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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/08/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.368/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 13 dicembre 2024 tra
(C.F. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. SPADA GIACOMO C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) - ora
[...] P.IVA_3 [...]
- a propria volta, mandataria con rappresentanza Controparte_4
di assistiti e difesi dall'Avv. MONTEROSSO TITO Controparte_1
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4815/2021 pubblicata in data 30/11/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia La Corte Ecc.ma Accogliere l'atto di appello annullando integralmente
l'impugnata sentenza statuendo: 1) che il DI Siciliano S.p.A. (oggi DI
ha ufficialmente disconosciuto l'esistenza del conto corrente Controparte_5 n.2615 con gli attori che pertanto nulla devono a detta banca e ai Parte_3 suoi cessionari e quindi alla 2) Ritenere e dichiarare in ogni Controparte_1
caso e comunque la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 perché non ha fornito prova della cessione dello specifico credito nei confronti degli appellanti come avrebbe dovuto secondo quanto disposto dall'art. 58 TUB
e statuito dalle pronunce di legittimità e di merito.- 3) Ritenere e dichiarare la legittimazione processuale di già Controparte_4
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Controparte_6
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Preliminarmente: 1) Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.342, 348 bis e 348 ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dai sigg.ri e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.4815/2021 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera
Marletta, in data 30/11/2021; Subordinatamente, nel merito: 2) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto dai sigg.ri
e avverso la predetta sentenza n.4815/2021 emessa Parte_1 Parte_2 dal Giudice Unico del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera Marletta, in data
30/11/2021, confermandola integralmente;
3) Condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4815/2021 pubblicata in data 30/11/2021, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e per essa e della Controparte_1 Controparte_2 [...]
(già e Controparte_4 Controparte_3 condannava parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite.
In particolare il primo giudice rilevava che:
pag. 2/6 - il credito vantato da non era stato affatto disconosciuto nel giudizio CP_1 instaurato innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, posto che in tale giudizio il DI Siciliano, diversamente da quanto asserito dagli attori, non “disconosceva” l'esistenza di un rapporto di conto corrente intestato ai sigg.ri e bensì disconosceva l'esistenza del rapporto indicato Pt_1 Pt_2
nell'atto di citazione, non essendo nelle condizioni di poter compiutamente controdedurre alle generiche domande formulate;
- come ammesso dai medesimi attori, il credito del DI LL (oggerro del giudizio sopra riportato) era stato ceduto a e quindi questa, in CP_1
virtù di tale cessione, succedendo a titolo particolare nei rapporti giuridici già di titolarità della Banca cedente, era la titolare del credito nei confronti degli attori e, pertanto, legittimata a costituirsi nel giudizio;
- la convenuta non era titolare del credito ceduto a Controparte_3
, ma mera mandataria incaricata alla riscossione dei crediti e CP_1
dei servizi di cassa, ed aveva a sua volta delegato ad (facoltà già Controparte_2 previsto nell'atto di cessione).
Avverso detta sentenza e proponevano appello per le Parte_1 Parte_2 ragioni meglio illustrate in motivazione.
Si sono costituiti gli appellati, formulando le conclusioni sopra riportate.
Indi all'udienza del 13/12/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Con il primo motivo, parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha erroneamente letto la sentenza del Giudice del Tribunale di Catania – Sezione
Distaccata di Acireale n.300/2006 considerato che questi aveva rigettato la domanda attorea “di ripetizione di indebito” per carenza di prova documentale –
pag. 3/6 non avendo gli attori prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto – ma avendo il giudice dichiarato nella detta sentenza “….invero, per come visto parte convenuta ha addirittura contestato l'esistenza dell'indicato “rapporto”, cioè il rapporto di conto corrente ordinario con fido di scopertura avente il n.
“112615-6, dedotto dagli attori e in effetti nelle sue difese il DI Siciliano
S.p.A. dichiarava “di disconoscere l'esistenza dell'indicato rapporto” con il numero “inziale”112615-6”.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la decisione del Tribunale che ha erroneamente ed infondatamente rigettato l'eccezione degli attori di carenza di legittimazione attiva della convenuta . CP_1
Infine con il terzo motivo gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione processuale di
[...]
già Controparte_4 Controparte_7
I motivi sono inammissibili.
Parte appellante, invero, non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime considerazioni svolte in primo grado.
Ed invero il primo giudice ha già rilevato che dalla sentenza del Tribunale di
Catania, sez, distaccata di Acireale, emerge chiaramente che il rigetto della domanda di ripetizione formulata dagli odierni appellanti è stato nel merito, per mancata produzione della documentazione di cui era onerato l'attore in ripetizione, senza che la banca avesse mai disconosciuto il credito poi oggetto di diffida di pagamento, ma eccepito solo che la domanda era talmente generica da non riuscire a individuare il rapporto su cui la stessa si incentrava e tale motivazione non è stata oggetto di specifica censura.
Parimenti generici e inammissibili si palesano i motivi relativi al rigetto delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva di e di difetto di CP_1
pag. 4/6 legittimazione processuale di già Controparte_4
Controparte_7
Il Tribunale nella sentenza impugnata ha evidenziato come gli attori nel proporre le loro domande nei confronti di ne hanno già riconosciuto CP_8
la legittimazione, producendo tra l'altro la lettera con cui comunicava loro CP_1
di essere divenuta cessionaria del credito vantato dal DI LL e fornendo tutti gli elementi identificativi dell'avvenuta cessione.
Tale motivazione non è stata oggetto di specifica censura.
Incomprensibile si rivela, infine, il motivo relativo alla posizione della
[...]
già avendo il Controparte_4 Controparte_7 primo giudice affermato che la stessa era mandataria della come CP_8
risulta proprio dalla missiva di del 6/3/2020 prodotta dagli appellanti CP_1
(“la cessionaria ha provveduto a conferire mandato”, formula dal contenuto assolutamente inequivocabile).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della oggetto di controversia, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
Inoltre, la pretestuosità dell'azione di impugnazione, promossa dall'appellante in carenza dei presupposti, consente alla Corte di emettere ulteriore condanna risarcitoria per "abuso del processo" di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. (cfr.
Cass. 3830/21) essendo evidente l'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave, condanna liquidata in termini equitativi in ragione della metà delle spese del grado.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, ora CP_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Catania n. 4815/2021 pubblicata in data 30/11/2021 così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna parte appellante a pagare in favore della parte appellata ex art. 96 co.
3 c.p.c. la somma di € 2. 000,00;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 20/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.368/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 13 dicembre 2024 tra
(C.F. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. SPADA GIACOMO C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
, quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) - ora
[...] P.IVA_3 [...]
- a propria volta, mandataria con rappresentanza Controparte_4
di assistiti e difesi dall'Avv. MONTEROSSO TITO Controparte_1
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4815/2021 pubblicata in data 30/11/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia La Corte Ecc.ma Accogliere l'atto di appello annullando integralmente
l'impugnata sentenza statuendo: 1) che il DI Siciliano S.p.A. (oggi DI
ha ufficialmente disconosciuto l'esistenza del conto corrente Controparte_5 n.2615 con gli attori che pertanto nulla devono a detta banca e ai Parte_3 suoi cessionari e quindi alla 2) Ritenere e dichiarare in ogni Controparte_1
caso e comunque la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 perché non ha fornito prova della cessione dello specifico credito nei confronti degli appellanti come avrebbe dovuto secondo quanto disposto dall'art. 58 TUB
e statuito dalle pronunce di legittimità e di merito.- 3) Ritenere e dichiarare la legittimazione processuale di già Controparte_4
Spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio. Controparte_6
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catania, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: Preliminarmente: 1) Ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt.342, 348 bis e 348 ter c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dai sigg.ri e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.4815/2021 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera
Marletta, in data 30/11/2021; Subordinatamente, nel merito: 2) Rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'atto di appello proposto dai sigg.ri
e avverso la predetta sentenza n.4815/2021 emessa Parte_1 Parte_2 dal Giudice Unico del Tribunale di Catania, Dott.ssa Vera Marletta, in data
30/11/2021, confermandola integralmente;
3) Condannare gli appellanti alle spese e compensi del presente giudizio di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4815/2021 pubblicata in data 30/11/2021, il Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e per essa e della Controparte_1 Controparte_2 [...]
(già e Controparte_4 Controparte_3 condannava parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite.
In particolare il primo giudice rilevava che:
pag. 2/6 - il credito vantato da non era stato affatto disconosciuto nel giudizio CP_1 instaurato innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Distaccata di Acireale, posto che in tale giudizio il DI Siciliano, diversamente da quanto asserito dagli attori, non “disconosceva” l'esistenza di un rapporto di conto corrente intestato ai sigg.ri e bensì disconosceva l'esistenza del rapporto indicato Pt_1 Pt_2
nell'atto di citazione, non essendo nelle condizioni di poter compiutamente controdedurre alle generiche domande formulate;
- come ammesso dai medesimi attori, il credito del DI LL (oggerro del giudizio sopra riportato) era stato ceduto a e quindi questa, in CP_1
virtù di tale cessione, succedendo a titolo particolare nei rapporti giuridici già di titolarità della Banca cedente, era la titolare del credito nei confronti degli attori e, pertanto, legittimata a costituirsi nel giudizio;
- la convenuta non era titolare del credito ceduto a Controparte_3
, ma mera mandataria incaricata alla riscossione dei crediti e CP_1
dei servizi di cassa, ed aveva a sua volta delegato ad (facoltà già Controparte_2 previsto nell'atto di cessione).
Avverso detta sentenza e proponevano appello per le Parte_1 Parte_2 ragioni meglio illustrate in motivazione.
Si sono costituiti gli appellati, formulando le conclusioni sopra riportate.
Indi all'udienza del 13/12/2024, sulle conclusioni come precisate dalle parti a verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Con il primo motivo, parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha erroneamente letto la sentenza del Giudice del Tribunale di Catania – Sezione
Distaccata di Acireale n.300/2006 considerato che questi aveva rigettato la domanda attorea “di ripetizione di indebito” per carenza di prova documentale –
pag. 3/6 non avendo gli attori prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto – ma avendo il giudice dichiarato nella detta sentenza “….invero, per come visto parte convenuta ha addirittura contestato l'esistenza dell'indicato “rapporto”, cioè il rapporto di conto corrente ordinario con fido di scopertura avente il n.
“112615-6, dedotto dagli attori e in effetti nelle sue difese il DI Siciliano
S.p.A. dichiarava “di disconoscere l'esistenza dell'indicato rapporto” con il numero “inziale”112615-6”.
Con il secondo motivo gli appellanti contestano la decisione del Tribunale che ha erroneamente ed infondatamente rigettato l'eccezione degli attori di carenza di legittimazione attiva della convenuta . CP_1
Infine con il terzo motivo gli appellanti deducono che il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione processuale di
[...]
già Controparte_4 Controparte_7
I motivi sono inammissibili.
Parte appellante, invero, non si confronta affatto con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime considerazioni svolte in primo grado.
Ed invero il primo giudice ha già rilevato che dalla sentenza del Tribunale di
Catania, sez, distaccata di Acireale, emerge chiaramente che il rigetto della domanda di ripetizione formulata dagli odierni appellanti è stato nel merito, per mancata produzione della documentazione di cui era onerato l'attore in ripetizione, senza che la banca avesse mai disconosciuto il credito poi oggetto di diffida di pagamento, ma eccepito solo che la domanda era talmente generica da non riuscire a individuare il rapporto su cui la stessa si incentrava e tale motivazione non è stata oggetto di specifica censura.
Parimenti generici e inammissibili si palesano i motivi relativi al rigetto delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva di e di difetto di CP_1
pag. 4/6 legittimazione processuale di già Controparte_4
Controparte_7
Il Tribunale nella sentenza impugnata ha evidenziato come gli attori nel proporre le loro domande nei confronti di ne hanno già riconosciuto CP_8
la legittimazione, producendo tra l'altro la lettera con cui comunicava loro CP_1
di essere divenuta cessionaria del credito vantato dal DI LL e fornendo tutti gli elementi identificativi dell'avvenuta cessione.
Tale motivazione non è stata oggetto di specifica censura.
Incomprensibile si rivela, infine, il motivo relativo alla posizione della
[...]
già avendo il Controparte_4 Controparte_7 primo giudice affermato che la stessa era mandataria della come CP_8
risulta proprio dalla missiva di del 6/3/2020 prodotta dagli appellanti CP_1
(“la cessionaria ha provveduto a conferire mandato”, formula dal contenuto assolutamente inequivocabile).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della oggetto di controversia, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
Inoltre, la pretestuosità dell'azione di impugnazione, promossa dall'appellante in carenza dei presupposti, consente alla Corte di emettere ulteriore condanna risarcitoria per "abuso del processo" di cui all'art. 96 terzo comma c.p.c. (cfr.
Cass. 3830/21) essendo evidente l'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave, condanna liquidata in termini equitativi in ragione della metà delle spese del grado.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, ora CP_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Catania n. 4815/2021 pubblicata in data 30/11/2021 così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- condanna parte appellante a pagare in favore della parte appellata ex art. 96 co.
3 c.p.c. la somma di € 2. 000,00;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 20/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 6/6