Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 16 aprile 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 3745/2017, alle ore 10,54 è comparso l'Avv. Salvatore Arlotta per parte attrice, nonché l'Avv. Giovanni Bagnato per parte convenuta i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione, riportandosi alle note conclusive;
l'Avv. Bagnato chiede che vengano espunte dal fascicolo le note conclusive depositate tardivamente da parte attrice, perchè in palese violazione del diritto di difesa e di controdedurre tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 16 aprile 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. 3745/2017 tra
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] T, Parte_1
Pal. H2-39, int. 8, C.F.: , elettivamente domiciliata in Messina, C.F._1
Via E. Geraci n. 23, is. 78, presso e nello Studio Legale Associato Melazzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Melazzo congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Salvatore Arlotta, giuste procure in atti;
attrice e H2-39”, con sede in Messina, in Via 38/Z Fondo Fucile, C.F. Controparte_1
- in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_1 in Piazza Duomo is. 307, presso lo studio dell'avv. Giovanni Bagnato, giusta procura in atti;
convenuto
che tale circostanza era nota al convenuto in quanto la aveva, più volte, rappresentato CP_1 Pt_1 le problematiche che investivano il proprio immobile e in ragione di ciò lo stesso aveva provveduto ad appaltare i lavori di manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria del lastrico solare, delle pensiline e delle facciate, oltre ai lavori di ripristino dell'appartamento dell'odierna attrice;
che i succitati lavori, iniziati in data 05/09/2013, erano stati sospesi intorno al mese di febbraio 2014, senza alcuna messa in sicurezza del cantiere, e l'odierna attrice -continuando a ravvisare la persistenza delle infiltrazioni provenienti dalle parti condominiali rendendo alcuni locali dell'appartamento insalubri ed inabitabili – era stata costretta ad adire le vie giudiziarie per timore che l'immobile fosse esposto al pericolo di danni gravi ed irreparabili;
che, a seguito del procedimento cautelare instaurato dalla Atella, all'udienza del 13/07/2015 il Giudice aveva trattenuto la causa in riserva e, con successiva ordinanza emessa in data 31/07/2015, aveva accolto il ricorso ordinando al di Controparte_2 eliminare la causa dei danni lamentati dai ricorrenti mediante l'esecuzione delle opere indicate dal C.T.U. a pag. 20, 21 e 22 della sua relazione ad esclusione di quelle di cui ai punti sesto e settimo (aventi ad oggetto parti di proprietà esclusiva della ricorrente); che, sussistendo l'inerzia del , relativamente agli obblighi di fare posti a CP_1 proprio carico, la con ricorso ex art. 669 duodecies aveva adito il Tribunale di Pt_1
Messina affinchè fosse emesso un provvedimento con il quale venissero determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al provvedimento cautelare mediante la nomina di un Direttore dei lavori che vigilasse sulla corretta esecuzione dei lavori medesimi;
che, con ordinanza - emessa in data 02/11/2015 a definizione del procedimento per obblighi di fare - il Tribunale Civile di Messina, in accoglimento del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c., aveva disposto che il 2-39 desse Controparte_1 attuazione al provvedimento, emesso in data 31/07/2015, sotto il controllo dell'Ufficiale Giudiziario coadiuvato dal ctu nominato nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c.; che il detto provvedimento era stato notificato al in data CP_1
04/11/2015, senza che quest'ultimo provvedesse ad iniziare l'esecuzione dei lavori necessari;
che gli interventi di messa in sicurezza e rimozione del fenomeno infiltrativo erano stati ultimati e consegnati al committente in data 23/06/2016 e nonostante il avesse manifestato la propria disponibilità ad effettuare, a proprio carico, CP_1 gli interventi di ripristino dell'immobile della , non venivano eseguite le opere e Pt_1 il ripristino degli intonaci nelle varie camerette dell'immobile de quo;
che, successivamente, nonostante i primi sopralluoghi dell'immobile da parte di alcune ditte, non era seguita alcuna determinazione condominiale in ordine all'esecuzione degli interventi de quo e in data 30/07/2016 la aveva inoltrato al Pt_1 CP_1
H2-39, in persona dell'amministratore pro tempore, lettera di costituzione in mora
[...] senza avere, però, alcun riscontro;
che, dopo l'inoltro di altre comunicazioni e lettere di messa in mora, la si vedeva costretta a promuovere il presente giudizio al fine Pt_1 di chiedere la condanna del Condominio ad effettuare gli interventi di rispristino dell'immobile. Il Condomino “Pal. H2-39”, ritualmente convenuto, si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 13/11/2017 chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice perché infondate in fatto ed in diritto e, in subordine, in caso di condanna l'esecuzione del ripristino dei locali della sig.ra nella misura stabilita Pt_1 dalla CTU, dott.ssa nella causa civile N. 6455/2014 RG, del Tribunale di Per_1
Messina. All'udienza del 19/03/2025 parte attrice insisteva nei mezzi istruttori richiesti, in ultimo nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 2, mentre il convenuto riportandosi agli atti e verbali, si opponeva alle richieste CP_1 istruttorie;
il giudice – letti gli scritti difensivi e ritenuta la causa matura senza la necessità di istruttoria – rinviava per la decisione con termine per note fino a dieci giorni prima. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI Oggetto del presente giudizio è la richiesta della sig.ra di condanna del Pt_1
H2-39” all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile di sua Controparte_1 proprietà, che ha subito danni in conseguenza delle infiltrazioni presenti nello stabile - e il risarcimento dei danni per il mancato godimento di alcuni locali ammalorati oltre il rimborso della manutenzione della caldaia danneggiata dalle stesse infiltrazioni. In particolare, la domanda risarcitoria, trova fondamento nell''art. 2051 c.c., che contempla due presupposti applicativi: la custodia, che consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008) e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Ora, il CTU, in sede cautelare, ha constatato, ed analiticamente descritto, l'oggettiva esistenza e la consistenza dei fenomeni d'infiltrazione che hanno interessato: “il vano pranzo soggiorno con il prospiciente balcone, la cucina ed il balcone antistante il wc, attraversato dal pluviale di scarico della seconda porzione del lastrico solare” (si vedano in particolare pagg. 8, 9 e 10 della relazione); ha altresì accertato la loro attuale persistenza anche in relazione alle parti interessate dai lavori precedentemente effettuati dal . CP_1
Al riguardo, dalla relazione peritale, risulta che durante il sopralluogo del 29/05/2015, in concomitanza con precipitazioni avvenute nei giorni precedenti, sono state riscontrate macchie umide al tatto, non rilevate nei sopralluoghi precedenti, e ciò sia nella parete della sala da pranzo, posta lungo il prospetto sud, che nelle pareti esterne della camera da letto (tutte zone interessate dal parziale intervento di ripristino); nonché infine nella parete ovest della camera da letto “sottostante il parapetto di separazione tra la prima e la seconda porzione del lastrico solare” (si veda pag. 9 della relazione peritale). Tali riscontri sono stati valutati dal consulente come “segno inconfondibile di un fenomeno infiltrativo ancora ad oggi in atto”, unitamente al riscontro che “sia la pensilina di copertura che il prospetto esterno presentano macchie di umidità che ne hanno causato il distaccamento” (si veda pag. 9 della relazione peritale). Per quanto riguarda infine le rilevate infiltrazioni nel vano cucina, il consulente ha ritenuto che le stesse siano da rinvenirsi: “nella mancata ultimazione dei lavori di impermeabilizzazione del solaio del fabbricato, ed in particolare nella mancanza della guaina di impermeabilizzazione sulla superficie calpestabile ed al confine con tutte le pareti verticali ed in corrispondenza dell'imbocco del pluviale di scarico” (si veda pag. 16 della relazione peritale). Sulla scorta dell'indagine condotta dal ctu in sede cautelare è stata affermata la derivazione causale delle infiltrazioni presenti nell'immobile, di proprietà della , Pt_1 dallo stato del lastrico solare del . CP_1 Pertanto, il convenuto va condannato ad eseguire i lavori indicati nella CP_1
CTU redatta nella fase cautelare che sono necessari per il ripristino degli interni dell'immobile dell'attrice, come successivamente si dirà. Come sopra evidenziato, è risultato accertato che le infiltrazioni hanno origine condominiale, quindi, il convenuto è responsabile dei danni ai sensi dell'art 2051 c.c. il quale dispone che il custode deve vigilare e adottare tutte le misure necessarie affinchè la cosa in custodia non provochi danni ai terzi. Infatti, il è custode CP_1 della res produttrice del danno e ha omesso di eseguire le opere indicate dal ctu nella fase cautelare. Né, d'altro canto, il , a fronte degli addebiti mossigli, ha fornito o chiesto CP_1 di fornire la prova liberatoria cui era tenuto ex art. 2051 c.c. ovvero la dimostrazione positiva del caso fortuito cioè che si sia trattato di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia ed avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Pertanto, si ritiene che, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, debba ordinarsi al convenuto la realizzazione delle opere individuate dal C.T.U. CP_1
a pagg 21 e 22 mediante le tecniche di rifiniture e pitturazioni speciali necessari per il ripristino degli interi soffitti e pareti, così come rilevato dal ctu a pagg. 28 e 29 della medesima ctu (risposte ai rilievi del ctp). A questo punto, va osservato che in merito alla risarcibilità del danno da mancato godimento di un bene immobile esiste una imponente casistica della Corte di legittimità che, da tempo e ripetutamente, ha affermato che il danno subito dal proprietario risiede nella perdita della disponibilità del bene e nell'impossibilità del dominus di conseguire l'utilità di regola ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. In tal senso, la quantificazione del risarcimento ben può essere stabilita dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici mediante ricorso al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite (tra le innumerevoli sentenze sul punto segnaliamo solo quelle più recenti e maggiormente significative Cass. n. 14947 del 29/05/2023; Cass. civ., sez. III, 12.7.2019, n. 18740; Cass. civ. Sez. II 6.8.2018 n. 20545; Cass. civ. Sez. II 28.8.2018 n. 21239; Cass. Sez. II, Sentenza n. 10870 del 25/05/2016; Cass. civ. Sez. II, 15.10.2015, n. 20823; Cass. civ. 28.5.2014 n. 11992; Cass. civ. Sez. III 17.6.2013 n. 15111; Cass. civ. 16.4.2013 n. 9137; Cass. civ. 11.2.2008 n. 3251; Cass. civ.
8.5.2006 n. 10498; ecc.). Invero, dalla indisponibilità o dal mancato godimento di un immobile, consegue sempre, secondo normale inerenza - un danno da perdita subita, consistente nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo;
se tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso, mediante il parametro del canone locativo di mercato”; − un danno da mancato guadagno;
consistente nell'opportunità, andata perduta, di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato;
tale danno va provato nel suo preciso ammontare. Nel caso di specie, ritiene questo giudice che nel corso del giudizio non sono emersi degli elementi utili e sufficienti dai quali sia emersa la perdita dell'opportunità, per l'attrice, né di concedere il bene in godimento ad altri né ha provveduto a documentare di aver locato altro immobile per il soggiorno della propria famiglia che sarebbe stata lesa dalla insalubrità degli ambienti a causa del fenomeno infiltrativo. Per quanto concerne la domanda di rimborso della somma di € 475,80 sborsata per la riparazione della caldaia - posta all'interno del balcone antistante il danneggiata CP_3 dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo - va accolta in ragione sia dei fatti accertati nella relazione del ctu dalla quale è emerso che i perpetrati fenomeni infiltrativi hanno potuto danneggiare la stessa che dalla prova documentale della sostituzione del pezzo di ricambio malfunzionante nelle more che venissero effettuati negli anni gli interventi di ripristino del lastrico solare. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e della non complessità, seguono la soccombenza e gravano su parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da , ordina al condominio Parte_1
“ H2-39” di eseguire i lavori necessari per il ripristino dell'immobile dell'attrice CP_1 indicati alle pagg. 21 e 22 e pagg 28 e 29 individuate dal ctu in sede cautelare nella relazione tecnica;
- Condanna il H2-39” al pagamento in favore dell'attrice della Controparte_1 complessiva somma a € 475,80 a titolo di rimborso delle spese sostenute;
- Condanna il H2-39” alla rifusione delle spese processuali in favore Controparte_1 di che si liquidano in complessivi € 1.278,00 oltre IVA e cassa, se Parte_1 dovute, € 264,00 per contributo unificato, spese generali, come per legge. Così deciso in Messina, il 16 aprile 2025 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Manuela Mancuso, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina. IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna