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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 6522/2024 promossa da:
, nata a [...], Rio de Janeiro il 02.02.1994; Parte_1 Controparte_1
, nato a [...], Rio de Janeiro il 04.03.1969 in proprio e unitamente a
[...]
nata a [...], Rio de Janeiro il 28.12.1973 entrambi in qualità di Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale del minore , nato a [...], Persona_1
Rio de Janeiro il 31.03.2012; , nata a [...], Rio de Janeiro il Parte_3
16.05.1992 tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e nello studio dell'Avv.
La Malfa IA Stella del Foro di Palermo ( pec: CodiceFiscale_1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore dei signori , nata a [...], Rio de Parte_1
Janeiro il 02.02.1994 (C.F. CPF. 159.361.537-03) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom Jardim/RJ-Brasile; , nato a [...], Rio de Janeiro il Controparte_1
04.03.1969 (C.F. CPF. ) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom C.F._2
Jardim/RJ-Brasile; , nato a [...], Rio de Janeiro il Controparte_1
04.03.1969 (C.F. CPF. ) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom C.F._2 Jardim/RJ-Brasile e , nata a [...], Rio de Janeiro il 28.12.1973 Parte_2
(C.F. CPF. ) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom Jardim/RJ- Brasile C.F._3
n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore , nato a [...], Persona_1
Rio de Janeiro il 31.03.2012 (C.F. CPF. 174.540.797- 92) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom Jardim/RJ-Brasile; , nata a [...] il [...] Parte_3
(C.F. CPF. 140.892.937-66) e residente in [...], appartameno 1102, Icarai Niteroi /RJ- Brasile;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_2 stato civile, di procedere alla iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti – allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese
e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana RS
ovvero ovvero cittadina italiana, nata a
[...] Persona_3 RS
Torino (TO), il 19.04.1864 (cfr. doc. in atti n. 3), figlia di e di , la quale Persona_4 Per_5
emigrata in Brasile in data 30.04.1892, contraeva matrimonio con in data Controparte_1
30.04.1892 (cfr. doc. in atti n. 5) senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di
Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “NON
RISULTA, fino alla presente data, alcun registro di naturalizzazione a nome di
[...]
o o figlia RS Persona_3 RS di e di nata in [...] il [...]” (cfr. doc. in atti n. 4). Per_5 Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'ava e nasceva, in RS Controparte_1
data 15.08.1894, (cfr. doc. in atti n. 6), il quale in data 08.09.1927, contraeva Persona_7
matrimonio con IA (cfr. doc. in atti n. 7); CP_4
- dalla predetta unione nasceva, in data 20.10.1938, (cfr. doc. in atti n. 8), il Controparte_1
quale in 13.05.1967, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 9), Persona_8
dalla cui unione nasceva, in data 04.03.1969, il ricorrente (cfr. Controparte_1
doc. in atti n. 10)
- quest'ultimo in data 28.12.1991, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_9
atti n. 11) dalla cui unione nascevano gli ulteriori ricorrenti: in data 16.05.1992,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 12), in data 02.02.1994, (cfr. Parte_3 Parte_1
doc. in atti n. 13), in data 31.03.2012, (cfr. doc. in atti n. 14). Persona_1
Nel merito, giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'ava italiana, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenata dei ricorrenti (
[...]
con quello che ha assunto in Brasile ( RS Persona_3 ovvero l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile RS mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di matrimonio, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita del suo immediato discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_5 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG- Controparte_5
84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di RS
nascita (cfr. doc. in atti n. 3) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 5), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 4). In quanto italiana, dunque,
[...] trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio RS _7 (cfr. doc. in atti n. 6), il quale dall'unione con generava il figlio
[...] Controparte_6
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_10
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa perché RS ai sensi dell'art. 1 L. 555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna. Tuttavia l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per RS
nascita, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva la RS
cittadinanza a sua volta al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, Persona_7
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Persona_1 [...]
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_3
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Spese compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nata a [...], Rio de Janeiro il 02.02.1994; , nato a [...] Controparte_1
Jardim, Rio de Janeiro il 04.03.1969; , nato a [...], Rio de Persona_1
Janeiro il 31.03.2012; nata a [...], Rio de Janeiro il Parte_3
16.05.1992 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20 marzo 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 6522/2024 promossa da:
, nata a [...], Rio de Janeiro il 02.02.1994; Parte_1 Controparte_1
, nato a [...], Rio de Janeiro il 04.03.1969 in proprio e unitamente a
[...]
nata a [...], Rio de Janeiro il 28.12.1973 entrambi in qualità di Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale del minore , nato a [...], Persona_1
Rio de Janeiro il 31.03.2012; , nata a [...], Rio de Janeiro il Parte_3
16.05.1992 tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e nello studio dell'Avv.
La Malfa IA Stella del Foro di Palermo ( pec: CodiceFiscale_1
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore dei signori , nata a [...], Rio de Parte_1
Janeiro il 02.02.1994 (C.F. CPF. 159.361.537-03) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom Jardim/RJ-Brasile; , nato a [...], Rio de Janeiro il Controparte_1
04.03.1969 (C.F. CPF. ) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom C.F._2
Jardim/RJ-Brasile; , nato a [...], Rio de Janeiro il Controparte_1
04.03.1969 (C.F. CPF. ) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom C.F._2 Jardim/RJ-Brasile e , nata a [...], Rio de Janeiro il 28.12.1973 Parte_2
(C.F. CPF. ) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom Jardim/RJ- Brasile C.F._3
n.q. di esercenti la potestà genitoriale del minore , nato a [...], Persona_1
Rio de Janeiro il 31.03.2012 (C.F. CPF. 174.540.797- 92) e residente in [...]116, km 104, n. 820, centro, Bom Jardim/RJ-Brasile; , nata a [...] il [...] Parte_3
(C.F. CPF. 140.892.937-66) e residente in [...], appartameno 1102, Icarai Niteroi /RJ- Brasile;
per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_2 stato civile, di procedere alla iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti – allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese
e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana RS
ovvero ovvero cittadina italiana, nata a
[...] Persona_3 RS
Torino (TO), il 19.04.1864 (cfr. doc. in atti n. 3), figlia di e di , la quale Persona_4 Per_5
emigrata in Brasile in data 30.04.1892, contraeva matrimonio con in data Controparte_1
30.04.1892 (cfr. doc. in atti n. 5) senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana come risulta dal certificato rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di
Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “NON
RISULTA, fino alla presente data, alcun registro di naturalizzazione a nome di
[...]
o o figlia RS Persona_3 RS di e di nata in [...] il [...]” (cfr. doc. in atti n. 4). Per_5 Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3
comparso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra l'ava e nasceva, in RS Controparte_1
data 15.08.1894, (cfr. doc. in atti n. 6), il quale in data 08.09.1927, contraeva Persona_7
matrimonio con IA (cfr. doc. in atti n. 7); CP_4
- dalla predetta unione nasceva, in data 20.10.1938, (cfr. doc. in atti n. 8), il Controparte_1
quale in 13.05.1967, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 9), Persona_8
dalla cui unione nasceva, in data 04.03.1969, il ricorrente (cfr. Controparte_1
doc. in atti n. 10)
- quest'ultimo in data 28.12.1991, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_9
atti n. 11) dalla cui unione nascevano gli ulteriori ricorrenti: in data 16.05.1992,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 12), in data 02.02.1994, (cfr. Parte_3 Parte_1
doc. in atti n. 13), in data 31.03.2012, (cfr. doc. in atti n. 14). Persona_1
Nel merito, giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'ava italiana, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenata dei ricorrenti (
[...]
con quello che ha assunto in Brasile ( RS Persona_3 ovvero l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile RS mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di matrimonio, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita del suo immediato discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_5 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG- Controparte_5
84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di RS
nascita (cfr. doc. in atti n. 3) e dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti n. 5), nonché dal certificato negativo di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 4). In quanto italiana, dunque,
[...] trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio RS _7 (cfr. doc. in atti n. 6), il quale dall'unione con generava il figlio
[...] Controparte_6
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_10
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa perché RS ai sensi dell'art. 1 L. 555/1912 la trasmissione della cittadinanza poteva avvenire solo per via paterna. Tuttavia l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana per RS
nascita, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto donna e per il fatto che perdeva ex art. 10 della legge n. 555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia, L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana trasmetteva la RS
cittadinanza a sua volta al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, Persona_7
compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 [...]
, , Controparte_1 Persona_1 [...]
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza Parte_3
interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Spese compensate.
P.Q.M
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Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nata a [...], Rio de Janeiro il 02.02.1994; , nato a [...] Controparte_1
Jardim, Rio de Janeiro il 04.03.1969; , nato a [...], Rio de Persona_1
Janeiro il 31.03.2012; nata a [...], Rio de Janeiro il Parte_3
16.05.1992 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20 marzo 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Sara Perlo