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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/01/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1766/2024 posta in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Avv. SCORZA GABRIELE;
Controparte_1
( ) VIA MARCONI 17 01100 VITERBO;
C.F._1
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. CARATTI GIAN GUIDO
E
( ) Controparte_3 P.IVA_3
Avv. RICCI FABRIZIO $$
E
( ) Controparte_4 P.IVA_4
Avv. IBELLO GIUSEPPE
E
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 128/2024 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale il tribunale di Roma ne aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Si sono costituiti in giudizio i reclamati instando per il rigetto del reclamo.
Il reclamo è manifestamente infondato.
L'incapacità strutturale della reclamante ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è conclamata non solo dal persistente inadempimento dei crediti dei reclamati, anche a fronte di dilazioni, ma anche dalle risultanze del progetto di stato passivo, da cui emerge una situazione debitoria ben più grave.
Significativa è l'assoluta genericità delle allegazioni della società reclamante e dell'assenza di supporto documentale alla natura transeunte della situazione di crisi.
In tale contesto il mancato deposito del bilancio del 2022 è oltremodo significativo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidalmente del legale rappresentante ex art 51 comma 15 CCII, in quanto il reclamo è sì pretestuoso da integrare la mala fede di quest'ultimo. Esse si liquidano come da dispositivo tenendo conto anche del diverso valore delle pretese creditorie.
Ritiene inoltre la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art 96 III co. c.p.c. con condanna dell'appellante al pagamento di una somma di importo pari alle spese di lite, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di
Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge
2 n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”
PQM
Rigetta il reclamo e condanna in solido e Controparte_5
alla rifusione delle spese di lite in favore dei reclamati che Controparte_6
liquida come segue: per € 2.600,00 per compensi, oltre Controparte_3
rimborso spese gen;
per OR. € 2.000,00 per Parte_2
compensi, , oltre rimborso spese gen , per € CP_4 Controparte_4
2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen;
condanna ex art 96 III co. c.p.c a pagare a Controparte_5
Contro
€ 2.600,00, a 2.000,00, Controparte_3 Parte_2
a € 2.600,00 Controparte_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1766/2024 posta in deliberazione il giorno 06/12/2024
TRA
( Parte_1 P.IVA_1
Avv. SCORZA GABRIELE;
Controparte_1
( ) VIA MARCONI 17 01100 VITERBO;
C.F._1
E
( ) Controparte_2 P.IVA_2
Avv. CARATTI GIAN GUIDO
E
( ) Controparte_3 P.IVA_3
Avv. RICCI FABRIZIO $$
E
( ) Controparte_4 P.IVA_4
Avv. IBELLO GIUSEPPE
E
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 128/2024 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto reclamo avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale il tribunale di Roma ne aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Si sono costituiti in giudizio i reclamati instando per il rigetto del reclamo.
Il reclamo è manifestamente infondato.
L'incapacità strutturale della reclamante ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è conclamata non solo dal persistente inadempimento dei crediti dei reclamati, anche a fronte di dilazioni, ma anche dalle risultanze del progetto di stato passivo, da cui emerge una situazione debitoria ben più grave.
Significativa è l'assoluta genericità delle allegazioni della società reclamante e dell'assenza di supporto documentale alla natura transeunte della situazione di crisi.
In tale contesto il mancato deposito del bilancio del 2022 è oltremodo significativo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidalmente del legale rappresentante ex art 51 comma 15 CCII, in quanto il reclamo è sì pretestuoso da integrare la mala fede di quest'ultimo. Esse si liquidano come da dispositivo tenendo conto anche del diverso valore delle pretese creditorie.
Ritiene inoltre la Corte che sussistano i presupposti di cui all'art 96 III co. c.p.c. con condanna dell'appellante al pagamento di una somma di importo pari alle spese di lite, importo che appare del tutto ragionevole alla stregua di quanto sopra esposto.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di
Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge
2 n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”
PQM
Rigetta il reclamo e condanna in solido e Controparte_5
alla rifusione delle spese di lite in favore dei reclamati che Controparte_6
liquida come segue: per € 2.600,00 per compensi, oltre Controparte_3
rimborso spese gen;
per OR. € 2.000,00 per Parte_2
compensi, , oltre rimborso spese gen , per € CP_4 Controparte_4
2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese gen;
condanna ex art 96 III co. c.p.c a pagare a Controparte_5
Contro
€ 2.600,00, a 2.000,00, Controparte_3 Parte_2
a € 2.600,00 Controparte_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 6.12.2024
IL PRESIDENTE
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