Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4656/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4656/2024 R.G. promossa da:
( ) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Danilo Manfredi, Federica Moschini, Monica Minguzzi, Giorgia
Toschi, Debora Randi, Michela Alfieri e Alessandro Mancuso s.t.a. e, per essa, dall'Avv. Danilo Pt_3
Manfredi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna (RA), Via Castel San Pietro n.
13, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) Dare atto che i ricorrenti vivranno separati e saranno liberi ognuno di fissare, ove riterranno, la propria residenza, impegnandosi ed obbligandosi a non interferire nelle rispettive vite private;
2) La casa sita a Ravenna Frazione Porto Fuori in via Cordula Poletti n. 14 di proprietà piena ed esclusiva della Signora viene assegnata a quest'ultima, che vi vivrà e risiederà Parte_1
unitamente alla figlia minorenne mentre il Signor si è già trasferito presso i propri genitori Per_1 Pt_2
in Ravenna via O. Pazzaglia n. 31;
3) La figlia minorenne viene affidata in maniera condivisa alla madre e al padre ma Persona_2
risiederà anagraficamente con la madre trascorrerà con il padre ogni fine Parte_1 Per_1
pagina 1 di 4
nel corso della settimana alternata in cui starà il fine settimana con la madre, il padre potrà vedere la figlia un giorno infrasettimanale, con Per_1 pernottamento presso di lui e i genitori concorderanno l'individuazione della giornata di volta in volta, compatibilmente con le esigenze lavorative ed extralavorative di entrambi, rispettando massimamente e rigorosamente i supremi interessi della minorenne. Durante la stagione estiva, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia minorenne presso il proprio domicilio o in soggiorni estivi, un periodo consecutivo di giorni 7. Il calendario delle vacanze estive dovrà essere concordato fra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio di ogni anno, compatibilmente con le esigenze della minorenne e le necessità dei genitori.
Le vacanze pasquali saranno divise in due periodi: uno dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua,
l'altro dal Lunedì dell'Angelo al giovedì successivo. Detti periodi saranno da trascorrere ad anni alterni con i singoli genitori. Parimenti le vacanze natalizie dovranno essere divise in due periodi: il primo dal
22 al 28 dicembre ed il secondo dal 29 dicembre al 6 gennaio. Anche in questo caso sarà operante l'alternanza dei genitori.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, per le questioni di ordinaria amministrazione, in maniera separata nei rispettivi periodi di convivenza;
le decisioni di maggiore interesse per la minorenne relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di I ricorrenti si impegnano ed obbligano a mantenere un contegno di rispetto Per_1
reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di loro, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Entrambi i genitori concordemente procederanno alla organizzazione degli eventi ed impegni rilevanti per la vita di quali compleanni, tornei, momenti conviviali, ricorrenze e festività, acquisti in Per_1 occasione delle festività. Nell'ipotesi in cui il giorno del compleanno di non sia possibile Per_1
organizzare una festa, a cui potranno partecipare entrambi i genitori, sarà possibile per un genitore trascorrere con la figlia o la mattina o il pomeriggio della stessa giornata e viceversa per l'altro genitore in guisa tale che possa vedere entrambi i genitori il giorno del proprio genetliaco;
Per_1
4) Il Signor corrisponderà, esclusivamente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_2
la somma annuale di € 4.800,00 (euroquattromilaottocento/00) mediante versamenti mensili Per_1 anticipati ciascuno di € 400,00 (euroquattrocento/00), con decorrenza del mese di novembre 2023, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita, con pagina 2 di 4 decorrenza dal mese ed anno successivi al deposito del provvedimento giudiziale, da corrispondersi anticipatamente, entro il giorno 15 di ogni mese, dalla data di sottoscrizione del presente atto, mediante versamento su conto corrente intestato alla Signora Parte_1
Per quanto concerne gli assegni a sostegno del nucleo familiare, di qualsivoglia genere e specie, ivi compreso il cosiddetto assegno unico, le parti convengono che, indipendentemente dal genitore richiedente, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, verranno percepiti dalla Signora
Parte_1
5) Le parti provvederanno al rimborso, in ragione del 50%, in favore di quella che avrà sostenuto l'onere economico, di tutte le spese aventi carattere straordinario nell'interesse dei figli, previste e specificate nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare” concordato in data 16.07.2015, tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
6) I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio, anche intercontinentale, impegnandosi ed obbligandosi, altresì, ciascuno a prestare il consenso per l'espletamento delle necessarie formalità burocratiche atte ad ottenere il rilascio di documenti validi per l'espatrio nell'interesse della figlia minorenne Per_1
7) Ogni altro rapporto patrimoniale è stato definito separatamente dai ricorrenti, i quali si danno reciprocamente atto che, con la puntuale esecuzione di quanto pattuito, non avranno più null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
8) Le spese di giudizio sono compensate integralmente fra le parti. Si dichiara che la presente controversia verte in materia di provvedimenti in favore della prole i coniugi ed è pertanto esente dal versamento del contributo unificato”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/11/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 9/1/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi della figlia minore e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
pagina 3 di 4 Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, assegnazione della casa familiare, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
4656/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento della figlia minore, assegnazione della casa familiare, rapporto della figlia con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento della minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16/1/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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