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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9044/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DIDERO LORELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Parte_2
18/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 148 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Rivoli in data 19.11.1997 e Persona_1 Per_2
n Rivoli il 02.11.2002, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
Con ricorso depositato il 05/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che nell'ottica di regolamentazione dei rapporti economici nascenti dal matrimonio, il Signor si impegna a donare ai figli e l'immobile Parte_2 Persona_1 Persona_2 attualmente adibito a casa coniugale sito in Rivoli (To), Via Rivara n. 12, distinto catastalmente al C.F. al foglio 15 particella 430 sub 22, piano 4 (5 fuori terra), cat. A/3 classe 4 vani 4,5; l'atto notarile di donazione dovrà essere effettuato entro il termine di mesi cinque dalla pubblicazione della sentenza che pronuncia la separazione personale;
DÀ ATTO che il signor si impegna inoltre a continuare a corrispondere la rata mensile del Pt_2 mutuo fondiario gravante sull'immobile predetto, mutuo che rimarrà pertanto a lui intestato nonostante il passaggio di proprietà; le spese condominiali, le utenze e le altre spese inerenti la proprietà (TARI etc), dal momento del rogito notarile di trasferimento dell'immobile, verranno invece sostenute dalla signora
; Parte_1
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Rivoli (To) via Rivara n. 12, di proprietà del Signor ma Pt_2 al cui acquisto ha contribuito la signora , fino al momento del rogito di cui ai Parte_1 punti precedenti, continuerà ad essere abitata dai figli e unitamente alla Per_1 Persona_2 signora;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti hanno regolato separatamente ogni altro rapporto e di essere economicamente indipendenti;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9044/2024 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DIDERO LORELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Parte_2
18/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 148 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Rivoli in data 19.11.1997 e Persona_1 Per_2
n Rivoli il 02.11.2002, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...]
Con ricorso depositato il 05/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che nell'ottica di regolamentazione dei rapporti economici nascenti dal matrimonio, il Signor si impegna a donare ai figli e l'immobile Parte_2 Persona_1 Persona_2 attualmente adibito a casa coniugale sito in Rivoli (To), Via Rivara n. 12, distinto catastalmente al C.F. al foglio 15 particella 430 sub 22, piano 4 (5 fuori terra), cat. A/3 classe 4 vani 4,5; l'atto notarile di donazione dovrà essere effettuato entro il termine di mesi cinque dalla pubblicazione della sentenza che pronuncia la separazione personale;
DÀ ATTO che il signor si impegna inoltre a continuare a corrispondere la rata mensile del Pt_2 mutuo fondiario gravante sull'immobile predetto, mutuo che rimarrà pertanto a lui intestato nonostante il passaggio di proprietà; le spese condominiali, le utenze e le altre spese inerenti la proprietà (TARI etc), dal momento del rogito notarile di trasferimento dell'immobile, verranno invece sostenute dalla signora
; Parte_1
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Rivoli (To) via Rivara n. 12, di proprietà del Signor ma Pt_2 al cui acquisto ha contribuito la signora , fino al momento del rogito di cui ai Parte_1 punti precedenti, continuerà ad essere abitata dai figli e unitamente alla Per_1 Persona_2 signora;
Parte_1
DÀ ATTO che le parti hanno regolato separatamente ogni altro rapporto e di essere economicamente indipendenti;
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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