Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 15/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
CARBOTTA ANTONIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato PACIFICO EMILIANO
nonchè
in persona del legale rappresentante in carica, CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistenti
oggetto: opposizione comunicazione preventiva di fermo amministrativo
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02480202400003245000, notificata il 15.02.2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 32420220002585632000 dell'importo di € 14.238,35 relativo a contributi previdenziali dovuti per gli anni dal 2018 al 2021. Nello specifico ha eccepito la nullità della notifica perché effettuata da indirizzo non presente nei pubblici registri e l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto. Costituitasi in giudizio ha Controparte_3 contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. Costituitasi in giudizio ha eccepito preliminarmente il difetto CP_2 di legittimazione passiva, nel merito ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza dell'opposizione, rappresentando che l'avviso di addebito di cui è causa è stato annullato interamente con provvedimento di sgravio del 19.12.2024 in esecuzione della sentenza n. 1373/24. All'odierna udienza parte ricorrente, preso atto dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione CP_2 preventiva di fermo amministrativo, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali. si è associata alla richiesta di cessazione della materia del CP_2 contendere con condanna alle spese di lite e si è Controparte_1 riportata ai propri scritti difensivi. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su richiesta di parte ricorrente e di essendo CP_2 pacifico che abbia proceduto all'integrale annullamento dell'avviso CP_2 di addebito di cui è causa, va dichiarata cessata la materia del contendere. Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso: Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775). Dalla documentazione in atti, emerge che ha proceduto CP_2 all'annullamento dell'avviso di addebito in data 19/12/2024, in esecuzione della sentenza 1373/2024 del 05/11/2024, pertanto in data successiva alla notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
2 Pertanto, alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo non era stata ancora emessa la sentenza in esecuzione della quale ha annullato l'avviso di addebito. CP_2
Inoltre non vi è in atti prova che abbia comunicato ad CP_2 CP_4
l'intervenuto sgravio, effettuato in ogni caso in data successiva all'introduzione del presente ricorso. Sussistono pertanto giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_5
, così provvede:
[...]
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto dichiara l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02480202400003245000 limitatamente all'avviso di addebito n. 32420220002585632000;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite. Brindisi, 15/04/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3