Sentenza 19 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2004, n. 7390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7390 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REP07 39 0 / 04 IN NOME DEL POPOLO KAMAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13182/02 Dott. Erminio RAVAGNANI Cron.14147 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO - - Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. - Consigliere Ud. 30/01/04 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OV KO ANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato CATALDO M. DE BENEDICTIS, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO ALLEGRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2004 rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO 564 -1- giusta delega in calce allaRICCIO , NICOLA VALENTE, copia notificata del ricorso;
- resistenti con mandato avverso la sentenza n. 16867/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/05/01 R.G.N. 5707/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/04 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello proposto dall'INPS, ha affermato che, in ipotesi di tardiva corresponsione di trattamento pensionistico spettante a cittadino della ex Iugoslavia, interessi e rivalutazione monetaria decorrono non dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratore estero (ai sensi dell'art. 35, primo comma, della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957) ma dal centoventunesimo giorno successivo alla data in cui tale domanda, trasmessa dall'ente previdenziale straniero, è pervenuta a quello italiano. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione (articolato in due motivi), mentre l'INPS ha depositato procura, Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso - denunciante, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché 47 -4° comma del D.P.R. 30/04/1970 - n° 639 e dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 c.c., e dell'art. 16 – 6° della legge 30/12/1991 n° 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la comma- Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14/11/1957, ratificata con legge 11/06/1960 n° 885, e, segnatamente, agli artt.
2 - paragrafi 1 e 2 -, 31 paragrafo 1°-, 34, 35, 36 e 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10/10/1958 (artt. 19 - paragrafi 1, 3, 4 e 5 20 e 30)" si deduce, in particolare, che da tutta la normativa della - " Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio della equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano, aggiungendosi che solo l'art. 17 (recte, art. 3, c.17) della legge n. 335 del 1995 ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla 3 data del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la regola opposta;
Con il secondo motivo - denunciante, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione - si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dalla pensionata. Osserva la Corte che, con numerose sentenze su controversie involgenti la medesima problematica (vedi Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386, 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 2001 n. 5439, 26 aprile 2002 n. 6114, 9 gennaio 2003 n. 131 e altre, la cui motivazione il Collegio fa propria), si è affermato che, per il periodo anteriore l'entrata in vigore dell'art.3, comma 17, della legge n.335 del 1995, è sufficiente, ai fini della determinazione della decorrenza degli accessori, la presentazione della domanda amministrativa all'ente assicurativo estero. Tale indirizzo giurisprudenziale va confermato, in mancanza di argomenti che non siano già stati esaminati e disattesi nei precedenti citati e, pertanto, essendo fondato il primo motivo di ricorso ed evidentemente assorbito il secondo, la Corte, esclusa la possibilità di adottare una decisione di merito ai sensi dell'art.384, primo comma, cod. proc. civ., deve cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa ad altro giudice, affinchè proceda a nuovo esame alla stregua del principio sopra enunciato: nel senso che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva, ovviamente, la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi per i ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto); Al giudice di rinvio, designato come in dispositivo, va altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso, in Roma, il 30 gennaio 2004. Il Consigliere est. Il Presidente AutoUS ЛишініMein Raraguani ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria oggi, 1.9 APR 2004 IL CANCELLERE 5