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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
8.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Lucia Pozzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Merate (LC), Via Sant'Ambrogio
n. 20;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2. Le figlie minori delle parti, e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
i quali, nello spirito dell'affido condiviso, assumeranno disgiuntamente tutte le decisioni relative alla quotidianità delle figlie e di comune intesa tutte quelle di maggiore interesse relative all'educazione, alla scuola, alle cure sanitarie e alla religione. Per_
3. e saranno collocate prevalentemente presso la madre. Per_1
4. In ragione del collocamento prevalente delle figlie presso la SI , la casa coniugale sita in SS Pt_2
(MB), Via Bramante da Urbino n. 36/D, in comproprietà ai coniugi nella misura del 50 % ciascuno, verrà assegnata alla SI , unitamente agli arredi che la compongono. Pt_2
Per_
5. La residenza anagrafica di e pertanto, resterà fissata presso predetto immobile. Per_1
6. Il IG si impegna, entro e non oltre due mesi dalla pronuncia di separazione, a lasciare Pt_1
l'immobile coniugale e a reperire altra e diversa soluzione abitativa, con annesso trasferimento entro il medesimo termine della propria residenza anagrafica.
7. Le Parti si accordano affinché le spese relative all'immobile coniugale, compreso il pagamento della rata di mutuo, continuino ad essere ripartite nella misura del 50 % ciascuno sino a che il IG abiterà Pt_1
l'immobile.
8. In seguito al trasferimento altrove del IG , la SI si farà carico integralmente di Pt_1 Pt_2 sostenere le spese relative all'appartamento in SS (MB), Via Bramante da Urbino n. 36/D, fatta eccezione per il pagamento della rata di mutuo che resterà a carico di entrambe le parti nella misura del 50
% ciascuno, anche dopo l'uscita di casa del IG . Pt_1
Si specifica, a tal riguardo, che le parti hanno ricontrattato il tasso del mutuo con la convertendole da CP_1 variabile a fisso e che, dunque, a far data da aprile 2025, la rata del mutuo ammonterà ad € 616,00. Per_
9. Il IG avrà diritto / dovere di tenere con sé e a weekend alternati, dal Parte_1 Per_1 sabato mattina alle ore 10.00 circa sino alla domenica sera alle ore 21.00 circa;
ove i turni di lavoro del IG
lo permettano, egli potrà ritirare le ragazze presso casa della madre al venerdì sera al posto che al Pt_1 sabato mattina, previo accordo con la SI . Pt_2
Per_ e staranno col padre altresì due pomeriggi nell'arco di ciascuna settimana sino a dopocena alle Per_1 ore 21.00 circa. Predette giornate dovranno essere concordate tra le parti di volta in volta, compatibilmente con i turni di lavoro del IG . Quando e se ha gli allenamenti di calcio nel pomeriggio in Pt_1 Per_1 cui sta con il padre, sarà cura di quest'ultimo accompagnarla e ritirarla dall'impegno sportivo per poi portarla unitamente alla sorella presso casa della madre.
10. Le minori trascorreranno le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 01 gennaio al 06 gennaio con l'altro genitore, con alternanza di anno in anno sui giorni di festa. pagina 2 di 7 Specificatamente, quando le minori trascorreranno il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno e l'Epifania con un genitore, staranno con l'altro genitore la Vigilia di Natale, Santo Stefano e il primo dell'anno e viceversa l'anno successivo.
Le vacanze pasquali saranno trascorse un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore, mentre i c.d. Ponti saranno alternati tra la SI e il IG di volta in volta. Pt_2 Pt_1
11. Per quanto concerne le vacanze estive, i IGi e terranno ciascuno con sé le ragazze Pt_2 Pt_1 almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto, con impegno a comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza con le figlie entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno e comunque non appena noto il piano di ferie.
12. I coniugi si impegnano a garantire la comunicazione delle ragazze con l'altro genitore quando sono in vacanza e a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura.
13. Resta in ogni caso inteso, attesi i turni di lavoro del IG , che il calendario di cui sopra, anche Pt_1 relativo ai periodi festivi, possa sempre essere modificato dalle parti previo accordo, compatibilmente con gli impegni dei genitori e delle figlie. Per_
14. In ragione del collocamento prevalente di e presso la SI , il IG si Per_1 Pt_2 Pt_1 impegna a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie la somma mensile di € 300,00 (diconsi trecento,00 euro), € 150,00 per ciascuna figlia, entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario. Predetta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
15. I coniugi convengono altresì che, ove il IG riuscisse a trasferirsi in seguito alla separazione Pt_1 presso l'immobile della propria madre e, dunque, non dovesse sostenere mensilmente l'esborso di un canone Per_ di locazione o di una rata di mutuo, egli versi a titolo di mantenimento ordinario di e la somma Per_1 di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), con le medesime modalità e termini di cui sopra.
16. L'assegno unico e universale per le figlie il cui importo ammonta complessivamente a circa € 400,00 continuerà ad essere percepito dai coniugi nella misura del 50 % ciascuno. Per_
17. Le spese straordinarie relative a e verranno sostenute dai IGi e nella misura Per_1 Pt_1 Pt_2 del 50 % ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
pagina 3 di 7 - Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
- Spese mediche urgenti
- Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post – universitari;
- Alloggio o permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). pagina 4 di 7 Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
18. I coniugi si impegnano altresì a ripartire nella misura del 50 % ciascuno le spese relative al vestiario per il cambio di stagione delle due figlie.
19. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato di – filiale di SS (n. CP_2
30032) sul quale non grava il mutuo, ripartendo la liquidità residua in misura del 50 % ciascuno, e a lasciare in essere l'altro conto corrente presso l' – filiale di SS (n. 20491), al fine di potere Controparte_3 continuare a pagare nella misura del 50 % ciascuno la rata di mutuo.
pagina 5 di 7 20. L'auto attualmente in comproprietà ad entrambi i coniugi marca Ford, modello Focus, tg. EB787BB, passerà in esclusiva proprietà al IG a seguito di trapasso che dovrà essere effettuato entro tre Pt_1 mesi dalla separazione, con spese a carico del IG . Pt_1
21. I coniugi danno atto di avere già equamente ripartito la liquidità in loro possesso.
22. I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti l'uno dall'altro.
23. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e delle figlie minori.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 7.7.2007 a SS;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nate in data 17.12.2008 e in data 21.3.2012. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 26.5.2025, con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( 17.12.2008 e 21.3.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9.4.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_4 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SS, per le annotazioni di legge (atto n.
50 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
8.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Lucia Pozzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Merate (LC), Via Sant'Ambrogio
n. 20;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
2. Le figlie minori delle parti, e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
i quali, nello spirito dell'affido condiviso, assumeranno disgiuntamente tutte le decisioni relative alla quotidianità delle figlie e di comune intesa tutte quelle di maggiore interesse relative all'educazione, alla scuola, alle cure sanitarie e alla religione. Per_
3. e saranno collocate prevalentemente presso la madre. Per_1
4. In ragione del collocamento prevalente delle figlie presso la SI , la casa coniugale sita in SS Pt_2
(MB), Via Bramante da Urbino n. 36/D, in comproprietà ai coniugi nella misura del 50 % ciascuno, verrà assegnata alla SI , unitamente agli arredi che la compongono. Pt_2
Per_
5. La residenza anagrafica di e pertanto, resterà fissata presso predetto immobile. Per_1
6. Il IG si impegna, entro e non oltre due mesi dalla pronuncia di separazione, a lasciare Pt_1
l'immobile coniugale e a reperire altra e diversa soluzione abitativa, con annesso trasferimento entro il medesimo termine della propria residenza anagrafica.
7. Le Parti si accordano affinché le spese relative all'immobile coniugale, compreso il pagamento della rata di mutuo, continuino ad essere ripartite nella misura del 50 % ciascuno sino a che il IG abiterà Pt_1
l'immobile.
8. In seguito al trasferimento altrove del IG , la SI si farà carico integralmente di Pt_1 Pt_2 sostenere le spese relative all'appartamento in SS (MB), Via Bramante da Urbino n. 36/D, fatta eccezione per il pagamento della rata di mutuo che resterà a carico di entrambe le parti nella misura del 50
% ciascuno, anche dopo l'uscita di casa del IG . Pt_1
Si specifica, a tal riguardo, che le parti hanno ricontrattato il tasso del mutuo con la convertendole da CP_1 variabile a fisso e che, dunque, a far data da aprile 2025, la rata del mutuo ammonterà ad € 616,00. Per_
9. Il IG avrà diritto / dovere di tenere con sé e a weekend alternati, dal Parte_1 Per_1 sabato mattina alle ore 10.00 circa sino alla domenica sera alle ore 21.00 circa;
ove i turni di lavoro del IG
lo permettano, egli potrà ritirare le ragazze presso casa della madre al venerdì sera al posto che al Pt_1 sabato mattina, previo accordo con la SI . Pt_2
Per_ e staranno col padre altresì due pomeriggi nell'arco di ciascuna settimana sino a dopocena alle Per_1 ore 21.00 circa. Predette giornate dovranno essere concordate tra le parti di volta in volta, compatibilmente con i turni di lavoro del IG . Quando e se ha gli allenamenti di calcio nel pomeriggio in Pt_1 Per_1 cui sta con il padre, sarà cura di quest'ultimo accompagnarla e ritirarla dall'impegno sportivo per poi portarla unitamente alla sorella presso casa della madre.
10. Le minori trascorreranno le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 01 gennaio al 06 gennaio con l'altro genitore, con alternanza di anno in anno sui giorni di festa. pagina 2 di 7 Specificatamente, quando le minori trascorreranno il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno e l'Epifania con un genitore, staranno con l'altro genitore la Vigilia di Natale, Santo Stefano e il primo dell'anno e viceversa l'anno successivo.
Le vacanze pasquali saranno trascorse un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro genitore, mentre i c.d. Ponti saranno alternati tra la SI e il IG di volta in volta. Pt_2 Pt_1
11. Per quanto concerne le vacanze estive, i IGi e terranno ciascuno con sé le ragazze Pt_2 Pt_1 almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante il mese di agosto, con impegno a comunicarsi reciprocamente il periodo di vacanza con le figlie entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno e comunque non appena noto il piano di ferie.
12. I coniugi si impegnano a garantire la comunicazione delle ragazze con l'altro genitore quando sono in vacanza e a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura.
13. Resta in ogni caso inteso, attesi i turni di lavoro del IG , che il calendario di cui sopra, anche Pt_1 relativo ai periodi festivi, possa sempre essere modificato dalle parti previo accordo, compatibilmente con gli impegni dei genitori e delle figlie. Per_
14. In ragione del collocamento prevalente di e presso la SI , il IG si Per_1 Pt_2 Pt_1 impegna a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie la somma mensile di € 300,00 (diconsi trecento,00 euro), € 150,00 per ciascuna figlia, entro e non oltre il giorno 28 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario. Predetta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
15. I coniugi convengono altresì che, ove il IG riuscisse a trasferirsi in seguito alla separazione Pt_1 presso l'immobile della propria madre e, dunque, non dovesse sostenere mensilmente l'esborso di un canone Per_ di locazione o di una rata di mutuo, egli versi a titolo di mantenimento ordinario di e la somma Per_1 di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), con le medesime modalità e termini di cui sopra.
16. L'assegno unico e universale per le figlie il cui importo ammonta complessivamente a circa € 400,00 continuerà ad essere percepito dai coniugi nella misura del 50 % ciascuno. Per_
17. Le spese straordinarie relative a e verranno sostenute dai IGi e nella misura Per_1 Pt_1 Pt_2 del 50 % ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo
Spese mediche
- Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
pagina 3 di 7 - Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
- Spese mediche urgenti
- Spese scolastiche e di istruzione
- Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali ed attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso d'anno;
- Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali.
Altre spese
- Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post – universitari;
- Alloggio o permanenza presso la sede universitaria;
- Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- Viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
- Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). pagina 4 di 7 Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di pagamento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad € 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
18. I coniugi si impegnano altresì a ripartire nella misura del 50 % ciascuno le spese relative al vestiario per il cambio di stagione delle due figlie.
19. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato di – filiale di SS (n. CP_2
30032) sul quale non grava il mutuo, ripartendo la liquidità residua in misura del 50 % ciascuno, e a lasciare in essere l'altro conto corrente presso l' – filiale di SS (n. 20491), al fine di potere Controparte_3 continuare a pagare nella misura del 50 % ciascuno la rata di mutuo.
pagina 5 di 7 20. L'auto attualmente in comproprietà ad entrambi i coniugi marca Ford, modello Focus, tg. EB787BB, passerà in esclusiva proprietà al IG a seguito di trapasso che dovrà essere effettuato entro tre Pt_1 mesi dalla separazione, con spese a carico del IG . Pt_1
21. I coniugi danno atto di avere già equamente ripartito la liquidità in loro possesso.
22. I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti l'uno dall'altro.
23. I coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio proprio e delle figlie minori.
pagina 6 di 7 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 7.7.2007 a SS;
Parte_1 Parte_2
Per_
- Dall'unione sono nate in data 17.12.2008 e in data 21.3.2012. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 26.5.2025, con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per_ materiali dei figli ( 17.12.2008 e 21.3.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9.4.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_4 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SS, per le annotazioni di legge (atto n.
50 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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