TRIB
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/05/2024, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1003/2023 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Teresa Guarcello Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Duca della
Verdura n.63, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.to Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via
Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “annullare l'avviso di addebito n. CP_1
59620220006945377000 notificato in data 10.02.2023”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che, con provvedimento del 22.01.2024, aveva proceduto all' annullamento in autotutela della posizione contributiva del ricorrente (all. fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note sostitutive d'udienza del 04.03.2024, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite. La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 05.03.2024 per il deposito di note.
*** Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 22.01.2024, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 oltre CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 05.03.2024 per il deposito di note. IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1003/2023 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Teresa Guarcello Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Duca della
Verdura n.63, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv.to Rosaria Ciancimino ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via
Laurana 59 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “annullare l'avviso di addebito n. CP_1
59620220006945377000 notificato in data 10.02.2023”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che, con provvedimento del 22.01.2024, aveva proceduto all' annullamento in autotutela della posizione contributiva del ricorrente (all. fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note sostitutive d'udienza del 04.03.2024, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite. La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 05.03.2024 per il deposito di note.
*** Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 22.01.2024, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 oltre CP_1
I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 05.03.2024 per il deposito di note. IL GIUDICE Giorgia Marcatajo