Ordinanza cautelare 2 febbraio 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7209 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16805/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16805 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Diaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero dell'Interno Presso Avv. dello Stato, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Roma - e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente-, notificato il -OMISSIS-, che rigetta l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno presentata dall'interessato in data -OMISSIS-, con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni; con vittoria di spese e onorari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. LB Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Roma in data 27.09.2022, notificato in data -OMISSIS-, che decreta il rigetto dell’istanza di conversione o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dall’interessato in data -OMISSIS-.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1. Violazione di legge in riferimento agli artt. 3.1 L. 241/1990, 5.5 D.lgs. 286/98, 25.2, 27.2, 3
Cost. - Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, genericità, travisamento dei fatti.
1.1 Tenuità dei precedenti penali. Natura episodica e dunque non determinante dei precedenti penali, a fronte della lunga durata della permanenza in Italia.
Il ricorrente evidenzia che i fatti sono stati commessi nell’arco temporale di trentacinque giorni
(dalla data del -OMISSIS- a quella del -OMISSIS-), a fronte di quindici anni di permanenza del ricorrente nel nostro Paese, non possono che risultare privi di valore ai fini di una valutazione della condotta di vita da egli tenuta.
I tre reati giudicati dal Tribunale di Roma, sono inoltre tutti di scarso allarme sociale, avendo ad oggetto la detenzione di una modica quantità di sostanze stupefacenti.
La permanenza in Italia del -OMISSIS- è legittimata dalla presenza di radici stabili, oltre che nel nostro, in un altro Paese europeo, l’Austria. In Austria il -OMISSIS- ha una compagna, la Sig.ra -OMISSIS-, ed una figlia di cinque anni, -OMISSIS-, cittadina austriaca.
Il provvedimento oggetto della presente impugnazione appare quindi il frutto di un automatismo contra legem.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto non solo risultano le condanne indicate nell’atto, ma il ricorrente non risulta avere un lavoro ed i suoi legami familiari sono in Austria.
All’udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Dall’esame degli atti risulta che le plurime condanne in tema di stupefacenti – rilevanti ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. nr. 286/1998 - ed il divieto di dimora nel Comune di Roma paiono integrare i presupposti di concreta pericolosità sociale, costituendo elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Secondo la suddetta norma “Non è ammesso in Italia lo straniero … che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, … per reati inerenti gli stupefacenti.”.
Secondo la giurisprudenza le ipotesi delittuose previste dal novellato art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 implicano verosimilmente contatti profondi con le organizzazioni criminali (v. tra le tante Consiglio di Stato, sez. III, 07/03/2017, n. 1069) e detta presunzione prescinde dal grado del reato, rilevante solo ai fini della pena da espiare (cfr. (Consiglio di Stato, sez. III, 10 agosto 2018 n. 4908, 20 ottobre 2016, n. 4395; 26 febbraio 2016, n. 797; 10 aprile 2015, n. 1841; 24 febbraio 2015, n. 919).
Va inoltre rilevato, sotto altro profilo, che l’assenza di vincoli familiari sul territorio nazionale (in quanto risultano la compagna e la figlia residenti in [...]) e la durata del soggiorno in Italia, sono stati valutati dall’Amministrazione, che li ha comunque ritenuti recessivi rispetto all’allarme sociale ed alla connessa pericolosità insita nella tipologia dei reati contestati, come confermata dalle modalità della condotta, che denota l’esistenza di contatti con ambienti criminali dediti al traffico di droga.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
LB Di AR, Consigliere, Estensore
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LB Di AR | CA VO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.