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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/09/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 612/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, viste le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127ter cpc depositate da parte ricorrente in data 27 agosto 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 22 agosto 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 612/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Cavicchioli, come Parte_1 da procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Giulia Renzetti e Manuela Varani, come da procura in atti;
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17 giugno 2025 introduceva il giudizio di Parte_1 merito ai sensi dell'art. 445bis c. 6 cpc, dopo aver formulato tempestive contestazioni (decreto del 14 maggio 2025, comunicato il 15 maggio 2025, di assegnazione termine di giorni 30 per contestazioni, contestazioni depositate il 19 giugno 2025) avverso gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo da lui richiesto, iscritto al n. 991/2024 e conclusosi in senso parzialmente sfavorevole allo stesso, ovvero con riconoscimento del diritto alla indennità di
1 accompagnamento a far data dalla visita peritale, espletata dal CTU in data 14 gennaio 2025, e non dalla data della domanda amministrativa, come richiesto. Concludeva quindi chiedendo accertarsi e dichiararsi la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento già al momento della presentazione della domanda in sede amministrativa (6 febbraio 2024), con ogni conseguenziale pronuncia a carico dell' . CP_2
Con memoria depositata in data 19 luglio 2025 l' si costituiva in giudizio ed eccepiva: - CP_1
l'assenza di specifiche contestazioni agli esiti della ctu espletata nel procedimento di atp, definite come mera reiterazione di quelle già formulate nella pregressa fase processuale e superate dal CTU;
- la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 42, comma 3 del DL
269/03, come convertito in L. 326/03; - l'insussistenza dei presupposti per fruire dell'invocato beneficio.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria, per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di maturazione del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 42, comma 3 del DL 269/03, come convertito in L. 326/03, relativa alla proposizione del ricorso ex art. 445bis c. 1 cpc;
come infatti risulta dalla produzione documentale nel procedimento di atp n. 991/2024, il verbale di accertamento dell'invalidità civile è quello del 3 aprile 2024, rispetto al quale il ricorso per atp è stato depositato in data 26 settembre 2024, quindi ampiamente nel rispetto del termine.
Venendo all'esame del merito, oggetto di contestazione da parte del ricorrente è la data di decorrenza del beneficio, non la sussistenza dei presupposti per la sua fruizione, pacificamente riconosciuta dal CTU.
Il CTU ha formulato le seguenti conclusioni: “si ritiene che il ricorrente Sig.
[...]
sia da ritenersi I.C. al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento Parte_1
a decorrere dalle operazioni peritali ( quindi 1 gennaio 2025) ed in via definitiva”. In ordine alla decorrenza, ha affermato che essa “trova fondamento nel fatto che le patologie in essere sono risultate quelle già accertate in sede di accertamento di invalidità senza l'insorgenza di nuove o comunque di patologie non valutate adeguatamente. E' stato però l'esame obiettivo condotto in questa sede peritale a dirimere il dubbio sulla reale valenza invalidante delle stesse sull' autonomia motoria dell'invalido”.
La motivazione addotta dal CTU non è condivisibile.
Il Consulente afferma che le patologie riscontrate erano già presenti al momento dell'espletamento della visita da parte della competente commissione ed erano già sufficienti a integrare le condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio richiesto;
tuttavia, ha
2 ritenuto decisiva la visita da lui condotta per apprezzare l'incidenza delle patologie sull'autonomia motoria del periziato, con conseguente differimento della data della decorrenza.
Ritiene questo Giudice che il CTU disponesse di adeguata documentazione per ancorare la decorrenza del beneficio alla data della domanda amministrativa;
infatti, al ricorso per a.t.p. depositato il 26/9/2024 era già allegato certificato datato 4 gennaio 2024 a firma del dott.
medico fisiatra di struttura pubblica (ASL Umbira2 – S.S.D. di Riabilitazione Persona_1
Intensiva e Territoriale Orvieto); tale certificato reca una analitica descrizione sia degli esiti della visita medica condotta dal medico nella giornata del 4 gennaio 2024 sia di tutte le patologie riscontrate all'esito dell'anamnesi, e conclude affermando che “per gli interventi chirurgici, le patologie e le condizioni cliniche sopra descritte il sig. Parte_1 presenta una completa incapacità ad eseguire le comuni attività della vita quotidiana”.
Trattasi di documento che, ove esaminato e adeguatamente valorizzato, avrebbe consentito al
CTU di superare quel deficit di esame obbiettivo che, a suo parere, è stato impeditivo della individuazione della decorrenza in data antecedente o concomitante la visita collegiale.
In altre parole la circostanza che la competente commissione medica abbia provveduto sulla domanda del ricorrente solo sulla base degli atti e senza procedere all'esame diretto e personale dello stesso, non può andare a detrimento del paziente ove, come nel caso di specie, si dispone di certificazione di altro medico che, dopo avere constatato di persona le condizioni fisiche del paziente e aver condotto una approfondita anamnesi, abbia concluso esprimendo un giudizio di incapacità di eseguire le comuni attività della vita quotidiana.
Non è infine secondario sottolineare che l'interessato era già stato riconosciuto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, con verbale della
Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap definito in data 14.09.2022, ciò valendo a corroborare ulteriormente la convinzione del giudicante circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il beneficio richiesto, fin dalla data della domanda amministrativa del 6 febbraio
2024.
Si precisa infine che la presente sentenza ha ad oggetto la pronuncia sul solo requisito sanitario, mentre non contiene alcuna declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria e che il giudizio si è chiuso in un'unica udienza.
PQM
3 Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 nei confronti di così dispone: CP_1
- Accerta e dichiara che sussistono le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 6 febbraio 2024; CP_
- Condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite, del presente procedimento e del procedimento di atp, che si liquidano nella somma di € 2000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Cavicchioli per dichiarato anticipo.
Si comunichi.
Terni, 27 settembre 2025
il giudice
(dott.ssa Luciana Nicolì)
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