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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 205 – 2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 205 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Altri rapporti condominiali”.
TRA
Parte_1
(C.F. ), nella persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Anzio (RM) al Viale G. Marconi nr. 100, presso lo studio dell'avv.
Mauro Gallinari, giusta procura in allegazione al ricorso introduttivo.
ATTORE
E
DEL PR SA (C.F.: ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Frattaminore (Na) alla Via De Gasperi n. 8, presso lo studio dell'avv. Francesco Mozzillo, giusta mandato in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ
SOCIETÀ (P.I.: ), nella persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. con sede in Roma alla CP_2
Circonvallazione Clodia n. 163-167, elettivamente domiciliata in Anzio (RM) al
Viale G. Marconi n. 100, presso lo studio dell'avv. Mauro Gallinari, giusta procura in allegazione al proprio atto di intervento in surroga al ricorrente – creditore.
INTERVENTORE IN SURROGA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giuste note di deposito in trattazione scritta, qui richiamate per relationem.
Il G.I. quindi tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo in data 09.01.2023, lo
nella persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., sulla premessa di vantare nei confronti del Condominio convenuto un credito fondato su Ordinanza emessa in data 18.06.2016 e pubblicata in data 21.06.2016 dal Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio rubricato con RG. N. 2504/2016, con la quale veniva ordinato all'amministratore pro tempore di fornire al ricorrente i dati dei condomini morosi, deduceva che con atto del 12.11.2019 provvedeva ad acquistare dal
TR (C.F. ) tutti i crediti vantati Controparte_4 C.F._2 dallo stesso nei confronti del debitore ceduto;
che la suddetta cessione veniva notificata in data 21.04.2020 a mezzo raccomandata e, in data 13.02.2020 via pec, unitamente alla richiesta di comunicazione completa dati condomini morosi e relativi millesimi all'Amm.re che venivano Controparte_5 notificati atti di precetto per esecuzione di obblighi di fare al , Controparte_5 rispettivamente in data 03.11.2020, 01.03.2021, 27.09.2022 e per ultimo
17.11.2022.
Ciò posto, lamentata in capo all'amministratore una condotta lesiva del contenuto dell'art. 63 disp. Att. C.p.c., citava in giudizio , Controparte_5 chiedendo:
- condannare il sig. personalmente al risarcimento del Controparte_5 danno da mancata consegna della lista dei condomini morosi per mala gestio e per grave inadempimento, accertata la sua grave responsabilità per la scorretta gestione dei rapporti con il terzo creditore, ritenendo violato il precetto di cui all'art.
63 delle disp. att. c.c. di una somma di denaro che sarà ritenuta di giustizia a favore di esso ricorrente;
- con condanna alle spese legali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva il quale Controparte_5 impugnava e contestava le avverse domande ed eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e passiva- dovendosi proporre la presente azione nei confronti del Condominio-, in punto di merito contestava la fondatezza della domanda risarcitoria. Ciò posto, chiedeva:
- rigettare il ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
- in via gradata, per carenza di legittimazione passiva del resistente;
- in via ulteriormente gradata, per infondatezza in fatto e diritto del medesimo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- condannare il ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti.
§§§ §§ §§§
All'esito della prima udienza del 14.06.2023, il G.I. disponeva la mediazione obbligatoria tra parte ricorrente e parte resistente e rinviava il giudizio al 20.12.2023.
In data 30.11.2023 si costituiva in giudizio la società Controparte_1 con sede in Roma, alla Via Circonvallazione Clodia n.163, con atto di
[...] intervento in surroga al ricorrente creditore, la quale interveniva nel giudizio in surroga al cedente riportandosi Parte_1 integralmente a tutti gli atti depositati nel fascicolo telematico dal cedente del credito.
All'esito dell'udienza del 20.12.2023 e scioglimento della riserva assunta, il G.I. in data 16.01.2024 disponeva il mutamento del rito da speciale a ordinario e rinviava la causa in prosieguo al 13.03.2024. A detta udienza, rilevato un difetto dell'effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria, disponeva nuovamente la procedura di mediazione, rinviando la causa al 11.09.2024.
Quivi il G.I. rinviava la causa al 22.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 22.11.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai procuratori costituiti, i quali precisavano le rispettive conclusioni e, ritenuta la causa matura senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§ §§§
Venendo nel merito della res controversa, rileva il Tribunale che assume carattere assorbente la questione della procedibilità della domanda.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura” è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, davanti ad un organismo di mediazione abilitato.
Nel caso di specie, con provvedimento del 13.03.2024, il Giudice, rilevato che parte attrice pur avendo esperito “la procedura di mediazione”, obbligatoria ex lege, ai fini della procedibilità della domanda, non ha consentito alla parte convenuta di poter partecipare alla stessa, opponendosi al richiesto rinvio, giusto verbale di mediazione in atti, disponeva rinvio onde consentire l'esperimento della procedura di mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, co. 2.
Osserva il giudicante che Il tentativo di mediazione, infatti, è stato promosso e quindi espletato con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti. Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite: "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti " (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473).
In vero, parte attrice non ha dato attuazione a quanto ordinato con la detta ordinanza, ma in sua vece l'avvio del procedimento di mediazione, di fatto,
è stato promosso dalla interventore in surroga, a fronte Controparte_6 della cessione del credito originariamente di proprietà di da Controparte_4 parte dello Controparte_7 CP_8
(C.F. ) nella persona dell'amministratore p.t.
[...] P.IVA_3 CP_5
(C.F. ), ma indirizzata al signor
[...] C.F._1 CP_5
, 29/09 – 05/10.2023, giusta documentazione in atti.
[...]
Ciò posto, fermo restando che il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale”, occorre valutare su chi incomba l'onere di promuovere la mediazione, e quindi, chi abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità.
Nel caso di specie, la domanda azionata è quella relativa al preteso risarcimento del danno a fronte della mancata comunicazione dei nominativi e generalità dei condomini e, pertanto, verte sul rapporto dedotto in giudizio dal creditore, per cui l'onere probatorio e le relative facoltà processuali vanno valutate non avendo riguardo alla rilevanza sostanziale della rispettiva posizione processuale.
Ne consegue che l'istante originario, Parte_1 titolare del credito, dedotto a fondamento del preteso risarcimento, pare, prima facie, l'unico soggetto deputato a proporre la “domanda giudiziale”, a prescindere della puntuale disposizione del giudicante “ASSEGNA a parte attrice, termine di giorni quindici, dalla ricezione della presente ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale” cfr ordinanza 14.03.2024.
Ritiene il giudicante opportuno, ripercorrere le vicende della cessione credito, oggetto del giudizio, al fine di dare adeguatamente conto delle ragioni della presente pronuncia in rito;
Parte Istante, giusta atto del 12.11.2019, deduce di aver acquistato dal
TR (C.F. ) i crediti vantati dallo Controparte_4 C.F._2 stesso nei confronti del debitore ceduto, (C.F. Controparte_8
), cessione credito cessione notificata in data 21.04.2020 a mezzo P.IVA_3 raccomandata in data 13.02.2020, a mezzo pec, unitamente alla richiesta di comunicazione completa dati condomini morosi e relativi millesimi all'Amm.re
, Controparte_5
Nelle more del giudio, il terzo intervenuto, Controparte_9
(P.I.: ), nella persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_2 terzo interventore, costituitosi nel giudizio deduceva di aver CP_2 acquistato il credito originariamente di proprietà di , dallo Controparte_4
, in data 06.09.2023, acquisendo così, tutti i Parte_1 crediti vantati nei confronti del debitore ceduto “ “ in forza Controparte_8 del decreto ingiuntivo nr. 225/2012 emesso dal Giudice di Pace di Aversa ed in forza dell'Ordinanza del 21.06.2016 nel procedimento rubricato con rgn
2504/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
Asseriva, inoltre, che la detta cessione era stata comunicazione al e quindi all'amministratore p.t. con Controparte_8 Controparte_5 raccomandata ar 20077892532- 1 ritirata in data 05.10.2023;
Sul punto parte convenuta ha sempre contestato, non solo la legittimazione del terzo ma addirittura quella del ricorrente, Controparte_10 dichiaratosi e di cessionario del credito derivante dalla ordinanza del
18/06/2016, ma senza mai aver nulla prodotto e/o provato la sua legittimazione
Detta eccezione chiaramente si riverbera anche sulla legittimazione dell'interveniente. Il giudice osserva sul punto rileva che la titolarità del diritto di agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e, pertanto, costituisce un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare.
Ne consegue che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, che l'attore non sia titolare del diritto azionato è una mera difesa e non è un'eccezione, né quindi un'eccezione in senso stretto;
tale difesa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e, a sua volta, in giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante è rilevabile di ufficio, visto che «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello».
Ebbene, nel caso di specie, pur avendo depositato parte interventore la missiva di comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto, essa potrebbe, a limite, avere valore esclusivamente come prova della messa a conoscenza della circostanza dell'avvenuta cessione, ma non dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Se, infatti, è vero che per consolidata giurisprudenza «La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio;
pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio – con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio.
Conseguentemente, ai fini della notificazione della cessione è pertanto sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio, dove il cessionario deve provare, tuttavia,
l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento» tuttavia la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo al cessionario.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione, nel caso di specie assolutamente mancante.
Invero, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Ciò posto, attesa la mancata allegazione della prova della cessione del credito, in primis da allo Controparte_4 Parte_1
(C.F. ), nella persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Anzio (RM) e, quindi dall'istante alla (P.I.: ), il Controparte_9 P.IVA_2 soggetto legittimato ad attivare la procedura di mediazione, così come disposto dal giudicante, con l'ordinanza richiamata, non può che individuarsi nel ricorrente medesimo.
Da quanto argomentato il soggetto, su cui incombe l'onere di promuovere la procedura mediazione, subendo, in alternativa, gli effetti deteriori della relativa omissione, è lo Parte_1
(C.F. ), nella persona del legale rappresentante p.t.. P.IVA_1
Da ciò ne discende che non avendo lo Parte_1
(C.F. ) ottemperato a quanto disposto con
[...] P.IVA_1
l'ordinanza del 14.03.2024, va dichiarata la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta. Ritiene il giudicante fare applicazione, ai fini della decisione, del principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014).
Posto ciò, le conclusioni raggiunte sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore profilo dedotto.
§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametriper la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10-2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa, nonché del comportamento processuale delle parti.
§§§ §§ §§§
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 205 - 2023 proposta da Parte_1
(C.F. ), nella persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 contro (C.F.: ) nonché contro Controparte_5 C.F._1
(P.I.: ), in persona del Controparte_9 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. con sede in Roma alla CP_2
Circonvallazione Clodia n. 163-167 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda proposta, non risultando soddisfatta la condizione di procedibilità dell'avvio della mediazione, ex art. 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio che si quantificano in € 2.540,00, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge.
- nulla per le spese nei confronti della Controparte_9
(P.I.: ).
[...] P.IVA_2
- assorbita ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Aversa 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 205 – 2023
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 205 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Altri rapporti condominiali”.
TRA
Parte_1
(C.F. ), nella persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Anzio (RM) al Viale G. Marconi nr. 100, presso lo studio dell'avv.
Mauro Gallinari, giusta procura in allegazione al ricorso introduttivo.
ATTORE
E
DEL PR SA (C.F.: ), elettivamente C.F._1 domiciliato in Frattaminore (Na) alla Via De Gasperi n. 8, presso lo studio dell'avv. Francesco Mozzillo, giusta mandato in calce alla propria comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHÉ
SOCIETÀ (P.I.: ), nella persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t. con sede in Roma alla CP_2
Circonvallazione Clodia n. 163-167, elettivamente domiciliata in Anzio (RM) al
Viale G. Marconi n. 100, presso lo studio dell'avv. Mauro Gallinari, giusta procura in allegazione al proprio atto di intervento in surroga al ricorrente – creditore.
INTERVENTORE IN SURROGA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giuste note di deposito in trattazione scritta, qui richiamate per relationem.
Il G.I. quindi tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo in data 09.01.2023, lo
nella persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., sulla premessa di vantare nei confronti del Condominio convenuto un credito fondato su Ordinanza emessa in data 18.06.2016 e pubblicata in data 21.06.2016 dal Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio rubricato con RG. N. 2504/2016, con la quale veniva ordinato all'amministratore pro tempore di fornire al ricorrente i dati dei condomini morosi, deduceva che con atto del 12.11.2019 provvedeva ad acquistare dal
TR (C.F. ) tutti i crediti vantati Controparte_4 C.F._2 dallo stesso nei confronti del debitore ceduto;
che la suddetta cessione veniva notificata in data 21.04.2020 a mezzo raccomandata e, in data 13.02.2020 via pec, unitamente alla richiesta di comunicazione completa dati condomini morosi e relativi millesimi all'Amm.re che venivano Controparte_5 notificati atti di precetto per esecuzione di obblighi di fare al , Controparte_5 rispettivamente in data 03.11.2020, 01.03.2021, 27.09.2022 e per ultimo
17.11.2022.
Ciò posto, lamentata in capo all'amministratore una condotta lesiva del contenuto dell'art. 63 disp. Att. C.p.c., citava in giudizio , Controparte_5 chiedendo:
- condannare il sig. personalmente al risarcimento del Controparte_5 danno da mancata consegna della lista dei condomini morosi per mala gestio e per grave inadempimento, accertata la sua grave responsabilità per la scorretta gestione dei rapporti con il terzo creditore, ritenendo violato il precetto di cui all'art.
63 delle disp. att. c.c. di una somma di denaro che sarà ritenuta di giustizia a favore di esso ricorrente;
- con condanna alle spese legali, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva il quale Controparte_5 impugnava e contestava le avverse domande ed eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e passiva- dovendosi proporre la presente azione nei confronti del Condominio-, in punto di merito contestava la fondatezza della domanda risarcitoria. Ciò posto, chiedeva:
- rigettare il ricorso per carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
- in via gradata, per carenza di legittimazione passiva del resistente;
- in via ulteriormente gradata, per infondatezza in fatto e diritto del medesimo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- condannare il ricorrente al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. sussistendone i presupposti.
§§§ §§ §§§
All'esito della prima udienza del 14.06.2023, il G.I. disponeva la mediazione obbligatoria tra parte ricorrente e parte resistente e rinviava il giudizio al 20.12.2023.
In data 30.11.2023 si costituiva in giudizio la società Controparte_1 con sede in Roma, alla Via Circonvallazione Clodia n.163, con atto di
[...] intervento in surroga al ricorrente creditore, la quale interveniva nel giudizio in surroga al cedente riportandosi Parte_1 integralmente a tutti gli atti depositati nel fascicolo telematico dal cedente del credito.
All'esito dell'udienza del 20.12.2023 e scioglimento della riserva assunta, il G.I. in data 16.01.2024 disponeva il mutamento del rito da speciale a ordinario e rinviava la causa in prosieguo al 13.03.2024. A detta udienza, rilevato un difetto dell'effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria, disponeva nuovamente la procedura di mediazione, rinviando la causa al 11.09.2024.
Quivi il G.I. rinviava la causa al 22.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In data 22.11.2024 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai procuratori costituiti, i quali precisavano le rispettive conclusioni e, ritenuta la causa matura senza ulteriore svolgimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§ §§ §§§
Venendo nel merito della res controversa, rileva il Tribunale che assume carattere assorbente la questione della procedibilità della domanda.
Si osserva che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura” è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, davanti ad un organismo di mediazione abilitato.
Nel caso di specie, con provvedimento del 13.03.2024, il Giudice, rilevato che parte attrice pur avendo esperito “la procedura di mediazione”, obbligatoria ex lege, ai fini della procedibilità della domanda, non ha consentito alla parte convenuta di poter partecipare alla stessa, opponendosi al richiesto rinvio, giusto verbale di mediazione in atti, disponeva rinvio onde consentire l'esperimento della procedura di mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, co. 2.
Osserva il giudicante che Il tentativo di mediazione, infatti, è stato promosso e quindi espletato con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti. Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite: "il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti " (Cassazione civile, 27/03/2019, n. 8473).
In vero, parte attrice non ha dato attuazione a quanto ordinato con la detta ordinanza, ma in sua vece l'avvio del procedimento di mediazione, di fatto,
è stato promosso dalla interventore in surroga, a fronte Controparte_6 della cessione del credito originariamente di proprietà di da Controparte_4 parte dello Controparte_7 CP_8
(C.F. ) nella persona dell'amministratore p.t.
[...] P.IVA_3 CP_5
(C.F. ), ma indirizzata al signor
[...] C.F._1 CP_5
, 29/09 – 05/10.2023, giusta documentazione in atti.
[...]
Ciò posto, fermo restando che il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale”, occorre valutare su chi incomba l'onere di promuovere la mediazione, e quindi, chi abbia interesse ad evitare la declaratoria di improcedibilità.
Nel caso di specie, la domanda azionata è quella relativa al preteso risarcimento del danno a fronte della mancata comunicazione dei nominativi e generalità dei condomini e, pertanto, verte sul rapporto dedotto in giudizio dal creditore, per cui l'onere probatorio e le relative facoltà processuali vanno valutate non avendo riguardo alla rilevanza sostanziale della rispettiva posizione processuale.
Ne consegue che l'istante originario, Parte_1 titolare del credito, dedotto a fondamento del preteso risarcimento, pare, prima facie, l'unico soggetto deputato a proporre la “domanda giudiziale”, a prescindere della puntuale disposizione del giudicante “ASSEGNA a parte attrice, termine di giorni quindici, dalla ricezione della presente ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione, rendendo noto che il mancato esperimento della procedura è sanzionato – per la parte attrice – a pena di improcedibilità della domanda giudiziale” cfr ordinanza 14.03.2024.
Ritiene il giudicante opportuno, ripercorrere le vicende della cessione credito, oggetto del giudizio, al fine di dare adeguatamente conto delle ragioni della presente pronuncia in rito;
Parte Istante, giusta atto del 12.11.2019, deduce di aver acquistato dal
TR (C.F. ) i crediti vantati dallo Controparte_4 C.F._2 stesso nei confronti del debitore ceduto, (C.F. Controparte_8
), cessione credito cessione notificata in data 21.04.2020 a mezzo P.IVA_3 raccomandata in data 13.02.2020, a mezzo pec, unitamente alla richiesta di comunicazione completa dati condomini morosi e relativi millesimi all'Amm.re
, Controparte_5
Nelle more del giudio, il terzo intervenuto, Controparte_9
(P.I.: ), nella persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_2 terzo interventore, costituitosi nel giudizio deduceva di aver CP_2 acquistato il credito originariamente di proprietà di , dallo Controparte_4
, in data 06.09.2023, acquisendo così, tutti i Parte_1 crediti vantati nei confronti del debitore ceduto “ “ in forza Controparte_8 del decreto ingiuntivo nr. 225/2012 emesso dal Giudice di Pace di Aversa ed in forza dell'Ordinanza del 21.06.2016 nel procedimento rubricato con rgn
2504/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
Asseriva, inoltre, che la detta cessione era stata comunicazione al e quindi all'amministratore p.t. con Controparte_8 Controparte_5 raccomandata ar 20077892532- 1 ritirata in data 05.10.2023;
Sul punto parte convenuta ha sempre contestato, non solo la legittimazione del terzo ma addirittura quella del ricorrente, Controparte_10 dichiaratosi e di cessionario del credito derivante dalla ordinanza del
18/06/2016, ma senza mai aver nulla prodotto e/o provato la sua legittimazione
Detta eccezione chiaramente si riverbera anche sulla legittimazione dell'interveniente. Il giudice osserva sul punto rileva che la titolarità del diritto di agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e, pertanto, costituisce un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare.
Ne consegue che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, che l'attore non sia titolare del diritto azionato è una mera difesa e non è un'eccezione, né quindi un'eccezione in senso stretto;
tale difesa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e, a sua volta, in giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
Secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante è rilevabile di ufficio, visto che «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello».
Ebbene, nel caso di specie, pur avendo depositato parte interventore la missiva di comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto, essa potrebbe, a limite, avere valore esclusivamente come prova della messa a conoscenza della circostanza dell'avvenuta cessione, ma non dell'effettivo e valido trasferimento della posizione creditoria.
Se, infatti, è vero che per consolidata giurisprudenza «La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio;
pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta – eventualmente mediante citazione in giudizio – con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio.
Conseguentemente, ai fini della notificazione della cessione è pertanto sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio, dove il cessionario deve provare, tuttavia,
l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento» tuttavia la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo al cessionario.
Tale istituto è, infatti, previsto dalla normativa vigente a mera tutela dell'esigenza di certezza circa la liberazione del debitore dall'obbligazione stessa, come previsto dal disposto del secondo comma del citato articolo, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Altro, invece, è la prova dell'intervenuta cessione, nel caso di specie assolutamente mancante.
Invero, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Ciò posto, attesa la mancata allegazione della prova della cessione del credito, in primis da allo Controparte_4 Parte_1
(C.F. ), nella persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Anzio (RM) e, quindi dall'istante alla (P.I.: ), il Controparte_9 P.IVA_2 soggetto legittimato ad attivare la procedura di mediazione, così come disposto dal giudicante, con l'ordinanza richiamata, non può che individuarsi nel ricorrente medesimo.
Da quanto argomentato il soggetto, su cui incombe l'onere di promuovere la procedura mediazione, subendo, in alternativa, gli effetti deteriori della relativa omissione, è lo Parte_1
(C.F. ), nella persona del legale rappresentante p.t.. P.IVA_1
Da ciò ne discende che non avendo lo Parte_1
(C.F. ) ottemperato a quanto disposto con
[...] P.IVA_1
l'ordinanza del 14.03.2024, va dichiarata la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta. Ritiene il giudicante fare applicazione, ai fini della decisione, del principio della c.d. ragione più liquida, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quale consente al giudice della causa, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., di limitare l'esame della domanda giudiziale al motivo di merito suscettibile di definire il giudizio, con piena soddisfazione del diritto fatto valere e ciò anche in presenza di questioni pregiudiziali (Cass. S.U. n. 9936/ 2014).
Posto ciò, le conclusioni raggiunte sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore profilo dedotto.
§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametriper la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10-2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa, nonché del comportamento processuale delle parti.
§§§ §§ §§§
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 205 - 2023 proposta da Parte_1
(C.F. ), nella persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 contro (C.F.: ) nonché contro Controparte_5 C.F._1
(P.I.: ), in persona del Controparte_9 P.IVA_2 legale rappresentante p.t. con sede in Roma alla CP_2
Circonvallazione Clodia n. 163-167 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda proposta, non risultando soddisfatta la condizione di procedibilità dell'avvio della mediazione, ex art. 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010;
- condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio che si quantificano in € 2.540,00, oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge.
- nulla per le spese nei confronti della Controparte_9
(P.I.: ).
[...] P.IVA_2
- assorbita ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Aversa 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo