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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1263/2024 R.G.
TRA in persona del l.r.p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M. LOCCO;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. N. R. Controparte_1
VETERE;
Resistente
OGGETTO: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 28.2.2024, emessa ex art. 1 commi 47 e sg. L. n. 92/2012, il Tribunale di Cosenza in parziale accoglimento del ricorso proposto da ha Controparte_1 dichiarato risolto tra le parti il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e ha condannato parte convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria omincomprensiva pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari a € 1938,32 oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la citata ordinanza ha proposto opposizione ex art. 1 commi 51 e ss. L. n. 92/2012 il Parte_1
, insistendo nel rigetto della domanda proposta dal
[...] ricorrente nella fase sommaria.
Si è costituito il sig. , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e chiedendo “accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia della destituzione, con ogni conseguenza di legge, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e, come tale improduttiva di effetti giuridici e, dichiarare, altresì, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando, per l'effetto, alla società datrice di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in favore del ricorrente;
Voglia l'On.le Giudice, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare, la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento, con ogni conseguenza di legge, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e, come tale improduttivo di effetti giuridici e, dichiarare, altresì, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando, per l'effetto, alla società datrice di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in favore del ricorrente. Voglia, altresì, per l'effetto, condannare la società già Parte_1 [...]
, con sede alla Piazza della Provincia n. 30, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di destituzione/licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e, di conseguenza, condannare al pagamento dei correlati contributi previdenziali ed assistenziali, nonché di tutti gli oneri accessori dovuti” Istruita documentalmente la causa, le parti - all'udienza del
24.1.2025 - insistevano nelle rispettive conclusioni ed all'esito il giudice riservava la decisione.
Ai fini di una ricostruzione della vicenda che ha condotto alla destituzione del convenuto, si richiama l'ordinanza con cui è stata definita la fase sommaria del procedimento: “Con ricorso ex art.414 cpc esponeva: di aver Controparte_1 lavorato alle dipendenze del dal Parte_1
17.11.1994 fino alla data del 25.5.2022, data in cui veniva destituito, con la qualifica di operatore di esercizio;
che, in data 12 aprile 2022, la società datrice di lavoro gli aveva inviato una generica contestazione relativa alle operazioni di biglietteria;
che in data 19 aprile aveva fornito puntuali giustificazioni;
che, in data 04.05.2022 aveva proceduto a contestare un ritardo nel versamento di incassi da valere quale contestazione del procedimento disciplinare dichiarato in corso;
che, in data 09.05.2022, aveva inviato puntuali “giustificazioni”; che, in data
11.05.2022, la società con nota racc a Parte_1 mano, prot. 52/2022, gli aveva inviato la comunicazione di
“opinamento destituzione”, comminando la sanzione della sospensione dalla paga e dal servizio e concedendogli il temine di ulteriori 5 giorni per la comunicazione di giustificazioni;
che in data 17.05.2022, aveva inviato puntuali giustificazioni;
che in data 18 e 19 maggio 2022, la società datrice di lavoro aveva inviato nota, all'indirizzo pec del costituito legale, con cui indicava la sussistenza di “condotta appropriativa”, cui aveva fatto seguito seguito la puntuale contestazione degli addebiti;
che, con nota prot 68/2022, datata 25 maggio, e ricevuta in data 27.05.2022, il ha confermato la sanzione della Parte_1 destituzione;
che in data 03.06.2022 aveva provveduto a impugnare la destituzione /licenziamento con espressa rituale richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.
Eccepiva la nullità della sanzione disciplinare della destituzione per violazione dell'art. 53 del R.D. 148/1931 e dei commi 4 e 9 art. 45 del R.D. 148/1931 e l'illegittimità del licenziamento per Violazione dell'art. 2119 c.c. e per violazione principio di proporzionalità. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia della destituzione, con ogni conseguenza di legge, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto
e, come tale improduttiva di effetti giuridici e, dichiarare, altresì, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando, per l'effetto, alla società datrice di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in favore del ricorrente;
[…], accertare e dichiarare, la nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento, con ogni conseguenza di legge, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto e, come tale improduttivo di effetti giuridici e, dichiarare, altresì, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, ordinando, per l'effetto, alla società datrice di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in favore del ricorrente […] condannare il
[…], al pagamento, in favore del ricorrente, di Parte_1 tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di destituzione/licenziamento fino a quella della effettiva reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e, di conseguenza, condannare al pagamento dei correlati contributi previdenziali ed assistenziali, nonché di tutti gli oneri accessori dovuti. Si costituiva il convenuto eccependo Parte_1 preliminarmente l'irritualità del ricorso per errata elezione del rito dovendo trovare applicazione il rito di cui all'art.1 commi 48 e ss. L. n. 92 del 2012. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso;
in via subordinata rappresentava che
l'unica sanzione applicabile sarebbe quella di carattere indennitario di cui al quinto comma dell'art. 18 Stat. Lav., restando ferma la cessazione del rapporto di lavoro, indennità da riconoscere nella misura minima ivi stabilita e detratto l'aliunde perceptum e percipiendum”.
Ciò posto, nel merito, si ribadisce il contenuto dell'ordinanza resa nella fase sommaria ovvero che i fatti nella loro materialità non sono contestati avendo parte ricorrente dedotto quanto alla mancata consegna dei titoli che il sistema di bigliettazione era digitalizzato e che pertanto qualsiasi operazione risultava caricata in detto sistema, circostanza questa in base alla quale aveva ritenuto di non dover consegnare la documentazione cartacea e quindi i titoli annullati e quanto all'omesso/ritardato versamento degli incassi di essere disponibile a versare la somma residua.
Detti fatti rientrano nella previsione di cui all'art. 45 commi 4 e 9 - Allegato A del R.D 148/1931 che sanziona con la destituzione 4° chi, nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa;
o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo;
9° chi, scientemente e per qualsiasi motivo, altera o falsifica biglietti di viaggio o altri documenti di trasporto, altera, falsifica, sottrae o distrugge documenti di servizio, registri od atti qualsiasi appartenenti alla azienda o che la possano comunque interessare.
L'art. 18 della L. n. 300/1970 come modificato dall'art. 1 comma 42 della L. n. 92/2012, stabilisce che la reintegrazione
è possibile in caso di insussistenza del fatto o nel caso in cui la condotta contestata rientra tra le condotte punibili con una sanzione disciplinare conservativa secondo la previsione dei contratti collettivi.
Con riferimento alla insussistenza del fatto è ormai costante l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che l'insussistenza del fatto comprende non solo l'ipotesi di fatto materialmente insussistente, ma anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illeceità o rilevanza giuridica e quindi il fatto sostanzialmente inapprezzabile sotto il profilo disciplinare.
Nel caso di specie, i fatti, materialmente sussistenti, sono anche apprezzabili dal punto di vista disciplinare.
Detti comportamenti, infatti, denotano un inadempimento contrattuale, una chiara inosservanza dei doveri che incombono sul dipendente, una violazione dell'informativa aziendale agli operatori di esercizio-area di lavoro Cosenza- del 12.6.2018.
Peraltro va evidenziato come il teste di parte ricorrente ha riferito che i biglietti annullati venivano Tes_1 portati in azienda e come il teste ha riferito che Tes_2
i titoli annullati devono essere consegnati in azienda perché questo fa prova dell'avvenuto annullamento dei titoli.
Dette condotte non rientrano in nessuna delle condotte punibili con sanzioni conservative.
Ne consegue, alla luce di quanto detto, che i fatti contestati non possono ritenersi insussistenti quanto al loro nucleo essenziale e determinante e che non si tratta di fatti per i quali la contrattazione collettiva ha espressamente previsto l'applicazione di sanzioni conservative. Ciò esclude che possa trovare applicazione il co. 4 dell'art. 18 L. n. 300/1970.
Con riferimento alla proporzionalità della sanzione espulsiva, ritiene il Tribunale di dover rivedere il giudizio espresso nella fase sommaria.
Sul punto, la Suprema Corte precisa che “il giudizio di proporzionalità, l'adeguatezza, della sanzione disciplinare
(demandato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo del difetto di motivazione), qualora abbia ad oggetto la sanzione massima del licenziamento, deve essere volto ad accertare se i fatti ascritti al dipendente sono di gravità tale, tenuto conto della natura dell'impresa, dell'attività all'interno di essa svolta e delle mansioni del dipendente, da compromettere irrimediabilmente il necessario rapporto di fiducia, laddove
l'assenza di nocumento o di serio pericolo di nocumento alla sfera patrimoniale del datore di lavoro non è elemento decisivo per escludere il venir meno del rapporto di fiducia”
(Cass., n. 7724/2004) e che “in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti”
(ex multis Cass. n. 22692/2017).
Ciò posto, nel caso in esame, il comportamento accertato ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario, posto che tale comportamento, al di là dell'importo oggetto di appropriazione, è idoneo, anche perché reiterato, a porre seriamente in dubbio la futura correttezza del lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni (il Sig. CP_1 svolgeva mansioni di operatore di esercizio e era, quindi, detentore di beni aziendali – titoli di viaggio – e di somme di denaro di pertinenza del datore di lavoro).
Il licenziamento, pertanto, dev'essere ritenuto legittimo, con conseguente rigetto della domanda proposta dal lavoratore.
Il differente esito delle due fasi del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto dal . Controparte_1
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 4/2/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino