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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/10/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1. dott. Biagio Politano Presidente
2. dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
3. dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile n. 190/2024 RGAC, decisa all'udienza del 24.09.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione e vertente
TRA
c.f.: elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro al Vico Montecorvino n° 1/A, presso lo studio dell'avv. Massimo Grassellini che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
Appellante
E
, in persona Legale Rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Roma, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 - C.F. e P.IV.A. rappresentata e P.IVA_1 difesa nel presente giudizio, in forza di procura in atti, dall'Avv. Beniamino Toscano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda (già via XXI Agosto), 121;
Appellata
E
Controparte_2
(cod. fisc. , in persona del Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari,
[...] P.IVA_2
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
____________________________________________________________ rappresentata e difesa per procura in atti dal Prof. Avv. Valerio Pescatore e dall'Avv. Gabriele
Pescatore, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori
Appellata
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1112/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del giudizio N.R.G. 4917/2014, emessa il 24/06/2023, pubblicata in data 04/07/2023, mai notificata: accertare e dichiarare che l ha omesso di notificare l'ingiunzione di pagamento Controparte_2 i ovvero dichiarare la nullità della notificazione;
Parte_1 dichiarare l'inesistenza di un valido titolo per la formazione del ruolo esattoriale;
dichiarare, la nullità/inesistenza del ruolo esattoriale n° 2014/000430 e della pedissequa cartella;
condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata chiede che “l'On.le Corte d'Appello adita voglia: rigettare l'appello Controparte_1 proposto dalla Si raneità e/o carenza di legittimazione passiva di in ordine alle Parte_1 CP_3 doglianze inerenti a reditoria e/o all'attività dell'ente impositore. Il tutto con vittoria di competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata “Voglia Controparte_2 l'Ill.ma Corte di in fatto e Parte_1 diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1112 del 4 rdinata, condannare comunque l'appellante al pagamento di € 35.102,40 in favore di Controparte_2 Con vittoria di spese e onorari”.
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Con atto di citazione in appello notificato in data 29 gennaio 2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1112/2023, pubblicata il 04.07.2023, con cui il Tribunale di
Catanzaro ha rigettato l' opposizione avverso la cartella esattoriale n° 0302014 00044993 87000, con ente impositore l' , Controparte_2 notificatagli da , agente della riscossione per la provincia di Catanzaro, 10 ottobre Controparte_4
2014, al Sig. , con intimazione di pagamento di €. 35.102,40. Parte_1
A fondamento dell'appello e della richiesta di rivisitazione della sentenza di primo grado, l'appellante ha articolato un solo motivo di gravame con cui ha dedotto che “il Giudice di prime cure non ha trattato le eccezioni dell'opponente, nulla ha dedotto sulla irregolarità (inesistenza) della notificazione, ossia la mancata notifica dell'ingiunzione, omettendo, quindi, di esaminare un fatto decisivo per il giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio e Controparte_1 [...] resistendo Controparte_2 all'appello e chiedendone il rigetto.
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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Instaurato il giudizio innanzi alla seconda sezione civile, all'esito dell'udienza del 13.01.2025 il consigliere istruttore ritenendo sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 350, comma 3, c.p.c. e apparendo opportuno disporre la discussione orale della causa innanzi al collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 10 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 10 marzo 2025, il consigliere istruttore fissava per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza collegiale del giorno 24 settembre 2025, assegnando alle parti termine fino a venti giorni prima di detta udienza per il deposito di note.
All'udienza del 24.09.2025 -sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- sulle note di trattazione scritta dell'appellante, la Corte ha deciso come da sentenza depositata per via telematica.
§ 2. Le valutazioni della Corte.
L'appello è inammissibile.
L'atto di citazione in appello è stato tardivamente notificato.
Nel caso di specie, non essendo intervenuta la notifica della sentenza di primo grado, opera il c.d. termine lungo per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c., pari a sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.
Trattasi di questione rilevabile d'ufficio, posto che l'indagine sulla tempestività del gravame si risolve nell'accertamento di un presupposto processuale per la proseguibilità del giudizio, ritenuto che la sua tardiva proposizione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (in senso conforme, fra le altre, Cass. 16 marzo 1996 n. 2203, 13 febbraio 1996 n. 1084, 8 marzo 1995 n. 2722,
11 febbraio 1985 n. 11115, 23 luglio 1982 n. 4305).
La questione de qua, inoltre, è di natura esclusivamente processuale (cfr., ex multis, Cass. 29.7.2004, n.
14489), che non va sottoposta, ex art. 101, comma 2 c.p.c., alle parti, le quali devono avere autonoma contezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (cfr., ex multis, Cass. 4.3.2019, n. 6218).
Inoltre, occorre ulteriormente premettere che, come affermato con indirizzo monolitico dalla Corte di Cassazione: «Ai sensi dell'art. 1 e 3 della l. n. 742/1969, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in Cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione. Al riguardo, infatti, opera il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione e computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile» (in tal senso, fra le altre,
Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza del 18-6-2020, n. 11780).
Ciò posto, nel caso di specie, la sentenza di primo grado (che ha qualificato l'atto introduttivo del giudizio quale opposizione all'esecuzione) è stata pubblicata il 04.07.2023.
L'atto di citazione in appello risulta notificato agli appellati, a mezzo PEC, in data 29.01.2024.
Poiché alla fattispecie di cui è causa non si applica la sospensione feriale dei termini, la sentenza predetta avrebbe dovuto essere appellata non oltre il 05.01.2024.
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile
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3. § Le spese di lite
3.1. La natura in rito della decisione ed il rilievo d'ufficio della inammissibilità, giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
3.2. Visto il tenore della decisione sull'appello (inammissibilità), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 1112/2023, emessa dal Tribunale di Parte_1
Catanzaro, pubblicata il 04.07.2023, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Spese compensate.
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in data 01.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Pietro Scuteri dott. Biagio Politano
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