'art. 281-sexies c.p.c., premesso che il contenuto della presente sentenza (decisa in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida”, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio: cfr. Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass. 12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014) si adegua al disposto di cui agli artt.132, co.2 n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., con concisa esposizione dei fatti di causa e dei principi di diritto su cui si fonda la decisione, anche con esclusivo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi o ai contenuti degli scritti difensivi o degli atti di causa, OSSERVA Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l'arch. Parte_1 Controparte_1
e, dopo aver riferito di averle conferito nel mese di giugno 2017 l'incarico di ristrutturare il proprio
[...] immobile sito in Sesona-Frazione di Vergiate -via Ortaggi n. 14- e di realizzare nel terreno di pertinenza una nuova autorimessa (come da lettera di conferma datata 21.06.2017 e conferma verbale in pari data della conclusione dei lavori nell'arco di due anni), nonché di aver incaricato nel 2019, poiché i lavori proseguivano a singhiozzo, il geom. di verificare i lavori svolti e di procedere Controparte_4 all'accatastamento degli immobili ristrutturati, sicché tale tecnico aveva redatto una perizia sostenendo l'impossibilità di procedere all'accatastamento delle opere realizzate stante la necessità di interventi tecnici/amministrativi per porre rimedio alle problematiche presenti, chiedeva di dichiarare risolto per fatto e per colpa esclusivi dell'arch. il contratto d'opera suddetto e di condannare la convenuta al CP_1 pagamento della somma di €55.966,16 per il ripristino e per la regolarizzazione degli immobili, oltre al risarcimento dei danni subiti, pari ad €28.000,00 per mancato incasso dei possibili canoni locativi.
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, contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, sia in punto di an che di quantum debeatur. Dopo CP_1 aver premesso che l'esecuzione di tutte le opere era stata affidata, mediante apposito contratto di appalto c.d. “chiavi in mano”, ad un'unica impresa (impresa edile ), segnalava che il Controparte_5 committente aveva da subito assunto un ruolo centrale nel coordinamento e nell'esecuzione delle opere nonché nei relativi aspetti decisionali con continue ingerenze nell'esecuzione e nella gestione dei lavori, consistenti nell'autonoma assunzione di decisioni relative allo stralcio e alla modifica di alcune opere previste originariamente all'interno del progetto e nell'affidamento delle lavorazioni ad imprese diverse rispetto a quella firmataria del contratto di appalto, con cui in autonomia aveva stipulato contratti il cui contenuto non le veniva comunicato o le veniva comunicato solo in seguito. Evidenziava, quindi, non solo che ad ogni accesso in cantiere aveva constatato l'avvenuta realizzazione in sua assenza di opere non aderenti al progetto originariamente presentato in Comune, la cui sanatoria aveva comportato un allungamento dei tempi, ma anche di aver informato l'attore che alcuni degli interventi fatti eseguire dallo stesso alle imprese da lui incaricate avrebbero richiesto, prima della chiusura del cantiere, la riconduzione alla configurazione di progetto prima del formale completamento dei lavori e quindi della scadenza dei titoli edilizi, con oneri a suo carico, sicché lo svolgimento dei propri compiti era stato complicato dalle condotte poste in essere dal e da genero dell'attore, cui veniva per tale ragione Pt_1 Controparte_6 impedito l'accesso al cantiere. Evidenziava, infine, come nel momento di instaurazione del presente giudizio i lavori non fossero ancora terminati, dal momento che lo stesso attore, l'11.08.2020, aveva presentato un'istanza di proroga triennale del titolo edilizio e che pertanto alcuna dichiarazione di fine lavori era stata presentata, con possibilità, quindi, di regolarizzazione di ogni asserita differenza. Chiedeva, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione avversario ex art. 164, comma 4, c.p.c., per genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della domanda attorea;
nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia dell'impresa e della propria compagnia di assicurazione . Controparte_3 CP_2
Autorizzate le chiamate in causa dei terzi, si costituiva la compagnia di assicurazione, contestando l'operatività della polizza (in caso di svolgimento di opere non autorizzate e comunque in caso di responsabilità solidale operando nei limiti della quota di pertinenza dell'assicurato) e associandosi nel merito alle difese dell'arch. . CP_1
Si costituiva in giudizio, altresì, l'impresa contestando ogni addebito formulato nei propri confronti CP_3
e dichiarandosi del tutto estranea alla vicenda oggetto di causa, chiedendo la propria estromissione. Dopo aver eccepito la nullità della propria chiamata in causa e il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione, nel merito riferiva di essere stata incaricata dall'attore di costruire e porre in opera la lattoneria relativa alla costruzione dell'autorimessa sulla base del progetto a firma dell'ing. Per_1 successivamente sottoposta a collaudo, e, in assenza di contestazioni, di aver emesso regolare fattura per le proprie prestazioni, puntualmente pagata. Dava altresì atto che i pannelli grecati posati a copertura del tetto della struttura erano provvisori e non idonei a costituire finitura di un edificio, ma erano stati posati perché espressamente richiesti dalla committenza per ricoverare attrezzi e macchinari nel capanno. Infine, riferiva di essere stata in contatto con la direzione lavori sin dall'apertura del cantiere. tanto che con mail del 12.12.2017 la aveva comunicato la possibilità di procedere con le opere previste terminati i CP_1 lavori propedeutici.
pagina 2 di 9 Trattata la causa e concessi i termini per deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. (nella prima memoria l'attore formulava altresì domanda di declaratoria di nullità del contratto d'opera professionale per difetto di qualifica/specializzazione professionale della convenuta), istruita con c.t.u. e relativi chiarimenti nonché prova testimoniale, ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza dell'11.06.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.. Va, in limine litis, premessa la presenza nell'atto di citazione attoreo dei presupposti richiesti dagli artt. 163 e 164 c.p.c.. La dichiarazione di nullità della citazione, che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la "ratio" ispiratrice della norma (consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizioni di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda (cfr. in questo senso Cass. S.U. 8077/2012). In altri termini, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del “petitum” e della “causa petendi” deve essere pronunciata solo quando il “petitum”, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la “causa petendi”, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi nel caso di specie ove gli elementi predetti, sebbene non perfettamente dedotti nell'atto introduttivo di parte attrice, sono comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate e sono desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio. Dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel suo complesso, e tenuto conto della documentazione prodotta, invero, si evince come oggetto delle pretese attoree siano la domanda di risoluzione del contratto di opera professionale concluso con il direttore dei lavori/progettista e la conseguente domanda di risarcimento del danno. Tali richieste si basano sulla lamentata presenza di vizi e difetti delle opere. Nessun dubbio quindi su quale sia il thema decidendum ac probandum della controversia. Nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha, tuttavia, chiesto la declaratoria di nullità del contratto professionale stipulato con la per difetto di qualifica/specializzazione professionale della CP_1 convenuta per opere strutturali e lavori in cemento armato.
Ritenuto che
debba essere rilevata la nullità di un negozio in ogni stato e grado del processo e che, a fronte della dedotta nullità, le altre parti sono state, con ogni evidenza, poste in condizione d'interloquire al riguardo nelle successive memorie, deve comunque concludersi per l'infondatezza della dedotta eccezione, in quanto la competenza alla progettazione, direzione e vigilanza nel campo delle costruzioni civili, anche ove si adottino strutture in cemento armato, è riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.
pagina 3 di 9 Ciò si ricava, a contrario, dalla lettura che la giurisprudenza dà dell'art. 16 R.D. 274/1929 in tema di competenze dei geometri, in quanto la progettazione e la direzione dei lavori per opera civile comprendente strutture in cemento armato non rientrano nella competenza del geometra, e, dunque, il relativo contratto d'opera professionale è nullo, né la nullità può essere esclusa dal fatto che un ingegnere od un architetto abbiano curato i calcoli e diretto i lavori limitatamente alle dette strutture (cfr. ex multis Cass.100/2021, Cass. 2038/2019, Cass. 29227/2019, Cass. 17028/2006). Ebbene, dalla documentazione versata in atti risulta pacifico che la convenuta è iscritta all'ordine degli Architetti dal 1990 (segnatamente, all'ordine degli Architetti di Milano dal 1990 al 2000 e all'ordine degli Architetti di Varese dal 2001: v. doc.7 di parte convenuta). La doglianza risulta altresì priva di pregio in quanto risulta ex actis uno specifico incarico conferito dal dott. all'ingegnere strutturista Ing. (v. docc. 8 e s. di parte convenuta). Pt_1 Per_1
Ancora, deve rilevarsi che, trattandosi di contratto con cui erano state pattuite plurime prestazioni professionali, l'eventuale nullità di una parte del contratto non avrebbe comunque inficiato l'intero contratto: ai sensi dell'art. 1419, comma, 1 c.c. la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità e, comunque, in materia di contratti, agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c.., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass.11673/2007). Nel caso di specie non si ravvisano, invero, all'esito dell'istruttoria, elementi per ritenere che, senza la parte relativa ai cementi armati, le parti non avrebbero voluto il contratto de quo. Per tutte le ragioni suesposte, tale eccezione risulta, quindi, infondata. Venendo al merito della lite, l'inadempimento lamentato dall'attore può dirsi almeno in parte accertato;
conseguentemente, le domande attoree devono essere parzialmente accolte. Va premesso che le domande attoree vanno sussunte nel disposto di cui agli artt.1218 c.c. e 1453 c.c., essendo stati chiesti l'accertamento della non scarsa importanza dell'inadempimento contrattuale del professionista con riguardo ai gravi profili di negligenza e imperizia nella progettazione e direzione dei lavori, nonché la risoluzione del contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti e la condanna al risarcimento dei danni subiti: in proposito va richiamato il principio secondo cui “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente” (così Cass.15255/2005 tra le tante). pagina 4 di 9 In particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano, dunque, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (cfr. Cass.27045/2024). Tornando alla fattispecie concreta esaminata, premesso che, in tema di contratto di prestazione d'opera professionale, il cliente, che agisca in giudizio per chiedere la risoluzione ed il risarcimento del danno, ha l'onere di contestare in modo specifico il difettoso e/o mancato espletamento dell'attività, gravando sul professionista convenuto la prova di aver esattamente adempiuto all'incarico ossia di avere effettivamente e diligentemente svolto l'attività per la quale sia stato remunerato, risulta pacifico e/o documentale che
- il dott. e l'arch. abbiano sottoscritto in data 21 giugno 2017 un contratto di opera Pt_1 CP_1 professionale avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Sesona-Frazione di Vergiate via Ortaggi n. 14 nonché la realizzazione nel terreno di pertinenza di una nuova autorimessa e che l'arch.
abbia svolto l'incarico conferitole dal dott. in qualità sia di progettista che di direttore dei CP_1 Pt_1 lavori (v. doc.1 dell'attore): sul punto deve rilevarsi che parte attrice ha omesso di indicare nella propria domanda sotto quale profilo sarebbe rilevante l'inadempimento della convenuta, se in veste di progettista ovvero di direttore dei lavori;
- il cantiere de quo non è stato chiuso, in quanto per la pratica edilizia SCIA n. 35/2017, depositata in data 22/06/2017, il committente ha richiesto proroga triennale in data 11/08/2020 con conseguente nuova scadenza al 09/09/2023 e che al momento dello svolgimento della c.t.u. i titoli edilizi risultavano scaduti (v. pag.6 della c.t.u. dep. il 29.4.2024);
- con raccomandata del 04.07.2023 il ha revocato l'incarico professionale alla convenuta (cfr. Pt_1 doc. 11 della convenuta). Partendo dal carteggio acquisito al fascicolo e dall'esame della c.t.u. – fondata su un metodo di indagine serio e razionale, che si reputa di dovere condividere e fare propria e da cui trarre elementi per la formazione del proprio convincimento - è emersa la sussistenza di vizi nelle opere imputabili alla convenuta:
- quanto all'autorimessa esterna, il C.t.u. ha evidenziato che per tale manufatto “… occorre ridurre l'altezza al colmo della capriata della struttura esistente al fine di rendere conforme la stessa alla normativa vigente in materia edilizia e urbanistica …” (v. pag.5): trattandosi di errore progettuale nell'interpretazione della normativa, deve essere imputato al progettista architettonico e direttore lavori generale, arch. ; CP_1
- quanto al fabbricato principale, il Ctu ha evidenziato la necessità – ai fini di sicurezza - di innalzare il parapetto in corrispondenza delle aperture (v. pag.5);
pagina 5 di 9 - quanto alla conformità delle opere eseguite alle pratiche edilizie, il Ctu ha evidenziato che “le opere realizzate risultano conformi alla pratica SCIA del 22/06/2017, salvo varianti non sostanziali (ad esempio posizione e dimensioni aperture) e varianti sostanziali (un incremento della superficie non abitabile assentita del vano cantina)” (v. pag.6): tali vizi risultavano sanabili mediante variante in corso d'opera. Deve evidenziarsi, che seppur all'arch. , in data 4 luglio 2023, sia stato revocato l'incarico, prima di CP_1 tale data ella avrebbe potuto presentare le pratiche edilizie necessarie per rendere conformi le opere realizzate e chiudere i lavori, consentendo così l'accatastamento degli immobili. È pacifico e non contestato che una prima richiesta di proroga durante la vigenza dell'incarico era infatti stata chiesta e ottenuta;
e comunque dalle risultanze dell'istruttoria emerge la consapevolezza dell'arch. della CP_1 necessità di presentazione delle varianti in corso d'opera (v. doc. 23 prodotto dall'attore). Dalla documentazione versata in atti emerge, quindi, una protratta situazione di inerzia da parte del direttore lavori/progettista, né la convenuta ha provato che tali titoli in sanatoria non fossero stati depositati a causa del dott. (cfr. esito prova testimoniale resa all'udienza del 12.02.2025): Pt_1 pertanto, deve ritenersi che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio. La convenuta, al contrario, non ha provato l'esatto adempimento degli obblighi sulla stessa gravante: la responsabilità dell'arch. non può essere esclusa dalla presenza in cantiere della committenza, né CP_1 dal fatto che nel cantiere abbiano operato altre e diverse imprese rispetto all'appaltatore, impresa edile
, ovvero per la richiesta di diverse varianti al progetto iniziale da parte del Controparte_7 committente. Infine, non si può affermare che l'arch. possa essere stata ridotta, a causa delle richieste del dott. CP_1 alla stregua di nudus minister. Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che Pt_1
l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli (cfr. Cass. 8700/2016). Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto” (cfr. Cass. 2913/2020). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (così Cass. 2913/2020, v. Cass. 9572/2024). La richiesta risarcitoria va parametrata ai costi di adeguamento delle opere, comprese le competenze professionali, e pertanto correlativamente limitata all'importo di €21.564,50 (cfr. pag. 9 della c.t.u.). Si precisa, quanto al calcolo dei compensi professionali, che sono stati liquidati come indicati in c.t.u. e, dunque, senza l'applicazione dell'Iva, ma solo del contributo soggettivo pari al 5%, ipotizzando che l'incarico sia affidato a professionista in regime forfettario (v. pag.8).
pagina 6 di 9 Non possono invece essere riconosciute le somme dovute a titolo di sanzioni, in quanto la presentazione di un'ulteriore richiesta di proroga avrebbe consentito di continuare le operazioni di cantiere e l'eliminazione di incongruità edilizie e urbanistiche e paesaggistiche, senza incorrere in sanzioni ed ulteriori oneri. Relativamente agli ulteriori vizi su cui parte attrice ribadisce le responsabilità della convenuta, quali ad esempio l'apertura del cancello e la larghezza dell'accesso, osserva il Tribunale che esulano dall'oggetto del presente giudizio e determinano un inammissibile ampliamento del thema decidendum. Quanto, nello specifico, alle macchie di umidità, non è stato dimostrato – neppure a mezzo dell'integrazione della c.t.u. - il nesso di causalità con l'operato della convenuta. Quanto alla doglianza che l'arch. avrebbe dovuto dare comunicazione formale al comproprietario CP_1
e richiedere autorizzazione per una servitù di passaggio temporanea finalizzata Parte_2 all'ingresso in cantiere da via Ortaggi, si rileva come non possa ipotizzarsi l'esistenza di un diritto di servitù a carico di un bene comune a favore di un diverso bene di proprietà individuale di uno dei contitolari del fondo preteso servente in funzione del principio del nemini res sua servit e del fatto che il comproprietario ha comunque diritto di utilizzare la cosa comune nel rispetto delle norme in tema di comunione, e dunque nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. 18241/2024 e tutta la giurisprudenza ivi richiamata): in altri termini, l'utilizzo del mappale n.15 da parte di uno dei suoi comproprietari si colloca al di fuori dell'alveo del diritto in re aliena. Nel caso di specie, inoltre, non è stata fornita la prova di alcuna richiesta di volta a lamentare l'impedimento del godimento o l'alterazione della destinazione del Parte_2 mappale. Rispetto alla domanda di risoluzione del contratto d'opera deve concludersi, invece, per la cessazione della materia del contendere in quanto con raccomandata del 04.07.2023 il ha “revocato” l'incarico Pt_1 professionale alla convenuta (v. doc.11 di parte convenuta). Tale revoca deve essere riqualificata come recesso ex art. 2237 c.c., che disciplina espressamente il recesso in materia di incarichi professionali affermando che, tenuto conto del particolare rapporto fiduciario che deve intercorrere tra cliente e professionista, il primo ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto. Deve, poi, essere rigettata la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno da mancato incasso dei possibili canoni di locazione, individuato nella somma di €37.000,00. Parte attrice, invero, non ha provato – e neppure si è offerta di provare - l'esistenza di possibili futuri conduttori del cespite o di avere mai posto l'immobile sul mercato, attivandosi per la ricerca di un potenziale conduttore. Si evidenzia, altresì, che l'attore non ha neppure prodotto un contratto di locazione precedente alla realizzazione dei lavori oggetto di causa. Nessun risarcimento per lucro cessante può, quindi, essere riconosciuto all'attore. Ancora, la domanda di garanzia nei confronti di non può trovare accoglimento. CP_3
Come già evidenziato, il C.t.u. ha rilevato che i vizi dell'autorimessa esterna attengono ad errori di progettazione e sono, dunque, da imputare all'opera dell'arch. (v. pag.5). CP_1
Non è contestato che abbia realizzato solo la parte d'opera di carpenteria e di lattoneria CP_3 dell'autorimessa esterna, priva di alcun collegamento strutturale con l'edificio principale oggetto di ristrutturazione. Dalla relazione peritale risulta che il fabbricato è stato realizzato con ossatura portante in carpenteria metallica con forma regolare e con copertura a doppia falda. Le pareti esterne di tamponamento (in grigliato metallico) e i pannelli di copertura in materiale plastico-traslucido risultano essere stati posizionati in via provvisoria, su richiesta della Committenza, al fine di agevolare il ricovero dei materiali durante le operazioni di cantiere.
pagina 7 di 9 Come si evince dagli atti ed è stato confermato negli incontri peritali con i tecnici di parte, le opere provvisionali avrebbero dovuto essere rimosse e sostituite con i materiali previsti in progetto, prima della fine lavori. Il fabbricato è stato realizzato conformemente alle tavole del progetto strutturale a firma dell'ing. (cfr. pag. 2 della c.t.u.). Per_1
Anche la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia di assicurazione deve essere rigettata, stante la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da In particolare, quest'ultima ha eccepito l'inoperatività della polizza, richiamando Controparte_2 la clausola di cui alle condizioni speciali di polizza, pag. 19, punto E, lett. b), ai sensi della quale “l'opera progettata e/o diretta non risulti formalmente autorizzata dalla competente autorità o sia realizzata in modo non conforme alla DIA o al permesso di costruire presentati” (v. doc.1 dalla terza chiamata). Nel caso di specie, la presenza di diverse opere difformi dai titoli edilizi originari, per le quali sarebbe necessario il rilascio di un titolo edilizio in variante, rendono gli eventi dannosi accertati nel presente giudizio rientranti tra le ipotesi espressamente escluse dalla copertura assicurativa. Deve, infine, essere disattesa anche la domanda di parte convenuta di richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. Non si ritiene, infatti, che le affermazioni rese dall'attore nei propri atti possano assumere, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. i connotati propri delle “espressioni sconvenienti o offensive” delle quali si renda opportuno lo stralcio dagli atti processuali. Ed invero, “non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (cfr. ex plurimis, Cass.17325/2015). Ebbene, nel caso di specie le espressioni utilizzate dall'attore risultano strettamente inerenti ai fatti di causa, senza debordare dai limiti di esercizio del diritto di difesa. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze ed eccezioni devono ritenersi assorbite ovvero reiette. Le spese di lite sono decise a mente degli artt. 91 e ss. c.p.c. e sono liquidate come indicate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato, guardando al valore dell'accolto. Il limitato accoglimento delle richieste attoree giustifica la totale compensazione delle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta. Al riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, si configura anche nell'ipotesi di accoglimento parziale della richiesta anche meramente quantitativo riguardante una domanda articolata in unico capo, oltre che, come tradizionalmente sostenuto, nell'ipotesi di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, in un processo tra le stesse parti (cfr. per tutte, Cass. 10113/2018). Parte convenuta deve, poi, essere condannata al pagamento delle spese di lite dei terzi chiamati in quanto soccombente in relazione alle domande svolte nei loro confronti: “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (così Cass. 31889/2019). pagina 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte dalle parti in epigrafe indicate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie parzialmente le domande dell'attore,
2. accertato e dichiarato l'inadempimento dell'arch. , la condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di €21.564,50 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda giudiziale fino al saldo;
3. rigetta tutte le altre domande spiegate dall'attore e dalla convenuta;
4. compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la convenuta;
condanna la a rifondere a CP_1 ciascun terzo chiamato le spese di lite, che liquida in complessivi €5.077,00 ciascuno, oltre oneri di legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate, definitivamente a carico dell'attore e della convenuta in solido tra loro. La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza. Busto Arsizio, 11.06.2025
Il Giudice
A.D'Elia
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