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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14001/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14001/2022
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per nessuno è comparso CP_1
Per l'avv. ZENOBI MARCELLO CP_2
L'avv. Zenobi precisa le conclusioni come da comparsa conclusiva. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14001/2022 promossa da:
(C.F. OPPONENTE CP_1 P.IVA_1
con l'avv. Mirko Petrachi contro
(C.F. OPPOSTA CP_2 P.IVA_2
con l'avv. Marcello Zenobi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 4150/22, provvisoriamente Controparte_1
esecutivo, emesso dal Tribunale di Brescia il 17.10.22 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 20.877,33 oltre accessori in favore di CP_2
cui alle fatture e relativi DDT specificatamente indicati nel ricorso ed a questo allegati.
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
1) l'incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Mantova ex artt. 18,
19 e 20 c.p.c.;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per nullità, incompletezza e non specificità della procura conferita dalla società al difensore;
pagina 2 di 5 3) l'estinzione dell'obbligazione avendo essa saldato le fatture mediante “numerosi bonifici bancari avvenuti durante gli anni dal 2022 al 2022”;
4) l'illegittimità, nullità ed inesistenza dell'opposto d.i. per indeterminatezza del quantum debeatur;
5) l'illegittimità, nullità ed inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta e difetto di prova in ordine alla pretesa creditoria.
L'opponente disconosceva, inoltre, la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura datata
7.6.21 ritenuta da D.A.C. quale riconoscimento di debito e sulla base della quale era stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Si costituiva parte opposta contestando le allegazioni di controparte e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono:
1) Incompetenza territoriale
Il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto per la vendita di merci da parte di conseguentemente, deve ritenersi applicabile il disposto CP_2
dell'art. 1498, comma 3, c.c., secondo il quale se, come nella specie, non è stata pattuito il pagamento del prezzo al momento della consegna della merce, il pagamento va effettuato al domicilio del venditore;
essendo la sede di D.A.C. in Flero (BS), la competenza territoriale è di questo Tribunale.
2) Nullità della procura
L'eccezione è infondata, come già osservato nell'ordinanza in data 7.9.23, essendo la procura completa in ogni sua parte come si ricava dalla lettura della stessa (v. fascicolo monitorio prodotto).
3) Estinzione dell'obbligazione
Nonostante nell'ordinanza già richiamata questo giudice avesse evidenziato la genericità della allegazione non avendo neppure specificato l'opponente le fatture cui si riferivano i singoli bonifici prodotti, nessuna ulteriore prova è stata fornita dall'interessata. Peraltro, a pagina 3 di 5 fronte della allegazione, da parte di dell'avvenuta contabilizzazione dei precedenti CP_2 pagamenti effettuati dalla cliente (come da doc. 4 prodotto), l'opponente non ha svolto alcuna contestazione specifica né della allegazione né del documento prodotto.
4) e 5) Assenza di prova del credito ed errata quantificazione
L'eccezione è infondata avendo D.A.C. prodotto sia le fatture che i DDT. Peraltro, anche in questo caso, a fronte delle allegazioni dell'opposta in merito alla sussistenza del credito ed alla sua quantificazione, nessuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al piano di rientro (doc. 40 fascicolo monitorio) inviato a mezzo e mail, non può che ribadirsi in questa sede quanto già osservato sempre nella citata ordinanza, ovvero l'evidente somiglianza della sottoscrizione apposta in calce al piano di rientro rispetto a quella posta sul retro della carta di identità allegata alla nota;
ulteriore conferma della provenienza della sottoscrizione dal legale rappresentante
è data proprio dalla trasmissione, unitamente al documento contenente il CP_3
riconoscimento del debito, della carta di identità fronte/ retro dello stesso.
Da ultimo, ad ulteriore conferma della pretestuosità dell'opposizione, non può non osservarsi come nessuna difesa conclusiva è stata depositata nell'interesse dell'opponente né il difensore ha presenziato all'udienza odierna.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria in assenza di attività istruttoria e considerato il deposito della sola nota conclusiva.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi e
3387,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed pagina 4 di 5 allegazione al verbale.
Brescia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14001/2022
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per nessuno è comparso CP_1
Per l'avv. ZENOBI MARCELLO CP_2
L'avv. Zenobi precisa le conclusioni come da comparsa conclusiva. Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14001/2022 promossa da:
(C.F. OPPONENTE CP_1 P.IVA_1
con l'avv. Mirko Petrachi contro
(C.F. OPPOSTA CP_2 P.IVA_2
con l'avv. Marcello Zenobi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 4150/22, provvisoriamente Controparte_1
esecutivo, emesso dal Tribunale di Brescia il 17.10.22 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 20.877,33 oltre accessori in favore di CP_2
cui alle fatture e relativi DDT specificatamente indicati nel ricorso ed a questo allegati.
A sostegno dell'opposizione eccepiva:
1) l'incompetenza del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Mantova ex artt. 18,
19 e 20 c.p.c.;
2) la nullità del decreto ingiuntivo per nullità, incompletezza e non specificità della procura conferita dalla società al difensore;
pagina 2 di 5 3) l'estinzione dell'obbligazione avendo essa saldato le fatture mediante “numerosi bonifici bancari avvenuti durante gli anni dal 2022 al 2022”;
4) l'illegittimità, nullità ed inesistenza dell'opposto d.i. per indeterminatezza del quantum debeatur;
5) l'illegittimità, nullità ed inesistenza dell'opposto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta e difetto di prova in ordine alla pretesa creditoria.
L'opponente disconosceva, inoltre, la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura datata
7.6.21 ritenuta da D.A.C. quale riconoscimento di debito e sulla base della quale era stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Si costituiva parte opposta contestando le allegazioni di controparte e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono:
1) Incompetenza territoriale
Il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto per la vendita di merci da parte di conseguentemente, deve ritenersi applicabile il disposto CP_2
dell'art. 1498, comma 3, c.c., secondo il quale se, come nella specie, non è stata pattuito il pagamento del prezzo al momento della consegna della merce, il pagamento va effettuato al domicilio del venditore;
essendo la sede di D.A.C. in Flero (BS), la competenza territoriale è di questo Tribunale.
2) Nullità della procura
L'eccezione è infondata, come già osservato nell'ordinanza in data 7.9.23, essendo la procura completa in ogni sua parte come si ricava dalla lettura della stessa (v. fascicolo monitorio prodotto).
3) Estinzione dell'obbligazione
Nonostante nell'ordinanza già richiamata questo giudice avesse evidenziato la genericità della allegazione non avendo neppure specificato l'opponente le fatture cui si riferivano i singoli bonifici prodotti, nessuna ulteriore prova è stata fornita dall'interessata. Peraltro, a pagina 3 di 5 fronte della allegazione, da parte di dell'avvenuta contabilizzazione dei precedenti CP_2 pagamenti effettuati dalla cliente (come da doc. 4 prodotto), l'opponente non ha svolto alcuna contestazione specifica né della allegazione né del documento prodotto.
4) e 5) Assenza di prova del credito ed errata quantificazione
L'eccezione è infondata avendo D.A.C. prodotto sia le fatture che i DDT. Peraltro, anche in questo caso, a fronte delle allegazioni dell'opposta in merito alla sussistenza del credito ed alla sua quantificazione, nessuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente.
Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al piano di rientro (doc. 40 fascicolo monitorio) inviato a mezzo e mail, non può che ribadirsi in questa sede quanto già osservato sempre nella citata ordinanza, ovvero l'evidente somiglianza della sottoscrizione apposta in calce al piano di rientro rispetto a quella posta sul retro della carta di identità allegata alla nota;
ulteriore conferma della provenienza della sottoscrizione dal legale rappresentante
è data proprio dalla trasmissione, unitamente al documento contenente il CP_3
riconoscimento del debito, della carta di identità fronte/ retro dello stesso.
Da ultimo, ad ulteriore conferma della pretestuosità dell'opposizione, non può non osservarsi come nessuna difesa conclusiva è stata depositata nell'interesse dell'opponente né il difensore ha presenziato all'udienza odierna.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisoria in assenza di attività istruttoria e considerato il deposito della sola nota conclusiva.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi e
3387,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed pagina 4 di 5 allegazione al verbale.
Brescia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 5 di 5