Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
'048 82/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione agli SEZIONE TERZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21509/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere - Dott. Giovanni Silvio COCO Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 10463 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep.1723 Ud. 19/01/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L.
3.QPR 2001 difensore di se stesso, AR NN, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANCINELLI 60, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DEL VECCHIO;
- ricorrente -
contro
BANCO AMBROSIANO VENETO SPA, con sede in Vicenza, in persona dei legali rappresentanti Avv. Roberto STASI e Dr. Giovanni FARATI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CG508650 FLAUTI, difeso dall'avvocato VINCENZO ROMANO, giusta 2001 delega in atti;
103 controricorrente nonchè
contro
DEUTSCHE BANK SPA (già BANCA D'AMERICA E D'ITALIA SPA), in persona del Direttore Michele Mengoni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, difeso dall'avvocato AFFATATI LUCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BANCAQ AMBROSIANO VENETO SPA FILIALE BARI, BANCA MEDITERRANEA SPA, CASSA RISPARMIO DI PUGLIA-CARI PUGLIA SPA, BANCA POPOLARE PUGLIESE SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 59/98 del Tribunale di BRINDISI, emessa il 15/06/98 e depositata il 16/06/98 (R.G. 1350/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'acquisizione del fascicolo di esecuzione ed in subordine inammissibilità o rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avvocato Giovanni Fumarola, procuratore di se stesso, ha proposto ricorso per cassazione contro la 2 1 sentenza emessa dal tribunale di Brindisi il 16 giugno 1998 nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi da lui stesso promosso contro diversi creditori. Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti è del seguente tenore: "Con ricorso in data 12.7.1996 L'Avv. Fumarola Giovanni quale procuratore giudiziale di se stesso, proponeva opposizione ex art. 617 cpc nei termini di legge e chiedeva che, previa sospensione, fossero rilevate le inosservanze di legge e le nullità degli atti processuali compiuti dagli opposti anche contra lege. Con sentenza in data 15. 6.98 il Giudice in funzione di - Giudice Istruttore dell'Esecuzione rigettava 1'opposizione e condannava Giudice Unico, l'opponente alle spese processuali;
e con ordinanza in data 29.6.98 lo stesso Giudice dell'Esecuzione fissava la vendita". Resistono con controricorso il Banco AN Ve- neto e la Deutsche Bank, succeduta alla Banca d'America e d'Italia. Gli altri intimati Monte dei Paschi di Siena, Banca Mediterranea, Cassa di Risparmio di Puglia e Banca PO- polare Pugliese non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il modello legale del ricorso per cassazione, 1. previsto dall'art. 366 cod. proc. civ., richiede che 3 l'atto deve contenere, a pena di inammissibilità, rile- vabile d'ufficio, tra l'altro, l'esposizione sommaria dei fatti. Per il principio dell'autosufficienza del ricorso l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire l'im- dellamediata percezione dell'origine e dell'oggetto controversia, dello svolgimento del processo е delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ri- correre al contenuto di altri atti del processo (Cass. 25 gennaio 2000, n. 822, tra le più recenti.
2. Il ricorso per cassazione proposto dall'avvocato Fumarola non consente la conoscenza degli elementi pri- ma indicati, perché non individua gli atti del procedi- mento esecutivo dei quali è denunciata la nullità e la data in cui essi sono stati compiuti. Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, l'indicazione di quest'ultimo elemento sarebbe stata indispensabile ai fini del controllo della tempestività della stessa opposizione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inam- missibile. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
p. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e di- chiara interamente compensate le spese di questo giudi- zio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 19 gennaio 2001. my of so wear, Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente Speran Fidución Depositato in Cancelleria OGGI, 53 APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 TT Ammendola ILCOLLABORATORE DY CANCELLERIA (TT A mendola) 250.000 hooos 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in date 6. APR. 2004 Serie 4. alp au ersate € 149.77 (euro CENTOLERANTANOVE/77) p. If Da nte Area IZ (Dott.ssa Maria Grazia DI FLIPPA) Responsabile Servizio Att d iziari (Dr. M. RACCICHIMA) 004 5