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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE RO PP, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore DESTRO DELFINO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Padova - Prato Della Valle, 98/99 35131 Padova PD
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3080-2024-LP24 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nominativo_2/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso recante R.G. 280/2025 la Nominativo_2 Associazione ha impugnato e contestato l'avviso di accertamento n. 3080/2024/LP24, relativo ad IMU per annualità 2019, scaturito a seguito dell'attività di controllo e verifica dei versamenti IMU dal Resistente Comune di Padova, che accertava come la Nominativo_2
Associazione avesse effettuato solo un parziale versamento IMU per l'anno 2019.
Avverso il predetto avviso, l'istante Nominativo_2 ha proposto il presente ricorso, chiedendo, preliminarmente, la sospensione del processo, attesa la contemporanea pendenza, avanti la Suprema Corte di Cassazione, di giudizi similari relativi ad anni più risalenti nel tempo, e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento dei seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 8, del D.lgs. 23/2011 e 7, comma 1,lett. i), del D.lgs. n. 504/92, in ordine all'esenzione dall'IMU.
Nel Regolamento IMU del Comune di Padova vigente nell'anno oggetto di vertenza, non vi sarebbe alcuna norma o articolo, che imporrebbe il pagamento dell'imposta per cui è causa.
La nuova “IMU”, resa operativa, a partire dal 01.01.2020, dalla Legge n. 160/2019 richiede il requisito della coincidenza tra ente utilizzatore ed ente possessore dell'immobile candidato all'esenzione dall'IMU. Ebbene, se il legislatore, a partire dal 01.01.2020, ha introdotto espressamente il requisito della coincidenza tra soggetto utilizzatore e possessore, non vi è chi non veda come tale circostanza conferma che nelle precedenti annualità IMU, tale requisito non era previsto e richiesto dalle disposizioni normative in vigore fino al
31.12.2019. Alla luce di ciò, quindi, il Comune di Padova, nel proprio Regolamento IMU, correttamente non avrebbe adottato la medesima disposizione del previgente Regolamento ICI, ex art. 59 del D.Lgs. 446/1997
(necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore del fabbricato ai fini dell'esenzione), poiché non era più legittimato a farlo. Anche l'adita Corte, con sentenza n. 138/01/2019, si è sul punto espressa affermando che la norma restrittiva di cui all'art. 6 del Regolamento ICI non si rinviene nel regolamento IMU del Comune di
Padova, ove manca un rinvio all'art. 6 del regolamento ICI, per cui troverebbero applicazione le norme generali e locali del Regolamento Generale delle Associazione_1 del Comune di Padova.
Quanto ai requisiti oggettivi richiesti ai fini dell'esenzione, questi sussisterebbero tutti, sia per quanto concerne: a) la natura dell'attività esercitata, di tipo assistenziale, previdenziale, sanitario, di ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo, nonché religiosa e di culto;
sia b) svolgimento effettivo e concreto di una delle attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92.
Conseguentemente, secondo la tesi della Nominativo_2 Associazione, i requisiti soggettivi e oggettivi obbligatori al fine di godere dell'esenzione dall'IMU, ex art. 9, comma 8, D.L. 23/2011 e art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.
504/92, sarebbero tutti sussistenti, ragion per cui l'esenzione le spetterebbe a pieno titolo. Invece, in relazione al motivo n.2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 472/97 e dell'art. 10, comma 2, della legge 212/2000, per illegittima irrogazione delle sanzioni, la Nominativo_2, ha rilevato, che, nella denegata ipotesi in cui l'adito Consesso non Voglia confermare l'operato del Comune, in via meramente subordinata, non vi sarebbero le condizioni per l'irrogazione delle sanzioni, illegittimamente applicate.
Concludendo, la Nominativo_2 ha chiesto in via preliminare, la sospensione del processo in attesa che la Suprema
Corte di Cassazione si pronunci sulla prima identica controversia relativa all'annualità IMU per l'anno 2012 e, nel merito, l'accoglimento del ricorso, il tutto con vittoria di spese.
Avverso il ricorso in esame, il Comune di Padova si è costituito con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza del proprio operato e per la fondatezza della pretesa tributaria impugnata, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 09 ottobre 2025 il presente ricorso è stato deciso.
L'adito Collegio, sottoposto alla disamina del ricorso in esame, non può non soffermarsi preliminarmente sulle vicende giudiziarie antecedenti a quella per cui è causa, avendo la Nominativo_2 Associazione già impugnato precedenti avvisi IMU innanzi all'adita Corte, sempre per medesimi motivi, e pronunciatasi sempre a suo favore, nonostante i giudizi di appello prima, e Cassazione, poi, proposti dal Resistente Comune patavino.
Ed invero, tutte le numerose sentenze pronunciate sino ad oggi sia dall'adita Corte, sia dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II° grado del Veneto, sulla medesima fattispecie per cui è causa, in relazione alle precedenti annualità dal 2012 al 2016, hanno sempre accolto nel merito le ragioni della Ricorrente Associazione Canottieri
Padova.
Degna di evidenza è la recentissima sentenza, di cui al dispositivo n. 257/2025 del 10.09.2025, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Veneto, Sezione 1, attesa la riunione dei due giudizi per gli anni 2016 e 2017, ha rigettato l'appello proposto dal Comune, accogliendo, invece, le doglianze proposte dalla istante
Associazione, avverso la sentenza n. 11/2024 della CGT di I° grado di Ricorrente_1.
1.Tanto premesso, venendo alla disamina dei motivi di ricorso, questa Corte non può non evidenziare che, in relazione al primo motivo, il Resistente Comune ha eccepito sostenendo che, ai fini dell'esenzione IMU, e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, sarebbe necessaria l'effettiva coincidenza tra soggetto possessore e utilizzatore del bene.
Dispiace evidenziare, al riguardo, che tale coincidenza soggettiva, estesa dal Comune al medesimo soggetto passivo dell'imposta e non all'effettivo utilizzatore del bene, non trova riscontro nella normativa attualmente vigente in materia.
Infatti, l'asserita coincidenza tra possessore - inteso quale proprietario - e utilizzatore del bene su cui grava l'imposta de qua vertitur, troverebbe il proprio fondamento in una fonte ormai obsoleta, ovvero l'art. 6, del previgente Regolamento comunale in materia di ICI.
Nell'attuale Regolamento IMU del Comune di Padova, invece, una disposizione analoga a quella dell'art. 6 del previgente Regolamento ICI, non si rinviene affatto, ma ciononostante il Comune di Padova, anche in assenza di un espresso rinvio a tale norma, pretende di far valere ancora la restrizione all'esenzione, di cui al previgente Regolamento.
A tal uopo, già la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Veneto, con sentenza n. 496/3/2023, pronunciatasi in materia di accertamento per IMU anno 2013, evidenziava l'assenza, nel Regolamento IMU del
Comune di Padova, di una previsione similare all'art. 6, e di un rinvio prospettato al Regolamento Generale delle Associazione_1, o al precedente Regolamento ICI.
Infatti, il rinvio avrebbe dovuto esser espressamente previsto solo dalla legge (D.lgs. n. 23/2011 – Istitutivo dell'IMU).
Più segnatamente, facendo riferimento al quadro normativo sviluppatosi in materia, si rileva che dal 2012, con l'introduzione dell'IMU, il rinvio all'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 da parte dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs.
23/2011 è stato espressamente eliminato ad opera dell'art. 4, comma 1, del D.L. Nominativo_4 (convertito con modificazioni nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012).
Per l'effetto, i Comuni, da siffatta novella legislativa, hanno perso la facoltà di prevedere, a mezzo del proprio
Regolamento, una necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore del fabbricato ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, ragion per cui non si rinviene, nel nuovo Regolamento IMU del Comune di Padova, una previsione simile a quella contenuto nel previgente Regolamento ICI.
Tanto doverosamente premesso, deve questa Corte, evidenziare che, ai fini dell'esenzione dall'IMU, la
Nominativo_2 Associazione, possiede i requisiti soggettivi, richiesti dall'art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, svolgendo, essa, attività con modalità non commerciali, senza fini di lucro, non in concorrenza con altri operatori similari, ed ossequiose dei principi di solidarietà e sussidiarietà.
Invece, per quanto concerne il requisito oggettivo richiesto, ovvero l'esercizio di attività sportiva svolta in modalità non commerciale, non v'è chi non veda come la Nominativo_2, quale utilizzatrice dell'immobile, lo possieda, senza ombra di dubbio.
Per quel che concerne proprio le associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 148, co. 1, D.P.R. n. 917/1986, prevede espressamente che non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.
Ne va da sé che la Nominativo_2, svolgendo attività conforme al dettato della su citata disposizione, possiede anche il requisito di tipo oggettivo, richiesto ai fini dell'esenzione.
Per le suesposte considerazioni, il primo motivo va accolto.
A fortiori, questa Corte rileva che la vexata quaestio oggetto della presente analisi è stata, in ultimo, risolta positivamente per la Nominativo_2 Associazione. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Veneto, Sez.
1, con dispositivo n. 257/2025 del 10.09.2025, allegato al fascicolo della Ricorrente ASD, ha rigettato l'appello del Comune di Padova (per IMU 2016) e confermato la sentenza di primo grado impugnata (CGT di I grado di
Ricorrente_1, sentenza n. 17/2023); inoltre, la medesima pronuncia ha accolto l'appello della Ricorrente ed annullato la sentenza della CGT di I grado di Ricorrente_1 n. 11/2024.
2.In relazione al secondo motivo di ricorso, anche in punto di sanzioni, va condivisa la tesi della Ricorrente
ASD, ragion per cui si ritiene che le stesse siano state illegittimamente applicate dal Comune Resistente.
In conclusione, le suesposte considerazioni si considerano esaustive per l'accoglimento integrale del ricorso.
Per quanto concerne le spese di lite va detto che avuto riguardo, tuttavia, ai numerosi precedenti di merito, anche di questa Corte, favorevoli alla resistente, questa Corte ritiene che le spese di lite vadano compensate.
PQM
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione II, letti gli scritti difensivi e la documentazione probatoria ivi allegata, accoglie il ricorso proposto da ASD Canottieri di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n.3080/2024/LP24, relativo ad IMU per annualità 2019
Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova in data 09 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Giuseppe De Rosa
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
DE RO PP, Presidente RUGGIERO CARMINE, Relatore DESTRO DELFINO, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Padova - Prato Della Valle, 98/99 35131 Padova PD
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3080-2024-LP24 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nominativo_2/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(CONCISA ESPOSIZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A CURA DEL RELATORE)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso recante R.G. 280/2025 la Nominativo_2 Associazione ha impugnato e contestato l'avviso di accertamento n. 3080/2024/LP24, relativo ad IMU per annualità 2019, scaturito a seguito dell'attività di controllo e verifica dei versamenti IMU dal Resistente Comune di Padova, che accertava come la Nominativo_2
Associazione avesse effettuato solo un parziale versamento IMU per l'anno 2019.
Avverso il predetto avviso, l'istante Nominativo_2 ha proposto il presente ricorso, chiedendo, preliminarmente, la sospensione del processo, attesa la contemporanea pendenza, avanti la Suprema Corte di Cassazione, di giudizi similari relativi ad anni più risalenti nel tempo, e chiedendo, nel merito,
l'accoglimento dei seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 8, del D.lgs. 23/2011 e 7, comma 1,lett. i), del D.lgs. n. 504/92, in ordine all'esenzione dall'IMU.
Nel Regolamento IMU del Comune di Padova vigente nell'anno oggetto di vertenza, non vi sarebbe alcuna norma o articolo, che imporrebbe il pagamento dell'imposta per cui è causa.
La nuova “IMU”, resa operativa, a partire dal 01.01.2020, dalla Legge n. 160/2019 richiede il requisito della coincidenza tra ente utilizzatore ed ente possessore dell'immobile candidato all'esenzione dall'IMU. Ebbene, se il legislatore, a partire dal 01.01.2020, ha introdotto espressamente il requisito della coincidenza tra soggetto utilizzatore e possessore, non vi è chi non veda come tale circostanza conferma che nelle precedenti annualità IMU, tale requisito non era previsto e richiesto dalle disposizioni normative in vigore fino al
31.12.2019. Alla luce di ciò, quindi, il Comune di Padova, nel proprio Regolamento IMU, correttamente non avrebbe adottato la medesima disposizione del previgente Regolamento ICI, ex art. 59 del D.Lgs. 446/1997
(necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore del fabbricato ai fini dell'esenzione), poiché non era più legittimato a farlo. Anche l'adita Corte, con sentenza n. 138/01/2019, si è sul punto espressa affermando che la norma restrittiva di cui all'art. 6 del Regolamento ICI non si rinviene nel regolamento IMU del Comune di
Padova, ove manca un rinvio all'art. 6 del regolamento ICI, per cui troverebbero applicazione le norme generali e locali del Regolamento Generale delle Associazione_1 del Comune di Padova.
Quanto ai requisiti oggettivi richiesti ai fini dell'esenzione, questi sussisterebbero tutti, sia per quanto concerne: a) la natura dell'attività esercitata, di tipo assistenziale, previdenziale, sanitario, di ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo, nonché religiosa e di culto;
sia b) svolgimento effettivo e concreto di una delle attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92.
Conseguentemente, secondo la tesi della Nominativo_2 Associazione, i requisiti soggettivi e oggettivi obbligatori al fine di godere dell'esenzione dall'IMU, ex art. 9, comma 8, D.L. 23/2011 e art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.
504/92, sarebbero tutti sussistenti, ragion per cui l'esenzione le spetterebbe a pieno titolo. Invece, in relazione al motivo n.2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 472/97 e dell'art. 10, comma 2, della legge 212/2000, per illegittima irrogazione delle sanzioni, la Nominativo_2, ha rilevato, che, nella denegata ipotesi in cui l'adito Consesso non Voglia confermare l'operato del Comune, in via meramente subordinata, non vi sarebbero le condizioni per l'irrogazione delle sanzioni, illegittimamente applicate.
Concludendo, la Nominativo_2 ha chiesto in via preliminare, la sospensione del processo in attesa che la Suprema
Corte di Cassazione si pronunci sulla prima identica controversia relativa all'annualità IMU per l'anno 2012 e, nel merito, l'accoglimento del ricorso, il tutto con vittoria di spese.
Avverso il ricorso in esame, il Comune di Padova si è costituito con memoria di controdeduzioni, insistendo per la legittimità e correttezza del proprio operato e per la fondatezza della pretesa tributaria impugnata, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 09 ottobre 2025 il presente ricorso è stato deciso.
L'adito Collegio, sottoposto alla disamina del ricorso in esame, non può non soffermarsi preliminarmente sulle vicende giudiziarie antecedenti a quella per cui è causa, avendo la Nominativo_2 Associazione già impugnato precedenti avvisi IMU innanzi all'adita Corte, sempre per medesimi motivi, e pronunciatasi sempre a suo favore, nonostante i giudizi di appello prima, e Cassazione, poi, proposti dal Resistente Comune patavino.
Ed invero, tutte le numerose sentenze pronunciate sino ad oggi sia dall'adita Corte, sia dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II° grado del Veneto, sulla medesima fattispecie per cui è causa, in relazione alle precedenti annualità dal 2012 al 2016, hanno sempre accolto nel merito le ragioni della Ricorrente Associazione Canottieri
Padova.
Degna di evidenza è la recentissima sentenza, di cui al dispositivo n. 257/2025 del 10.09.2025, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Veneto, Sezione 1, attesa la riunione dei due giudizi per gli anni 2016 e 2017, ha rigettato l'appello proposto dal Comune, accogliendo, invece, le doglianze proposte dalla istante
Associazione, avverso la sentenza n. 11/2024 della CGT di I° grado di Ricorrente_1.
1.Tanto premesso, venendo alla disamina dei motivi di ricorso, questa Corte non può non evidenziare che, in relazione al primo motivo, il Resistente Comune ha eccepito sostenendo che, ai fini dell'esenzione IMU, e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, sarebbe necessaria l'effettiva coincidenza tra soggetto possessore e utilizzatore del bene.
Dispiace evidenziare, al riguardo, che tale coincidenza soggettiva, estesa dal Comune al medesimo soggetto passivo dell'imposta e non all'effettivo utilizzatore del bene, non trova riscontro nella normativa attualmente vigente in materia.
Infatti, l'asserita coincidenza tra possessore - inteso quale proprietario - e utilizzatore del bene su cui grava l'imposta de qua vertitur, troverebbe il proprio fondamento in una fonte ormai obsoleta, ovvero l'art. 6, del previgente Regolamento comunale in materia di ICI.
Nell'attuale Regolamento IMU del Comune di Padova, invece, una disposizione analoga a quella dell'art. 6 del previgente Regolamento ICI, non si rinviene affatto, ma ciononostante il Comune di Padova, anche in assenza di un espresso rinvio a tale norma, pretende di far valere ancora la restrizione all'esenzione, di cui al previgente Regolamento.
A tal uopo, già la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado del Veneto, con sentenza n. 496/3/2023, pronunciatasi in materia di accertamento per IMU anno 2013, evidenziava l'assenza, nel Regolamento IMU del
Comune di Padova, di una previsione similare all'art. 6, e di un rinvio prospettato al Regolamento Generale delle Associazione_1, o al precedente Regolamento ICI.
Infatti, il rinvio avrebbe dovuto esser espressamente previsto solo dalla legge (D.lgs. n. 23/2011 – Istitutivo dell'IMU).
Più segnatamente, facendo riferimento al quadro normativo sviluppatosi in materia, si rileva che dal 2012, con l'introduzione dell'IMU, il rinvio all'art. 59 del D.Lgs. 446/1997 da parte dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs.
23/2011 è stato espressamente eliminato ad opera dell'art. 4, comma 1, del D.L. Nominativo_4 (convertito con modificazioni nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012).
Per l'effetto, i Comuni, da siffatta novella legislativa, hanno perso la facoltà di prevedere, a mezzo del proprio
Regolamento, una necessaria coincidenza tra utilizzatore e possessore del fabbricato ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, ragion per cui non si rinviene, nel nuovo Regolamento IMU del Comune di Padova, una previsione simile a quella contenuto nel previgente Regolamento ICI.
Tanto doverosamente premesso, deve questa Corte, evidenziare che, ai fini dell'esenzione dall'IMU, la
Nominativo_2 Associazione, possiede i requisiti soggettivi, richiesti dall'art.7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, svolgendo, essa, attività con modalità non commerciali, senza fini di lucro, non in concorrenza con altri operatori similari, ed ossequiose dei principi di solidarietà e sussidiarietà.
Invece, per quanto concerne il requisito oggettivo richiesto, ovvero l'esercizio di attività sportiva svolta in modalità non commerciale, non v'è chi non veda come la Nominativo_2, quale utilizzatrice dell'immobile, lo possieda, senza ombra di dubbio.
Per quel che concerne proprio le associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 148, co. 1, D.P.R. n. 917/1986, prevede espressamente che non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.
Ne va da sé che la Nominativo_2, svolgendo attività conforme al dettato della su citata disposizione, possiede anche il requisito di tipo oggettivo, richiesto ai fini dell'esenzione.
Per le suesposte considerazioni, il primo motivo va accolto.
A fortiori, questa Corte rileva che la vexata quaestio oggetto della presente analisi è stata, in ultimo, risolta positivamente per la Nominativo_2 Associazione. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Veneto, Sez.
1, con dispositivo n. 257/2025 del 10.09.2025, allegato al fascicolo della Ricorrente ASD, ha rigettato l'appello del Comune di Padova (per IMU 2016) e confermato la sentenza di primo grado impugnata (CGT di I grado di
Ricorrente_1, sentenza n. 17/2023); inoltre, la medesima pronuncia ha accolto l'appello della Ricorrente ed annullato la sentenza della CGT di I grado di Ricorrente_1 n. 11/2024.
2.In relazione al secondo motivo di ricorso, anche in punto di sanzioni, va condivisa la tesi della Ricorrente
ASD, ragion per cui si ritiene che le stesse siano state illegittimamente applicate dal Comune Resistente.
In conclusione, le suesposte considerazioni si considerano esaustive per l'accoglimento integrale del ricorso.
Per quanto concerne le spese di lite va detto che avuto riguardo, tuttavia, ai numerosi precedenti di merito, anche di questa Corte, favorevoli alla resistente, questa Corte ritiene che le spese di lite vadano compensate.
PQM
La Corte di Giustizia di I Grado di Padova, sezione II, letti gli scritti difensivi e la documentazione probatoria ivi allegata, accoglie il ricorso proposto da ASD Canottieri di Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n.3080/2024/LP24, relativo ad IMU per annualità 2019
Spese di lite compensate.
Così deciso in Padova in data 09 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Carmine Ruggiero Dott. Giuseppe De Rosa