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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 527/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 527/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Ranisi Simona Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nunziata Attilio e CP_1 C.F._2 dall'Avv. Rugiero Igino
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI All'udienza del 13.05.2025 le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione per- sonale dei coniugi alle condizioni concordate in udienza e di seguito interamente riportate:
“Le parti condividono l'assegnazione della casa di alla madre con prevalente collocamen- Per_1 to del minore presso quest'ultima. Affido condiviso.
Il padre potrà stare con il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina e a week end Per_2 alterni dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina. Nella settimana con week end di compe- tenza materni, starà con il padre anche il giovedì dall'uscita da scuola al venerdì mattina. Per_2
Il padre porterà il minore da mc non oltre una volta ogni due settimane. Per_3
Il minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie
(dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore.
Salvo diverso accordo, il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà tutte le vacanze pasquali con unico genitore.
Le festività e i ponti saranno accorpati ai week end.
Il minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore fino a tre settimane di cui due consecutive e, previo accordo, anche tre consecutive, in periodi da comunicare e concordare reci- procamente entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre comunicherà alla madre le proprie ferie entro fine aprile. In caso di disaccordo, la madre sceglierà per prima negli anni pari e il padre in quelli dispari.
Le parti concordano che il padre verserà entro il 10 di ogni mese € 250, oltre rivalutazione annua- le, alla madre a titolo di concorso al mantenimento del minore e che le spese della mensa saranno ripartite al 50%. L'AUU sarà percepito integralmente dalla madre. Spese straordinarie ripartite al
50% come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Il padre si impegna a consegnare la documentazione necessaria per l'ISEE alla madre.
Le parti concordano che il padre lascerà la casa coniugale entro il 20.6.2025 e trascorrerà da su- bito i week end con a Rho. Per_2
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Le parti contraevano matrimonio civile in data 05.03.2016 in Rho (MI), optando per il regime pa- trimoniale della separazione legale dei beni e stabilivano come dimora abituale, da ultimo,
l'abitazione sita in Dairago (MI), Via Don Luigi Sturzo n. 2, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Dalla loro unione nasceva il figlio (il 30.06.2016). Con il nucleo viveva anche Per_2 Per_4
figlio maggiorenne della ricorrente, nato il [...] da un precedente matrimonio.
[...]
Con ricorso depositato in data 13.02.2025 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe chieden- Pt_1 do in via principale l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convi- venza coniugale, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo di alla madre con Per_2
collocamento prevalente presso la stessa. Domandava, inoltre, di quantificare nell'importo mensile di € 500,00 il contributo paterno al mantenimento di , di ripartire nella misura del 50% cia- Per_2 scuno le spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano e di disporre l'integrale percezione dell'Assegno Unico “e/o ogni altro emolumento pubblico rapportato all'esistenza della prole e finalizzato al mantenimento della stessa” da parte della madre.
In data 10.04.2025 si costituiva il IG. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva al- CP_1
la domanda di separazione e di ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno ma formulava autonome istanze in ordine all'affido e al collocamento del minore, al contributo per il mantenimento di quest'ultimo e all'assegnazione della casa coniugale. Nel dettaglio, chiedeva, tra l'altro, l'affido condiviso di con collocamento “alternativamente presso la madre ed il pa- Per_2 dre in ragione delle esigenze che verranno a crearsi”, contributo paterno al mantenimento del mi- nore dell'importo di € 200,00 e percezione dell'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno. Con riferimento alla casa coniugale domandava, inoltre, “l'assegnazione parziale della casa coniugale in favore della moglie, coincidente con la porzione inferiore dell'immobile, riconoscendo di conse- guenza il diritto all'odierno resistente di abitare la restante porzione superiore dell'immobile” e di porre a carico di entrambi gli eventuali costi per la divisione dell'immobile.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza del
13.05.2025.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere inelutta- bile la separazione.
3 Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto coerenti con le loro condizioni economiche e in quanto appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di , idonee a garantirgli il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e Per_2
morale sana ed equilibrata e non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i IGg.ri e , coniu- Parte_1 CP_1
gatisi in Rho (MI) in data 05.03.2016 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, Anno 2016) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 13 mag- gio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 527/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Ranisi Simona Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Nunziata Attilio e CP_1 C.F._2 dall'Avv. Rugiero Igino
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI All'udienza del 13.05.2025 le parti chiedevano congiuntamente di pronunciare la separazione per- sonale dei coniugi alle condizioni concordate in udienza e di seguito interamente riportate:
“Le parti condividono l'assegnazione della casa di alla madre con prevalente collocamen- Per_1 to del minore presso quest'ultima. Affido condiviso.
Il padre potrà stare con il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina e a week end Per_2 alterni dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina. Nella settimana con week end di compe- tenza materni, starà con il padre anche il giovedì dall'uscita da scuola al venerdì mattina. Per_2
Il padre porterà il minore da mc non oltre una volta ogni due settimane. Per_3
Il minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie
(dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore.
Salvo diverso accordo, il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà tutte le vacanze pasquali con unico genitore.
Le festività e i ponti saranno accorpati ai week end.
Il minore, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore fino a tre settimane di cui due consecutive e, previo accordo, anche tre consecutive, in periodi da comunicare e concordare reci- procamente entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre comunicherà alla madre le proprie ferie entro fine aprile. In caso di disaccordo, la madre sceglierà per prima negli anni pari e il padre in quelli dispari.
Le parti concordano che il padre verserà entro il 10 di ogni mese € 250, oltre rivalutazione annua- le, alla madre a titolo di concorso al mantenimento del minore e che le spese della mensa saranno ripartite al 50%. L'AUU sarà percepito integralmente dalla madre. Spese straordinarie ripartite al
50% come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
Il padre si impegna a consegnare la documentazione necessaria per l'ISEE alla madre.
Le parti concordano che il padre lascerà la casa coniugale entro il 20.6.2025 e trascorrerà da su- bito i week end con a Rho. Per_2
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Le parti contraevano matrimonio civile in data 05.03.2016 in Rho (MI), optando per il regime pa- trimoniale della separazione legale dei beni e stabilivano come dimora abituale, da ultimo,
l'abitazione sita in Dairago (MI), Via Don Luigi Sturzo n. 2, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Dalla loro unione nasceva il figlio (il 30.06.2016). Con il nucleo viveva anche Per_2 Per_4
figlio maggiorenne della ricorrente, nato il [...] da un precedente matrimonio.
[...]
Con ricorso depositato in data 13.02.2025 la IG.ra adiva il Tribunale in epigrafe chieden- Pt_1 do in via principale l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convi- venza coniugale, l'assegnazione della casa coniugale, l'affido esclusivo di alla madre con Per_2
collocamento prevalente presso la stessa. Domandava, inoltre, di quantificare nell'importo mensile di € 500,00 il contributo paterno al mantenimento di , di ripartire nella misura del 50% cia- Per_2 scuno le spese straordinarie come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano e di disporre l'integrale percezione dell'Assegno Unico “e/o ogni altro emolumento pubblico rapportato all'esistenza della prole e finalizzato al mantenimento della stessa” da parte della madre.
In data 10.04.2025 si costituiva il IG. mediante comparsa di risposta con la quale aderiva al- CP_1
la domanda di separazione e di ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno ma formulava autonome istanze in ordine all'affido e al collocamento del minore, al contributo per il mantenimento di quest'ultimo e all'assegnazione della casa coniugale. Nel dettaglio, chiedeva, tra l'altro, l'affido condiviso di con collocamento “alternativamente presso la madre ed il pa- Per_2 dre in ragione delle esigenze che verranno a crearsi”, contributo paterno al mantenimento del mi- nore dell'importo di € 200,00 e percezione dell'Assegno Unico nella misura del 50% ciascuno. Con riferimento alla casa coniugale domandava, inoltre, “l'assegnazione parziale della casa coniugale in favore della moglie, coincidente con la porzione inferiore dell'immobile, riconoscendo di conse- guenza il diritto all'odierno resistente di abitare la restante porzione superiore dell'immobile” e di porre a carico di entrambi gli eventuali costi per la divisione dell'immobile.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni (ut supra integralmente riportate) rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza del
13.05.2025.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi, tale da rendere inelutta- bile la separazione.
3 Le condizioni concordate tra le parti in relazione alla prole meritano di essere accolte, in quanto coerenti con le loro condizioni economiche e in quanto appaiono conformi al superiore interesse morale e materiale di , idonee a garantirgli il diritto a una crescita psicofisica, intellettuale e Per_2
morale sana ed equilibrata e non contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così delibera in via definitiva:
1) dichiara la separazione personale tra i IGg.ri e , coniu- Parte_1 CP_1
gatisi in Rho (MI) in data 05.03.2016 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, Anno 2016) alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte e da intendersi qui recepite;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procede- re all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 13 mag- gio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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