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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/07/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11770/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 20 Giugno 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata ad [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(LE) rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Paolo Ferreri,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Maria Teresa Petrucci e Oreste Manzi,
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 10/11/2021, la ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. INVCIV e di aver percepito indennità di accompagnamento sino a Maggio 2021 – espone di aver ricevuto comunicazione del 4/5/2021 con la quale ha chiesto la restituzione della CP_1 somma di € 22.296,09, secondo l'Ente indebitamente versata sulla predetta pensione dall'1/11/2017 al 31/5/2021 per corresponsione di maggiorazione sociale non spettante per possesso di redditi superiori al limite di legge, e che inoltre l' con modello TE08 di pari data ha ricalcolato la prestazione di CP_2 invalidità eliminando l'indennità di accompagnamento a decorrere dal Novembre
2017, rappresenta di aver invano presentato ricorso amministrativo in data
13/9/2021, deduce l'illegittimità del provvedimento di indebito per violazione dell'art. 20, secondo comma, D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, che prevede la previa sospensione della prestazione in caso di verifica del venir meno dei requisiti sanitari, si richiama alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di indebito assistenziale, afferma la ripetibilità delle somme indebitamente versate soltanto a partire dal momento successivo all'accertamento della perdita dei requisiti, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia da escludere l'affidamento dell'interessato o in cui vi sia dolo comprovato dello stesso, sostenendo l'assenza di dolo da parte sua, e chiede:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. Dichiarare irripetibile l'indebito identificato con il n^16075082 di €
22.296,09 (ventiduemila duecentonovantasei/09) maturato dal 01.11.2017 al 31.05.2020 sulla prestazione cat INV.CIV. n^07626355.
2. Condannare l' in persona del legale p.t. alla restituzione di quanto CP_1 trattenuto a compensazione dell'indebito contestato;
3. Condannare l' in persona del legale p.t al pagamento delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione nella quale afferma CP_1 la correttezza del proprio operato, rilevando che l'indebito è scaturito dalla revoca dell'indennità di accompagnamento conseguente alla visita di revisione, cui la ricorrente è stata sottoposta il 26/10/2017, affermando di aver notificato il relativo verbale in data 8/11/2017 e di aver provveduto in data 4/5/2021 alla ricostituzione della pensione di invalidità civile con revoca dell'indennità di accompagnamento da Novembre 2017.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Occorre, innanzitutto, rilevare che l'art. 37 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, nel disciplinare le “Verifiche in materia di invalidità civile”, al comma 8 prevede che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Deve, inoltre, osservarsi che la più recente giurisprudenza di legittimità, richiamando i principi affermati in materia di indebito assistenziale, che ne consentono la ripetibilità solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, ha ritenuto valutabile il legittimo affidamento del pensionato anche nelle ipotesi in cui l'indebito assistenziale sia determinato dal venir meno del requisito sanitario.
2 Con la sentenza n. 29419 del 2018, nel confermare la sentenza di appello sul punto, la Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto: “Si era dunque venuta configurando, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell , affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, CP_1 che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle.
Né tale affidamento - ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell - CP_1 potrebbe essere escluso per solo per il fatto che l'assistita conoscesse
l'esito negativo della precedente visita di verifica”.
Anche con la sentenza n. 4668 del 2021, la Cassazione ha affermato che
“l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento (…) La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell ”. CP_1
Ancora più di recente, con Ordinanza n. 24180 del 2022, pronunciandosi con riferimento ad un'indebita percezione dell'assegno di invalidità per il periodo
1/11/2010 (data della visita di revisione) al 30/6/2014 (data del provvedimento che ha accertato l'indebito), la Suprema Corte ha cassato con rinvio una sentenza della Corte D'Appello di Lecce affermando che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto,
l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla
3 restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
10. la sentenza impugnata - che non ha esaminato la fattispecie in base ai principi esposti e prescindendo dalla verifica della condizione soggettiva dell'accipeins - è, dunque incorsa in errore di diritto;
va cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione”
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che nella comunicazione di indebito del 4/5/2021 si legge “Gentile Signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/05/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07626355 per un importo complessivo di euro 22.296,09 per i seguenti motivi: E' stata corrisposta una prestazione di invalidita' civile non spettante. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore a limiti stabiliti dalla legge”.
Nel Modello TE08 datato anch'esso 4/5/2021 si afferma “La informo che la pensione numero 07626355 categoria INVCIV a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2017. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo
38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). (…) Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2021, un debito a suo carico di euro 22.296,09”.
Da tali documenti sembra dunque che l'indebito sia scaturito dal possesso in capo alla ricorrente di redditi superiori al limite di legge per fruire della maggiorazione sociale e che sia quindi stato causato da motivi reddituali.
Invece l' , costituendosi in giudizio, ha così esplicitato le ragioni dell'indebito: CP_1
“La ricorrente, già riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80), in data 26/10/2017 viene sottoposta a visita di revisione e riconosciuta INVALIDA con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71; pertanto da 11/2017 non ha più diritto all'indennità di accompagnamento. Il verbale viene regolarmente notificato in data
8/11/2017 (v. allegato). In data 04/05/2021 si è proceduto alla ricostituzione documentale della pensione INVCIV con revoca dell'indennità di accompagnamento da 11/2017 e la notifica del relativo indebito”.
Trattasi dunque di indebito causato dalla perdita del requisito sanitario per la fruizione della indennità di accompagnamento (che peraltro non è prestazione collegata al reddito dell'accipiens).
4 Dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione emerge infatti che la ricorrente è stata sottoposta a visita di revisione il 26/10/2017 e che l' ha CP_1 notificato il relativo verbale con raccomandata ricevuta in data 8/11/2017, circostanza documentata in allegato alla memoria di costituzione e comunque non contestata da parte ricorrente, che lamenta, invece, l'omessa previa notifica di un provvedimento di sospensione e/o di revoca della prestazione e la conseguente percezione della stessa in buona fede.
Pertanto, con la missiva del 4/5/2021, oggetto del presente ricorso, ha CP_1 chiesto in restituzione quanto versato a titolo di indennità di accompagnamento dopo la notifica del verbale negativo della visita di revisione (dall'1/11/2017 al
31/5/2021).
Deve, inoltre, osservarsi che nel verbale viene confermata la percentuale di invalidità precedentemente accertata, pari al 100%, e che la nota accompagnatoria, denominata “Comunicazione esito visita”, è del tutto generica, formulata in via ipotetica e non fa alcun riferimento all'insussistenza dei presupposti per percepire l'indennità di accompagnamento.
Nella stessa si legge, infatti, “ , in allegato a Pt_2 Parte_1 questa lettera troverà il verbale sanitario relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap o disabilità. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente al calcolo della prestazione a cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente (utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socioeconomiche e i dati per il pagamento. In allegato troverà uno schema informativo che la aiuterà nell'invio…”.
Solo con la comunicazione del 4/5/2021 ha fatto espresso riferimento alla CP_1 corresponsione di “una prestazione di invalidita' civile non spettante”, indicandola quale causale dell'indebito, peraltro, come detto, unitamente ad altra motivazione (“È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore
a limiti stabiliti dalla legge”), da ritenersi erroneamente inserita considerate le difese dell' in giudizio. CP_2
Pertanto, dalla data di notifica del verbale della visita di revisione, 8/11/2017, fino alla comunicazione di indebito oggetto del presente ricorso, 4/5/2021, la ricorrente ha continuato ininterrottamente a percepire la prestazione e non ha
5 mai ricevuto alcuna comunicazione relativa alla sospensione e/o alla revoca della stessa.
Deve, quindi, rilevarsi che l' non solo non ha rispettato le regole dell'art. CP_2
37, comma 8, L. n 448/1998 (secondo le quali, una volta venuto meno il requisito sanitario, avrebbe dovuto disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e, entro i novanta giorni successivi, revocare la prestazione con decorrenza dalla data della visita di verifica) ma, dopo aver notificato il verbale negativo della visita di revisione, ha continuato ad erogare la prestazione per tre anni e sette mesi.
Orbene, in accordo con le pronunce della Corte di Cassazione sopra citate, si ritiene che la durata dell'illegittima erogazione costituisca un fatto idoneo ad ingenerare un affidamento incolpevole del percettore e che, nel caso di specie, la ricorrente abbia continuato a percepire la prestazione “ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' ”. CP_1
Si ritiene, inoltre, che, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 29419 del 2018, anche nel caso di specie si deve tener conto che si tratta di “affidamento riposto da una persona comunque invalida al 100%, che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle”.
Pertanto, considerati il predetto lasso di tempo di tre anni e sette mesi e la non addebitabilità alla ricorrente dell'erogazione, e considerate, altresì, la genericità della comunicazione cui è stato allegato il verbale della visita di revisione e la mancata notifica di una comunicazione di sospensione/revoca della prestazione, il ricorso va accolto e va dichiarata l'irripetibilità della somma di € 22.296,09 richiesta da con la missiva del 4/5/2021, con conseguente condanna CP_1 dell'Istituto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a titolo di recupero dell'indebito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara l'irripetibilità della somma di € 22.296,09 richiesta da CP_1 con missiva del 4/5/2021 e, per l'effetto, condanna l'istituto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto a titolo di recupero dell'indebito.
6 Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 20 Giugno 2025 – 18 Luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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